Utili non distribuiti equiparati ai finanziamenti

 

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Gli utili non distribuiti equivalgono ad un mutuo in favore della società ed il socio rischia di pagare le imposte su interessi mai percepiti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato la vicenda di una S.r.l. che non aveva distribuito gli utili societari, rimasti nella disponibilità della società e da quest'ultima investiti in titoli obbligazionari.

L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la mancata riscossione degli utili costituisse una forma di finanziamento da parte dei soci alla società e che tale finanziamento fosse da presumersi oneroso. Pertanto aveva contestato ai soci i maggiori redditi derivanti dagli interessi attivi.

La questione è giunta all'attenzione della Corte che, con la sentenza in commento, ha accolto le ragioni dell'amministrazione fiscale (Cass. civ., sez. trib., 09/09/2016 n. 17839).

La decisione prende le mosse da due presupposti giuridici. Il primo è che i versamenti effettuati dai soci si presumono onerosi ai sensi degli articoli 48 e 81, D.P.R. 917/86 (rispettivamente art. 45 e 95 preriforma). La seconda è che tale presunzione di onerosità opera senza distinguere tra socio persona fisica e socio imprenditore.

Peraltro, trattandosi di unapresunzione non assoluta, il contribuente è ammesso a fornire laprova contrariache il finanziamento sia avvenuto a titolo gratuito.

Ma, precisa la Corte, la presunzione di onerosità può essere superata soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolaredimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società diano atto del versamento fatto a titolo diverso dal mutuo; in ciò la sentenza si richiama ad un altro suo precedente(Cass. civ., sez. trib. n. 16445 del 2009).

Nella vicenda in specie in cui si è considerata la mancata distribuzione degli utili alla stregua di un finanziamento in favore della società, non si è ritenuto sufficientea dimostrare la gratuità che le somme fossero state reinvestite dalla S.r.l. sul mercato obbligazionario. Si legge in sentenza, che la gratuità necessitava di precisi elementi probatori, in particolare “l'iscrizione in bilancio del versamento come fatta a titolo diverso dal mutuo”.

Invero, il ragionamento della Corte di Cassazione potrebbe essere in futuro rettificato poiché si espone ad una possibile criticità. Infatti la decisione fa espresso riferimento al “versamento” di cui andava specificata in bilancio la gratuità; eppure, la rinuncia alla percezione degli utili è ben diversa dalla condotta attiva del versamento, il che renderebbe anacronistico inserire in bilancio una simile specificazione.

Nondimeno, di fronte ad un orientamento giurisprudenziale di questo tipo, sarà opportuno assumere ogni cautela nella predisposizione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci.


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