I vantaggi fiscali per lo sfruttamento dei diritti di autore, brevetti e know-how.

 

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§1. Premessa normativa sul diritto di autore.

Il diritto di autore viene riconosciuto e circoscritto dalla L. 633/1941 che, in estrema sintesi, attribuisce al titolare la protezione sulla paternità dell'opera nonché sullo sfruttamento economico della stessa. L'art. 2, L. 633/1941, enuncia le ipotesi, non tassative, di protezione.(1)
La disciplina sul diritto di autore la si rinviene anche nel Codice civile, in forma più snella rispetto alla legge speciale, segnatamente agli articoli 2575 e seguenti.(2)

Lo sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare del diritto può avvenire secondo due forme generali:

  • la cessione o concessione a terzi dello sfruttamento economico dietro corrispettivo;
  • la commercializzazione diretta del trovato o dell'opera.

L'una o l'altra modalità di utilizzazione economica comportano differenti trattamenti fiscali laddove l'ipotesi sub b) genera un reddito di impresa in capo all'autore (Risoluzione 132/E/2004) o, a seconda dei casi, un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. g), D.P.R. 917/1986, ma in entrambi i casi la sostanza non cambia, dovendosi applicare le aliquote Irpef con relative addizionali sull'interezza del reddito conseguito.
Diversamente, la prima ipotesi sub a) rientra nella fattispecie tributaria del diritto di autore in senso stretto, la quale soggiace a peculiari modalità di calcolo della base imponibile, che tendenzialmente si rivelano di netto favore per il contribuente.

§.2. Disciplina fiscale del diritto di autore

Orbene, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986, si considerano redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”.
Pertanto, quando si parla di diritto di autore a livello di fiscalità, il panorama è piuttosto ampio poiché, rispetto alle ipotesi classiche del diritto civile (v. supra §.1), l'art. 53 si rivolge in modo pluricomprensivo all'autore o inventore di opere dell'ingegno e brevetti industriali, nonché - ed è qui che si possono rinvenire gli spunti più interessanti a livello operativo - processi, formule ed informazioni industriali, commerciali o scientifiche maturati nell'esercizio dell'impresa, ossia il c.d. know how.

Di notevole importanza l'inciso finale dell'art. 53, per cui non debbono ricorrere i presupposti del reddito di impresa; semplificando il concetto, lo sfruttamento commerciale a parte del titolare della stessa fuoriesce dall'ambito applicativo del reddito di lavoro autonomo - con le ulteriori peculiarità legate al diritto d'autore di cui si dirà appresso - e va trattato alla stregua del reddito di impresa.

La caratteristica che rende fiscalmente attraente il diritto di autore, la ritroviamo nel successivo art. 54, comma 8, Tuir in virtù del quale “I redditi indicati alla lettera b ) del comma 2 dell'art. 49 [vecchia numerazione, oggi art. 53 ndr] sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di riduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni”.
Pertanto il reddito tratto dall'autore per la cessione o concessione a terzi del diritto, che verrà poi sottoposto a prelievo secondo le aliquote Irpef stabilite dall'art. 11 Tuir (oltre alle addizionali), subisce un abbattimento automatico della base imponibile nella misura del 25% o addirittura del 40% per gli infra trentacinquenni.
Tale deduzione trova la propria ratio nell'oggettiva difficoltà che incontrerebbe il contribuente nel tenere una puntuale contabilità e una esatta documentazione di tutti gli oneri e spese sostenute per un'attività sì peculiare (sul punto Risoluzione del 23/12/1977).
Il contraltare è però l'impossibilità di portare in deduzione i costi effettivi ove essi fossero malauguratamente superiori all'abbattimento forfettario stabilito dal legislatore. Tuttavia, tenuto conto che (1) i costi di ricerca sono spesso concentrati nella fase iniziale del progetto mentre le royalties sono destinate ad essere acquisite per un lungo periodo, (2) i costi maggiori riguardano sovente la fase di sfruttamento imprenditoriale della soluzione alla quale è estraneo il diritto di autore in senso stretto, deve concludersi che la deduzione fissa al 25-40% risulta di regola assai conveniente.

In aggiunta al prelievo tributario di favore come ora descritto, deve altresì considerarsi che i corrispettivi per diritti autoriali non sono assoggettati alla contribuzione previdenziale che, nel lavoro autonomo, è quella della gestione separata.
La conferma dell'esenzione dalla contribuzione, oltre che dalla glossa della normativa di settore, giunge anche dal Messaggio dell'INPS del 28/11/2013 n. 19435 che, a parziale rettifica del precedente Messaggio n. 14712 del 2013, ha precisato come “il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995”.
Ovviamente il citato provvedimento di prassi non contempla l'esclusione dai contributi IVS giacché, se l'autore sfruttasse il trovato a livello imprenditoriale, ricadrebbe automaticamente fuori dalla disciplina fiscale del diritto d'autore in senso stretto.

I proventi da diritto d'autore non sono imponibili Iva in virtù di esclusione espressa ex art. 3, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/72, “tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633”.(3)

A livello operativo va rammentato che l'erogazione del corrispettivo all'autore va assoggettato, nei limiti della quota imponibile, alla ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/73; laddove poi l'utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto non residente, la ritenuta sarà del 30% a titolo di imposta.

§.3. La legittima adozione della fiscalità sul diritto di autore e i suoi elementi di criticità

Come si è anticipato sopra la corretta adozione del regime fiscale sopra descritto sul diritto di autore presuppone che il titolare non ponga in essere attività di impresa.
Semplificando, l'attività di impresa sarebbe ravvisabile allorquando il titolare del trovato o del processo offra gli stessi in vendita ad una platea di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto; sempre con finalità meramente esemplificativa, l'attività commerciale dell'autore non sarebbe a lui imputabile ove la cessione a terzi venga effettuata da un soggetto intermedio, licenziatario della soluzione e titolato dall'autore a sfruttarla imprenditorialmente.

§.4. Il campo di applicazione

La portata dell'art. 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 è ampia e si riferisce non soltanto ai brevetti, ossia le innovazioni di carattere tecnologico riguardanti prodotti o procedimenti, ma anche tutte quelle informazioni aziendali più legate alle modalità di produzione, alla gestione dei processi aziendali o alle informazioni di natura commerciale. Rientrano peraltro anche le opere dell'ingegno, come ad esempio i software.

Per beneficiare del trattamento fiscale più vantaggioso, occorre considerare che, se per i brevetti ed i copyright è previsto un sistema istituzionalizzato di brevettazione/protezione dinanzi ad un ente governativo o alla Siae, diversamente per le altre informazioni (acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico) previste dalle norma, l'azienda dovrebbe “strutturare” un sistema di tracciatura e ricostruzione delle stesse volto a definire l'oggetto della licenza da parte dell'imprenditore a favore dell'Azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto, quando l'imprenditore intenda avviare un nuovo progetto dovrebbe anche valutare se siano applicabili le succitate norme che prevedono un trattamento fiscale meno gravoso.

Lo Studio Inpat & Law e lo Studio legale tributario Bugamelli, in sinergia tra loro, mettono a disposizione dei loro clienti una sartoriale attività di consulenza nei due specifici settori coinvolti dalla questione in parola, volta a fornire adeguata tutela alle opere dell'ingegno ed al contempo a individuare, in modo pienamente legittimo, il regime fiscali più corretto e favorevole.


1 Che sono: “1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprech´ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

2 L'art. 2575 c.c. dispone che “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

3 V. supra nota n. 1.


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