DIRITTO SOCIETARIO
SOCIETÀ DI PERSONE
In generale.
§. La disciplina delle s.s. (artt. 2251-2290) vale anche per s.n.c. e s.a.s. (salvo quanto diversamente disposto).
§. Le società di persone sono prive di personalità giuridica ma dotati di soggettività giuridica. Da ciò deriva la diversità tra socio e società e quindi: (i) le obbligazioni societarie non sono personali, (ii) per il pagamento dei debiti sociali si tratta per il socio di un debito altrui che lo legittima ad agire in regresso, (iii) i beni sociali non sono in comproprietà tra i soci, (iv) imprenditore è la società e non i soci.
§. Responsabilità sussidiaria dei soci illimitatamente responsabili verso i creditori sociali.
I soci partecipano agli utili e alle perdite della gestione sociale (artt. 2262, 2263, 2264); nei rapporti interni tale partecipazione può essere variata (col limite del patto leonino art. 2265).
Beneficio di preventiva escussione (art. 2268): per le s.s. il socio deve indicare al creditore i beni aggredibili agevolmente; per le s.n.c. e s.a.s. il beneficio è automatico salvo che (secondo un orientamento giurisprudenziale) non sussistano circostanze che lasciano presagire l’insuccesso nell’evizione societaria.
Il nuovo socio diventa illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni, anche precedenti all’acquisto della qualità di socio. Lo stesso dicasi in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone.
Il socio uscente non risponde per le obbligazioni sorte successivamente al verificarsi dello scioglimento. Dallo scioglimento del rapporto risultante nel registro delle imprese decorre il termine annuale della dichiarazione di fallimento.
Per le s.s. è prevista la deroga alla responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci con effetto verso i terzi. L’art. 2267 prevede che possa essere stipulato patto contrario alla responsabilità di tutti i soci (da portare a conoscenza dei terzi), limitandola alla società ed ai soci che hanno agito a nome e per conto della società.
§. I creditori personali del socio possono:
- ottenere la liquidazione della quota qualora i beni personali non siano sufficienti, solo nelle s.s. e nelle società irregolari. Non altrettanto può avvvenire nelle s.n.c. e s.a.s. fino alla scadenza della società (nel caso di proroga espressa è possibile presentare opposizione entro 3 mesi dall’iscrizione, nel caso di proroga tacita chiedendo subito la liquidazione della quota);
- far valere i loro diritti sugli utili;
- compiere atti conservativi (es. sequestro sulla quota)
Non possono chiedere di essere pagati dalla società, né ottenere la compensazione tra un loro credito verso il socio e il debito verso la società (art. 2271).
§. I conferimenti possono essere tutte le entità utili allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica (anche crediti, prestazioni di opera o di servizi, prestazione di garanzia ma solo se specifica).
Per i beni in natura può essere specificato se il conferimento avviene a titolo di proprietà o di godimento.
Per i crediti il socio risponde nel caso di insolvenza ma solo nei limiti del valore attribuito al conferimento (art 2255).
§. Divieto di distribuire utili non realmente conseguiti e in presenza di perdite di capitale sociale fino alla reintegra o alla riduzione (art. 2303).
§. La partecipazione si acquista:
- con l’adesione al contratto sociale in sede di costituzione;
- con l’adesione al contratto sociale in sede di successivo aumento di capitale;
- con acquisto inter vivos della quota di partecipazione;
- per successione mortis causa.
La partecipazione può essere posseduta:
- da persona fisica;
- da società di persone;
- da persona giuridica (art. 2361), se però tutti i soci sono società di capitali, la società partecipata deve redigere il bilancio secondo le norme delle S.p.a. con obbligo di pubblicare il bilancio consolidato (art. 111-duodecies disp. att.).
§. Diritti dei soci:
- agli utili:
o per effetto dell’approvazione del bilancio di esercizio (artt. 2262 e 2302);
o secondo i criteri stabiliti nell’atto costitutivo o in mancanza in quelli suppletivi di legge (art. 2263);
- alla liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto o della società;
- diritti amministrativi (gestione e controllo) che sono tipicamente:
o espressione del consenso in una serie di casi (artt. 2252, 2256, 2257, 2259, 275, 2287, 2301);
o diritto di controllo dei soci che non partecipano all’amministrazione (art. 2261);
o diritto di comunicazione e di contestazione del bilancio;
o diritto di promuovere anche individualmente azione di responsabilità;
o diritto di chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore;
o diritto di recesso.
Divieto di patto leonino (art. 2265) secondo cui “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
§.Obblighi del socio:
- di partecipare alle perdite, ma fin tanto che il socio non ottiene la liquidazione della quota o non si procede alla liquidazione, non vi è obbligo immediato di ripianarle;
- di collaborazione;
- divieto di esercitare, per conto proprio o altrui, attività concorrente e di partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente, salvo deroga (art. 2301).
§. Le decisioni dei soci:
- modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, slavo trasformazione, fusione e scissione (artt. 2500-ter, 2502, 2506-ter);
- amministrazione della società:
o di regola è attribuita a tutti i soci illimitatamente responsabili, i quali possono decidere disgiuntamente tra loro (art. 2257), il che rende superfluo il modello assembleare à diritto di opposizione all’operazione che l’altro socio è in procinto di compiere (purché prima del compimento), l’opposizione rimette la decisione alla maggioranza dei soci determinata non per teste ma secondo la quota di utili (art. 2257);
o modello alternativo di amministrazione congiunta, stabilito dal contratto sociale (art. 2258), secondo unanimità, derogabile nel criterio della maggioranza;
o il socio amministratore non è tenuto ad ottemperare ad obblighi di consultazione degli altri soci (salvo modifiche al contratto sociale), è responsabile verso la società in solido con gli altri amministratori (salvo quelli che dimostrino l’assenza di colpa);
o i soci non amministratori hanno poteri di controllo sull’operato degli amministraori:
§ possono agire in via individuale per la responsabilità dell’amministratore,
§ hanno diritto di ottenere informazioni immediate in qualsiasi momento anche durante l’esercizio sociale
§ hanno sempre diritto di consultare i documenti;
§ hanno diritto di rendiconto sugli affari sociali al termine di ogni anno (salvo termine più breve stabilito nell’atto costitutivo).
§. Risoluzione dei contrasti. L’atto costitutivo può deferire a terzi la decisione.
§. L’amministrazione spetta:
- per legge ai soci illimitatamente responsabili;
- per atto costitutivo o per atto separato (qui all’unanimità) possono essere designati gli amministratori.
§. Revoca dell’amministratore:
- quello nominato nell’atto costitutivo, per giusta causa (art. 2259), salvo sia diversamente stabilito;
- quello nominato con atto separata, anche senza giusta causa, salvo risarcimento danni (art. 2259);
- diritto dei soci di chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore per giusta causa (art. 2259).
§. Potere di rappresentanza, coincide con quello amministrativo (art. 2266), salvo limitazioni che devono risultare nel registro delle imprese (art. 2298).
Società in accomandita semplice.
§. I soci sono:
- soci accomandatari, parificati ai soci delle s.n.c.;
- soci accomandanti:
o sono obbligati solo al conferimento;
o rispondono limitatamente alla quota conferita;
o sono esclusi dall’amministrazione sia relativamente all’amministrazione interna, che ai rapporti con i terzi;
o l’ingerenza può comportare l’esclusione dalla società e determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata; tale perdita avviene anche se compare il suo nome nella ragione sociale; la perdita vale solo nei rapporti con i terzi, nei rapporti interni l’accomandante ha diritto di rivalsa;
o hanno limitati diritti amministrativi:
§ concorrono alla nomina e revoca degli amministratori;
§ per determinate operazioni danno autorizzazioni e pareri
§ possono compiere atti di ispezione e sorveglianza (se l’atto costitutivo lo consente);
§ diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di consultare i libri (art. 2320) (minori poteri rispetto al socio non amministratore di s.n.c. in quanto non può chiedere notizie sullo svolgimento di singoli affari e la consultazione non può avvenire in corso d’anno)
§ possono vedersi attribuiti poteri nella gestione di singoli affari, sotto le direttive degli amministratori e sulla base di procura speciale;
§ possono prestare la propria opera senza autonomia e indipendenza negoziale.
Costituzione, modifiche, scioglimento.
§. Il contratto di società può essere concluso anche in via informale, per fatti concludenti, si parla di società di fatto alla quale si applica la disciplina delle s.n.c. (c.d. irregolare) o della s.s. se non vi è attività commerciale.
Se il conferimento ha ad oggetto determinati beni servirà la forma forte; la forma pubblica o per autentica è necessaria anche ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
§. Sui requisiti dell’atto costitutivo (artt. 2295, 2316).
§. Sulla durata della società (art. 2285).
§. Sulla gestione e rappresentanza (artt. 2257, 2266, 2318).
§. Società irregolare: valgono le norme sulla s.n.c., si applica il termine decennale di prescrizione sui rapporti societari anziché quelle quinquennale (art. 2949), non si applica il termine annuale per la dichiarazione di fallimento (art. 10 L.F.).
§ Invalidità del contratto sociale:
- trovano applicazione le norme sulla nullità delle società di capitali (art. 2332);
- possibilità di convalida del contratto (art. 1444);
- invalidità parziale solo su determinate partecipazioni o singole clausole contrattuali (nullità parziale, art. 1419);
- operatività delle regole sui contratti plurilaterali (artt. 1420 e 1446).
§. Società occulta, priva di manifestazione verso l’esterno.
§. Società apparente, salvaguardato l’affidamento dei terzi.
§. Modifiche del contratto sociale:
- di regola serve il consenso unanime dei soci (art. 2252);
- in alcuni si provvede a maggioranza:
o esclusione del socio (art. 2286);
o trasferimento della quota del socio accomandante (art. 2322);
o trasformazione, fusione e scissione (art. 2500-ter, 2502, 2506);
o talora la maggioranza è calcolata per capi, altre per quote di capitale, altre ancora per quote di partecipazione agli utili;
- deroga convenzionali.
Le modifiche vanno iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura degli amministratori (art. 2300).
§. Riduzione del capitale sociale di s.n.c. e s.a.s. mediante rimborso dei conferimenti ai soci o mediante liberazione dell’obbligo di eseguirli (effettuabile solo dopo tre mesi dall’iscrizione, salva opposizione dei creditori).
§. Proroga espressa della durata di s.n.c. e s.a.s. (eventuale opposizione dei creditori).
§. Mutamento della compagine sociale:
- ingresso di nuovi soci con aumento di capitale;
- trasferimento di partecipazione inter vivos o mortis causa;
- estinzione della singola partecipazione per morte, recesso, esclusione con correlata diminuzione del capitale sociale.
Trasferibilità inter vivos:
- di regola partecipazione non trasferibile salvo consenso unanime dei soci;
- per gli accomandanti è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale, salvo patto contrario (art. 2322).
§. Scioglimento della singola partecipazione per:
- morte;
- recesso;
- esclusione.
Si determina la liquidazione della quota in danaro, senza che possa essere pretesa la restituzione dei beni in natura (art. 2289)
Se rimane un unico socio, va ricostituita la pluralità di soci entro sei mesi, pena lo scioglimento con effetto dalla scadenza del termine (art. 2272).
§. Morte del socio:
- liquidazione della quota ai successori entro sei mesi;
- in alternativa i soci superstiti possono decidere:
o lo scioglimento anticipato con conseguente liquidazione della società e riparto ordinario dell’attivo,
o la continuazione dell’attività con gli eredi, con loro consenso (art. 2284); può essere continuata anche solo con un erede, liquidando gli altri; è controverso se la partecipazione rimanga unitaria per tutti gli eredi oppure si creino tante partecipazioni quanti sono gli eredi.
- nel caso di decesso del socio accomandante, gli eredi diventano soci;
- tutto ciò salvo deroghe nell’atto costitutivo, esempio:
o clausole di consolidazione (accrescimento della quota ai soci superstiti);
o clausola di continuazione (a favore degli eredi);
o che possono essere facoltative od obbligatorie per gli eredi, automatiche o successorie se subordinate alla devoluzione successoria (problema sulla compatibilità col divieto di patti successori, art. 458).
§. Recesso del socio:
- se la società è a tempo indeterminato, per tutta la vita del socio o prevede un termine eccedente la normale durata della vita umana à recesso senza addurre motivazione (art. 2285);
- in caso di proroga tacita della società à recesso senza addurre motivazione (art. 2285);
- per giusta causa in ogni caso;
- per altre cause previste dal contratto;
- in caso di trasformazione, fusione o scissione da parte del socio non consenziente.
§. Esclusione del socio:
- per gravi inadempienze (es. conferimento, uso di beni societari a fini personali, concorrenza);
- mutamento dello stato personale (es. interdizione, condanna penale con interdizione);
- sopravvenuta impossibilità del conferimento (tra cui perimento della cosa, inidoneità alla prestazione d’opera).
L’esclusione è decisa a maggioranza per teste (se la società ha più di due soci), va motivata, il socio può opporsi in Tribunale entro 30 giorni (art. 2287); se la società ha due soci l’esclusione è pronunciata dal Tribunale.
Si ha esclusione di diritto nel caso di:
- fallimento del socio;
- liquidazione della quota su richiesta del creditore personale.
§. Le cause di scioglimento delle società di persone sono:
- decorso del termine stabilito;
- raggiungimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità;
- volontà dei soci di sciogliere anticipatamente;
- sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci non ricostituita nel termine di sei mesi;
- altre cause previste dal contratto sociale;
- fallimento (per le società commerciali).
Ne consegue la liquidazione (che tra l’altro impedisce la liquidazione particolare della quota agli eredi del socio deceduto o ai creditori personali).
Il liquidatore/i, che può non essere un socio, va nominato dai soci all’unanimità; in caso di disaccordo viene nominato dal Tribunale.
Il liquidatore/i può essere revocato su volontà di tutti i soci o dal Tribunale, su domanda di uno di essi se sussiste giusta causa.
Il processo di liquidazione è grosso modo questo:
- inventario;
- monetarizzazione;
- eventuali versamenti residui da parte dei soci;
- versamenti in relazione alle responsabilità dei soci ed in proporzione alle perdite;
- pagamento dei creditori;
- restituzione ai soci dei beni conferiti e rimborso dei conferimenti di capitale;
- distribuzione dell’eventuale eccedenza;
- la ripartizione avviene in base al bilancio finale e piano di riparto (solo per le S.n.c. e S.a.s.; impugnabili entro 2 mesi dalla comunicazione);
- cancellazione dal Registro delle imprese e conseguente estinzione della società.
Nel corso della liquidazione vi è il divieto di effettuare nuove operazioni (salvo gli affari in corso).
La cancellazione dal Registro può avvenire anche d’ufficio (D.P.R. 247/04) in caso di:
- irreperibilità presso la sede legale;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- mancanza del codice fiscale;
- mancata ricostituzione della pluralità di soci entro sei mesi;
- decorrenza del termine finale senza proroga tacita.
SOCIETÀ DI CAPITALI
In generale.
§. Il patrimonio societario funzionale all’attività e alla garanzia di terzi.
Patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-bis).
§. I soci di regola non responsabili per le obbligazioni societarie salvo:
o ipotesi del socio unico non dichiarato tale (artt. 2325 e 2462);
o soci accomandatari di società in accomandita per azione relativamente alle obbligazioni sorte nel periodo in cui hanno avuto l’amministrazione (art. 2461)
§. Risultato di esercizio:
- in perdita o in utile;
- l’utile può essere ripartito tra i soci al termine di ciascun esercizio solo per la parte di utile, dedotte le perdite pregresse, salvo utili portati a nuovo dagli esercizi precedenti (artt. 2303, 2433 e 2478-bis);
- l’utile è accantonabile.
§. Modificazioni del capitale nominale:
- aumento del capitale mediante nuovi conferimenti à aumento del patrimonio netto;
- aumento di capitale mediante imputazioni di riserve (a titolo gratuito) à patrimonio netto invariato;
- riduzione del capitale per perdite à patrimonio netto invariato (mero consolidamento dell’erosione con l’effetto che il capitale rimborsabile si riduce ma i futuri utili non dovranno essere imputati alla perdita pregressa in quanto assorbita dalla riduzione);
- riduzione del capitale in assenza di perdite o sopra le perdite:
o restituzione conferimenti o liberazione dall’obbligo di eseguirli à riduzione del patrimonio netto;
o imputazione a riserva statutaria à patrimonio netto invariato;
o purché il capitale rimanga almeno pari al minimo legale o comunque siano rispettati gli ulteriori limiti stabiliti per le S.p.a. (art. 2445);
o fatta salva l’opposizione dei creditori sociali (o autorizzazione del Tribunale) nel caso di ripartizione dei valori liberati ai socio o di imputazione a riserva;
- riduzione del capitale per annullamento della partecipazione del socio, tipicamente per:
o mora (artt. 2344 e 2466);
o recesso (artt. 2437-quater e 2473);
o acquisto illegittimo di azioni proprie (art. 2357) o di azioni della società controllante (art. 2359-ter);
o sopravvalutazione dei conferimenti in natura (art. 2343).
§. Le riserve sono:
- legali: quota di utili netti non distribuibile (1/20 di ciascun esercizio fino all’accantonamento di un valore pari a 1/5 del capitale sociale (art. 2430);
- statutarie: diventano disponibili modificando lo statuto;
- facoltative: non vi sono vincoli alla distribuzione;
- da sovrapprezzo: può essere distribuita una volta colmata la riserva legale;
- da rivalutazione: non distribuibile;
- riserva per azioni proprie in portafoglio: relativa alle sole S.p.a. e S.a.p.a.
§. Gli utili sono una parte del patrimonio netto.
Gli utili sono distribuibili se (artt. 2303, 2433 e 2478-bis):
- risultano dal bilancio di esercizio approvato;
- sono stati realmente conseguiti;
- vi deve essere la delibera di distribuzione (artt. 2433 e 2478-bis) (diversamente dalle società di persone in cui il diritto all’utile sorge con l’approvazione del bilancio ex art. 2262).
§. Scritture contabili dell’imprenditore commerciale:
- da conservare per 10 anni (art. 2220);
- trattasi de:
o libro giornale (art. 2216);
o libro degli inventari (art. 2217).
Per le società commerciali si aggiungono:
- nota integrativa;
- rendiconto finanziario;
- la relazione sulla gestione;
Per le S.p.a. vi è poi:
- il libri delle adunanze e delle deliberazioni
Per le S.r.l. vi è poi:
- il libro delle decisioni dei soci.
Le società per azioni.
§. Responsabilità dell’unico azionista ex art. 2325 c.c. in caso di insolvenza della società per il periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona:
- quanto i conferimenti non sono stati effettuati ai sensi dell’art. 2342 c.c.;
o
- fino a quando non è stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362 c.c.
Inoltre i contratti della società col socio unico o le operazioni a suo favore sono opponibili ai creditori societari solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2362).
§. Il conferimento confluisce nel capitale di rischio, che viene imputata a capitale sociale, diviso in azioni; ciascuna azione attribuisce determinati diritti.
§. I beni conferibili sono (art. 2342):
- denaro;
- beni in natura;
- crediti.
Sono escluse prestazioni di opera o di servizio; tuttavia è possibile porre a carico dei soci degli obblighi di prestazioni accessorie diverse dal denaro, tali azioni devono essere nominative e non trasferibili senza il consenso di tutti i soci (art. 2345).
Sui beni conferiti il socio non vanta un diritto alla restituzione specifica.
§. Principi relativi alle azioni:
- indivisibilità;
- inscindibilità;
- uguaglianza (entro la medesima categoria);
- libera trasferibilità.
§. L’atto costitutivo determina:
- l’ammontare del capitale sociale;
- il numero di azioni (il cui valore nominale può non essere espresso pur ovviamente calcolabile).
Differenza tra valore reale (=valore effettivo patrimonio sociale/n. azioni) e valore contabile [=(capitale+riserve)/n. azioni].
§. Le azioni attribuiscono:
- diritti patrimoniali:
o all’utile o dividendo;
o attribuzione proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione;
- diritti amministrativi:
o di voto in assemblea;
o di intervento (art. 2370);
o di informazione sui libri sociali (art. 2422);
o di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) e di ottenerne il rinvio (art. 2374);
o di impugnare le deliberazioni assembleari (art. 2377);
o di denuncia al collegio sindacale (art. 2408);
o di denuncia al tribunale (art. 2409);
o di impugnare le deliberazioni consiliari (art. 2388);
o di esperire l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393-bis);
- diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale (art. 2441);
- diritto di recesso (art. 2437).
§. Possono essere previste categorie speciali di azioni (art. 2348); vi sono alcune fattispecie tipiche di azioni speciali per le quali il legislatore adotta una particolare disciplina (es. azioni di godimento ex art. 2353).
Per tali azioni sono previste le assemblee speciali (art. 2376).
La specialità può riguardare:
- i diritti patrimoniali, relativamente a:
o privilegio sul diritto alla distribuzione di utili;
o postergazione delle perdite (subiscono la riduzione del valore nominale dopo le altre categorie di azioni);
o privilegi in sede di liquidazione e quindi di rimborso del capitale
- i diritti amministrativi:
o lo statuto può prevedere azioni:
§ senza diritto di voto, con diritto di voto limitato, con diritto di voto subordinato a certe condizioni;
§ col limite del divieto di voto plurimo (art. 2351);
§ almeno la metà del capitale sociale deve essere rappresentata da azioni a voto pieno (art. 2351)
o può riguardare altri profili:
§ recesso, opzione;
§ azioni riscattabili.
§. Le azioni possono essere, secondo statuto o leggi speciali:
- nominative;
- al portatore.
Limiti alla trasferibilità:
- per legge (es. per le azioni liberate tramite conferimento di beni in natura o di crediti sino alla stima - art. 2343; azioni con prestazioni accessorie che necessitano del consenso degli amministratori - art. 2345);
- per statuto:
o con efficacia erga omnes;
o non ammissibile divieto assoluto di alienazione delle azioni per un periodo superiore a 5 anni;
o se il trasferimento è subordinato al mero gradimento degli organi sociali o degli altri soci, va previsto l’obbligo di acquisto o il diritto di recesso;
o nullità della clausola che sottopone a condizione il trasferimento a causa di morte senza prevedere l’obbligo di acquisto o diritto di recesso;
- tramite patto parasociale (con efficacia inter partes).
§. L’assemblea dei soci.
Il metodo assembleare è inderogabile.
Competenze dell’assemblea ordinaria:
1) Sistema tradizionale e monistico:
o approvazione del bilancio,
o nomina e revoca amministratori, sindaci e revisore;
o compenso dei predetti;
o azione di responsabilità dei predetti;
o distribuzione degli utili, acquisto azioni proprie o della controllante, su partecipazioni che comportano responsabilità illimitata;
o autorizzazione ad operazioni di gestione se previsto nello statuto;
2) Sistema dualistico:
o nomina e revoca consiglio di sorveglianza;
o compenso del predetto;
o azione di responsabilità contro il consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione;
o distribuzione di utili;
o nomina del revisore
Competenze dell’assemblea straordinaria:
- modificazioni statutarie;
- nomina e sostituzione dei liquidatori.
§. La convocazione dell’assemblea spetta agli amministratori (o al consiglio di gestione).
La convocazione è obbligatoria:
- una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio;
- quando vi sia richiesta di un numero qualificato di soci;
- quando in prima convocazione non sia integrato il quorum costitutivo.
- se non vi provvedono gli amministratori, sono obbligati il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;
- i sindaci devono convocarla quando cessano dalla carica tutti gli amministratori i quando vi siano fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere.
§. Requisiti della convocazione:
- giorno, ora e luogo;
- ordine del giorno;
- termine.
§. Diritto di chiedere il rinvio dell’assemblea (massimo 5 giorni) da parte di un numero di soci pari ad almeno 1/3 del capitale.
§. Quorum assembleari:
- costitutivi:
o assemblea ordinaria:
§ in prima convocazione = ½ capitale;
§ in seconda convocazione = senza quorum
o assemblea straordinaria di S.p.a. chiusa:
§ in prima convocazione = oltre ½ capitale;
§ in seconda convocazione = oltre 1/3 capitale;
o assemblea straordinaria di S.p.a aperta:
§ in prima convocazione: ½ capitale;
§ in seconda convocazione: oltre 1/3 capitale;
- deliberativi:
o assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione = maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea;
o assemblea straordinaria di S.p.a. chiusa:
§ in prima convocazione = oltre ½ capitale;
§ in seconda convocazione = 2/3 capitale rappresentato in assemblea che deve altresì superare 1/3 del capitale sociale (in caso di modifica oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, trasferimento sede all’estero);
o assemblea straordinaria di S.p.a. aperte:
§ in prima convocazione = 2/3 capitale rappresentato in assemblea;
§ in seconda convocazione = 2/3 capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto ha margini di libertà nella modifica dei quorum.
§. Invalidità delle deliberazioni:
- nullità:
o mancata convocazione dell’assemblea;
o mancanza del verbale;
o impossibilità o illiceità dell’oggetto;
- annullabilità:
o violazioni di legge o di statuto;
o voto da persone non legittimate o errore nel conteggio (prova di resistenza);
o voto in conflitto di interessi (prova di resistenza);
o abuso di maggioranza;
- legittimazione ad impugnare:
o soci assenti, dissenzienti o astenuti;
o la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2379);
o la nullità può essere sollevata da chiunque vi abbia interesse
- termine per l’impugnazione:
o 90 giorni in caso di annullamento;
o 3 anni in caso di nullità;
o senza termine in caso di nullità per modifica dell’oggetto sociale in senso illecito o impossibile;
o 180/90 giorni per l’impugnativa dell’aumento o riduzione di capitale ovvero della emissione obbligazioni.
Vi sono poi ipotesi di sanatoria con salvezza del risarcimento del danno.
§. I patti parasociali (artt. 2341-bis e ter), hanno la finalità di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società e:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
§. La gestione imprenditoriale appartiene esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis), salvo autorizzazione assembleare nei casi previsti dalla legge (art. 2357) o dallo statuto (art. 2364 n. 59.
§. Il controllo può essere:
- interno, ossia dal:
o collegio sindacale nel sistema tradizionale (nominato dall’assemblea);
o consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (nominato dall’assemblea);
o comitato di controllo nel sistema monistico (nominato al suo interno dal consiglio di amministrazione)
§. L’incarico amministrativo viene meno per:
- revoca da parte dell’assemblea (salvo l’amministratore sia nominato dallo Stato o da enti pubblici ai sensi dell’art. 2449);
- rinuncia, con effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti con effetto dalla ricostituzione della maggioranza dell’organo;
- scadenza del termine.
Clausola simul stabunt simul cadent.
§. Le delibere del CdA in violazione di legge o di statuto possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni (art. 2388).
§. Se vi è un CdA la rappresentanza spetta agli amministratori indicati nello statuto o nella nomina o, se lo statuto lo consente, in base a deliberazione dell’organo amministrativo.
§. Per quanto concerne gli interessi dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2391:
- l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
- la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;
- nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data, ma l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;
- l'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione;
- l'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
§. Nel caso di operazioni con parti correlate l’art. 2391-bis dispone che:
- gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione;
- i principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione;
- l'organo di controllo vigila sull'osservanza di tali regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
§. In merito alla responsabilità degli amministratori, l’art. 2392 prevede che:
- gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;
- essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori;
- in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;
- la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
L’azione di responsabilità può essere esercitata alternativamente:
- dalla società (art. 2393):
- deliberazione assembleare anche senza ordine del giorno se votata in sede di approvazione del bilancio per fatti dell’esercizio in quaestione;
- o del collegio sindacale con maggioranza dei 2/3;
- o su iniziativa del curatore fallimentare;
- azione esercitabile entro 5 anni dalla cessazione della carica.
- dai soci in nome proprio ma nell’interesse della società (art. 2393-bis):
- che rappresentino 1/5 del capitale sociale (o diversa percentuale stabilita dallo statuto comunque non superiore a 1/3) o 1/40 per le società aperte (salvo percentuale inferiore secondo statuto);
- la promozione comporta automaticamente la revoca dell’amministratore se adottata col voto favorevole di almeno 1/5 del capitale.
- dai creditori sociali (art. 2394):
- quando il patrimonio risulta insufficiente;
- dal singolo socio o del terzo per danno al patrimonio proprio (art. 2043).
§. Il sistema dualistico prevede:
- consiglio di gestione:
o ha l’amministrazione della società;
o predispone il progetto di bilancio;
- consiglio di sorveglianza:
o nominato dall’assemblea;
o nomina il consiglio di gestione;
o approva il bilancio di esercizio (che può essere approvato dall’assemblea su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del consiglio di sorveglianza oppure di mancata approvazione).
§. Il sistema monistico prevede:
- un consiglio di amministrazione:
o ha l’amministrazione della società;
o predispone il bilancio
- un comitato per il controllo sulla gestione:
o è costituito all’interno del CdA;
- l’assemblea:
o nomina il CdA;
o approva il bilancio.
§. Il controllo giudiziario è previsto dall’art. 2409:
- se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione;
- il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
- il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute;
- se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
- l'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
- prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale;
- i provvedimenti sopra previsti possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
Le società in accomandita per azioni.
§. I soci accomandatari gestiscono istituzionalmente la società e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. I soci accomandanti sono esclusi dall’organo gestorio.
§. La responsabilità illimitata non dipende dal tipo di azione in possesso, bensì dall’amministrazione, quindi la responsabilità varia automaticamente con l’assunzione o la perdita della carica amministrativa.
§. La responsabilità personale riguarda le obbligazioni sorte nel periodo in cui si è rivestita la carica.
Le società a responsabilità limitata.
§. Rispetto alle S.p.a. si dà maggiore rilevanza alla persona del socio tanto che si parla di “società di persone a responsabilità limitata” considerato che, in particolare:
- tutti i soci possono essere amministratori;
- le decisioni dei soci possono essere presi fuori dall’assemblea e con modalità non collegiali;
- il trasferimento della partecipazione può essere subordinato al gradimento degli altri soci;
- la modifica dello statuto può essere previsto che avvenga ad unanimità;
- ai soci possono essere riconosciuti diritti modificabili solo ad unanimità;
- in generale si attribuisce maggiore libertà nei contenuti dell’atto costitutivo.
§. Nella S.r.l. unipersonale, il socio risponde illimitatamente, in caso di insolvenza della società, quando i conferimenti promessi non siano stati eseguiti (art. 2464) o non sia stata data pubblicità all’unipersonalità nel Registro delle imprese (art. 2470).
§. Sono conferibili anche prestazioni di carattere personale purché suscettibili di valutazione economica (art. 2464).
§. Ai singoli soci possono essere attribuiti particolari diritti in relazione a:
- distribuzione degli utili:
o col limite del patto leonino ex art. 2265 in quanto principio generale.
- amministrazione della società:
o es. nomina amministratori riservata ad alcuni soci, diritto di veto su singoli atti;
§. Trasferimento delle quote (art. 2469):
- inter vivos o mortis causa;
- possibili limitazioni con atto costitutivo (es. prelazione, gradimento, ecc.);
- eventuale esclusione della trasferibilità:
o diritto di recesso;
o modalità di liquidazione della quota.
- eventuale previsione di indivisibilità della quota.
In caso di doppia alienazione prevale che in buona fede ha iscritto per primo l’atto al Registro delle imprese (la colpa grave equivale a mala fede).
§. La quota del socio può essere oggetto di espropriazione, secondo la disciplina dell’art. 2471.
§. Per quanto concerne le operazioni su partecipazioni proprie l’art. 2474 prevede che “In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”.
§. Le decisioni dei soci sono disciplinate dall’art. 2479:
- i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; (1)
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione;
- salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
§. L’art. 2479-bis disciplina le modalità di convocazione, costituzione, svolgimento e deliberazione dell’assemblea dei soci.
§. L’art. 2479-ter prevede i casi di invalidità delle decisioni dei soci e l’impugnabilità:
- entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni;
- proponibilità da parte dei soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore o dall’organo di controllo;
La decisione è nulla:
- se ha un oggetto illecito o impossibile o se è stata assunta in assoluta assenza di informazione;
- l’impugnazione va esperita entro 3 anni (180 giorni nel caso di delibera di aumento o riduzione volontaria del capitale sociale;
- senza limiti di tempo se viene modificato l’oggetto sociale in modo impossibile o illecito.
Quando viene impugnata l’approvazione del bilancio, vi è preclusione all’impugnazione se è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo e comunque i soci impugnanti devono rappresentare almeno il 5% del capitale se vi è stato giudizio positivo senza rilievi da parte del revisore.