SOCIETÀ COOPERATIVE

 

Torna indietro


LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Principi generali.

§. Perno fondamentale è l’art. 45 Costituzione ai sensi del quale “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

§. Il fine mutualistico viene reso attraverso la tendenziale coincidenza tra il rapporto associativo di per sé e il rapporto sottostante (di lavoro, di acquisto di beni, eccetera).

§. L’art. 2511 c.c. dispone che “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

Il citato art. 223-sexiesdecises disp. att. c.c. prevede la costituzione dell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive, presso il quale vengono comunicate le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente di cui all’art. 2513 c.c.

Quindi le cooperative sono:

o società,

o con scopo mutualistico,

o a capitale variabile,

o con iscrizione (a carattere costitutivo) in apposito Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

§. L’art. 2516 sancisce che “Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”.

Il principio di parità di trattamento è:

o inderogabile;

o tutelabile attraverso impugnativa degli atti contrari;

o tutelabile con interventi sanzionatori del collegio sindacale o dell’autorità di vigilanza.

In proposito va menzionata la Carte dei valori e dei principi approvato a settembre 1995 dal Congresso del centenario dell’Alleanza cooperativa internazionale.

§. I fondi mutualistici sono previsti dagli artt. 11 e 12 L. 59/92.

Vengono finanziati tramite il 3% degli utili netti delle cooperative e tramite la devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in sede di liquidazione o negli altri casi stabiliti dalla legge.

Requisito della mutualità prevalente .

§. L’art. 2512 c.c. prevede che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

§. Le condizioni di mutualità prevalente stabilite dal codice civile valgono anche al fine di accedere ai benefici fiscali.

§. Le cooperative a mutualità prevalente devono dare comunicazione dell’acquisizione o perdita di tale status all’Albo delle società cooperative. All’uopo le condizioni della mutualità prevalente sono valutate al termine di ogni esercizio sociale a cura di amministratori nella nota integrativa e sindaci nella relazione ex art. 2429 c.c., i quali debbono verificare il mantenimento de:

  • il requisito oggettivo, relativamente alla prevalenza dello scambio mutualistico con i soci (art. 2513 c.c.);

e

  • il requisito soggettivo, in merito ai contenuti dello statuto (art. 2514 c.c.)

§. In merito ai criteri di prevalenza, l’art. 2513 c.c. prevede “i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6”.

Per le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2535 c.c. (coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse), la condizione di prevalenza sussiste “quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.

L’art. 2513 precisa altresì che “quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”.

§. L’art. 111-septies disp. att. c.c. prevede che le cooperative che rispettino la L. 381/91 sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dal requisiti di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.; diversamente, specifica l’art. 111-septies, le cooperative agricole di cui all’art. 2135 c.c.. debbono comunque rispettare l’art. 2513 c.c. che le richiama.

§. Ai sensi dell’art. 111-undecies disp. att. c.c. vi sono poi dei regimi derogatori sulla prevalenza come stabiliti con D.M. in relazione alla struttura dell’impresa, specifiche disposizioni normative, necessità di un termine superiore all’anno di esercizio per realizzare il bene oggetto dello scambio mutualistico. Tali regimi derogatori riguardano:

  • le cooperative di lavoro, per le quali nel costo del lavoro dei non soci non si computano:
    • le assunzioni fatte per obbligo di legge,
    • i lavoratori che non possono acquisire la qualità di socio di cooperativa,
    • i lavoratori stranieri impiegati in attività fuori dal t.n.
  • le cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica (non si computano tra i ricavi i rapporti obbligatori imposti);
  • le cooperative agricole di allevamento e conduzioni:
    • per le cooperative di allevamento la prevalenza è realizzata quando ¼ dei mangimi sono ottenuti dai terreni dei soci,
    • per le cooperative di conduzione la prevalenza è realizzata quando l’estensione dei terreni dei soci supera il 50% del totale dei terreni condotti;
  • enti di formazione (non si computano i finanziamenti pubblici per la formazione di utenti terzi);
  • cooperative per il commercio equo e solidale;
  • società finanziarie (ex L. 49/85, devono rispettare l’art. 2514 c.c.);
  • cooperative giornalistiche (ex L. 416/81, non si computa il costo del lavoro occasionale);
  • cooperative di consumo in territori montani (si intendono a mutualità prevalente);

In presenza di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali dichiarate dall’autorità competente che abbiamo provocato danni a culture, infrastrutture e impianti, il periodo dei due esercizi ex art. 2545-octies c.c. (ai sensi del quale “La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza”) decorre dalla cessazione degli effetti di queste eventi avversi.

§. Secondo l’art. 2514 c.c., “Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

Tali clausole sono introdotte o soppresse “con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria”.

§. La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è stabilita dall’art. 2545-octies c.c. quando:

1) “ per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513”

oppure

2) “quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514”, qui la perdita ha effetto immediato.

Con la perdita della qualifica vengono meno le agevolazioni fiscali; l’imposizione tributaria ordinaria si applica sin dal secondo anno di imposta.

È possibile adottare un regime fiscale parzialmente agevolato ex art. 1, comma 464, L. 311/04.

§. Se la perdita deriva dal mancato rispetto dei parametri, verranno meno anche i vincoli statutari di cui all’art. 2514 c.c. se le relative clausole saranno soppresse (a conferma Ministero delle Attività Produttive nota 28/04/2006 n. 11701) e da questo momento potranno essere distribuiti gli utili del secondo esercizio.

L’art. 2545-octies, comma 2, c.c. prevede l’obbligo di redazione di un bilancio straordinario “al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili”, bilancio che “deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione”; tuttavia il comma 3 precisa che l’obbligo di bilancio straordinario “per il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza di cui all’articolo 2513 … si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa modifichi le previsioni statutarie … o abbia emesso strumenti finanziari”.

Ad avviso del Ministero per le Attività Produttive, il valore di avviamento rileva solo nei casi previsti (es. trasformazione in società di lucro) e non alla perdita della mutualità prevalente (nota 28/04/2006 n. 11701).

L’omessa o tardiva comunicazione della perdita della qualifica di mutualità prevalente comporta la sanzione amministrative della sospensione semestrale di ogni attività (nel senso di divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali), previa diffida ad ottemperare entro 30 giorni (v. Ministero dello Sviluppo Economico nota 16/10/2009 n. 115427).

L’art. 12, comma 5-ter, D.Lgs. 220/02 (introdotto dall’art. 46 D.L. 83/12) prevedeva la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro per le cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o commettono altre inadempienze o irregolarità (di cui all’art. 10 L. 99/09 tra le quali la mancata o ritardata comunicazione sulla perdita della qualifica); la norma è stata poi abrogata dall’art. 1, comma 936, L. 205/17 e la sanzione è stata sostituita ai sensi del medesimo comma 936, lett. a), n. 2), con una maggiorazione al contributo biennale di revisione che viene triplicato.

§. Nel secondo caso di perdita volontaria per soppressione delle clausole mutualistiche dallo statuto, andrà stilato il bilancio straordinario, revisionato, ai sensi dell’art. 2545-octies c.c.

Gli effetti decorrono dall’adozione della delibera e il bilancio approvato va notificato entro 60 giorni al Ministero dello Sviluppo Economico.

§. L’art. 111-decies disp. att. c.c. prevede che “Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole … ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza …”.

Dunque la cooperativa a mutualità prevalente che diventa non prevalente, a prescindere dalle cause della perdita di tale qualifica non dovrebbe devolvere il proprio patrimonio indivisibile.

In senso contrario il Ministero dello Sviluppo Economico (nota 21/12/2005 n. 1456509/P) e la Direzione generale per gli enti cooperativi (decisione 28/09/2005) interpretano l’art. 111-decies nel senso che:

  • la perdita di prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. non comportano l’obbligo di devoluzione;
  • la perdita di prevalenza volontaria a seguito di modifica statutaria comporta la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.

Le cooperative diverse.

Sono quelle prive dei requisiti di mutualità prevalente, senza con questo poterli definire enti lucrativi poiché l’art. 2511 c.c. assegna a tutte le cooperative lo scopo mutualistico che è ravvisabile anche nelle cooperative diverse ne:

  • attività di scambio tra soci e cooperative;
  • principio della porta aperta;
  • contributo ai fondi mutualistici;
  • devoluzione ai fondi mutualistici in caso di trasformazione o scioglimento;
  • vincoli alla distribuzione di utili.

Le cooperative diverse non godono però di tutti i benefici previsti alle cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative diverse:

  • ripartiscono i dividendi tra i soci cooperatori, pur nella misura massima prestabilita (art. 2545-quinquies c.c.);
  • possono deliberare la trasformazione in società di persone, società di capitali o consorzi (art. 2545-decies c.c.);
  • non possono distribuire le riserve indivisibili (art. 2545-ter c.c.), sia accumulate in regime di prevalenza mutualistica che dopo il passaggio al regime diverso;
  • devono alimentare il fondo di riserva legale con almeno il 30% degli utili netti annuali (art. 223-quinquiesdecies disp. att. c.c.), in deroga all’art. 2545-quater c.c. che prevede invece il 20%;
  • devono corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota di utili netti annuali nella misura fissata dall’art. 11 L. 59/92 del 3%;
  • in caso di trasformazione, devono devolvere il patrimonio netto residuo come individuato dall’art. 2545-undecies ai fondi mutualistici di cui all’art. 11 L. 59/92.

I modelli societari adottabili.

§. L’art. 2519 prevede come modello naturale delle cooperative quello della S.p.a., disponendo che “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”; tuttavia, prosegue la norma “L’atto costitutivopuò prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro ”.

Questi due requisiti () sono alternativi.

Se invece i soci sono inferiori a otto, purché beninteso superiori a tre, il modello S.r.l. diventa l’unico possibile.

Se si tratta di cooperativa agricola è ammesso il modello di S.s.

Dunque i modelli societarie sono di seguenti:

  • S.p.a.;
  • S.r.l. facoltativo:
    • se soci < 20

oppure

    • se attivo patrimoniale ≤ € 1.000.000
  • S.r.l. obbligatorio se soci < 8 (ma > 3);
  • S.s. facoltativo per le cooperative agricole.

La costituzione.

§. L’atto costitutivo è disciplinato dall’art. 2521 c.c., ai sensi del quale:

o la società deve costituirsi per atto pubblico;

o l’atto costitutivo:

o stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica;

o può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

o l’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

11) il numero dei componenti del collegio sindacale;

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

§. Lo statuto si considera comunque parte integrante dell’atto costitutivo e contiene le norme relative al funzionamento della società.

§. Sempre ai sensi dell’art. 2521, i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati anche da regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

§ Tra i contenuti ulteriori o eventuali dell’atto costitutivo:

  • requisiti e procedura per l’ammissione di nuovi soci, di nuovi soci cooperatori, di una categoria speciale di soci (art. 2527 c.c.);
  • determinazione delle maggioranze per la costituzione delle assemblee e deliberazioni (art. 2538 c.c.)
  • regolamentazione del voto plurimo, attribuzione di più voti (massimo cinque) ai soci cooperatori che sono persone giuridiche (art. 2538 c.c.)
  • rappresentanza in assemblea del socio cooperatore (art. 2539 c.c.);
  • previsione di assemblee separate (art. 2540 c.c.);
  • nomina amministratori a rappresentanza di diverse categorie di soci, da parte dello Stato o enti pubblici (art. 2542 c.c.);
  • potere dell’assemblea di nominare e revocare componenti del consiglio di gestione (art. 2364-bis c.c.);
  • competenza dell’organo amministrativo di deliberare su fatti di competenza dell’assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.);
  • determinazione della misura massima di ripartizione dei dividendi (art. 2545-quinquies c.c.);
  • definizione di riserve indivisibili, in aggiunta a quelle tali stabilite dalla legge (art. 2545-ter c.c.);
  • ripartizione ristorni ai soci cooperatori (art. 2545-sexies c.c.);
  • autorizzazione per l’acquisto o il rimborso di quote o azioni della cooperativa (art. 2529);
  • recesso convenzionale dei soci cooperatori e decorrenza degli effetti (art. 2532 c.c.);
  • ipotesi di esclusione del socio ed eventuale salvezza dei rapporti mutualistici pendenti (art. 2533 c.c.);
  • subentro degli eredi nella partecipazione del socio deceduto (art. 2534);
  • criteri di liquidazione della partecipazione e rimborso del sovrapprezzo, rimborso della quota o delle azioni (art. 2535 c.c.);
  • emissione di strumenti finanziari (art. 2526 c.c.) ed eventuali limiti al diritto di voto (art. 2538 c.c.)
  • limite massimo di possesso del capitale sociale sino al 2% per le società cooperative con più di 500 soci (art. 2525 c.c.);
  • sulla nomina del collegio sindacale o dell’organo di controllo (art. 2543 c.c.);
  • trasformazione deliberabile con i 2/3 dei votanti, se i soci sono più di 10.000 e se all’assemblea sono presenti almeno il 20% dei soci (art. 2545-decies c.c.).

§. Successivamente alla costituzione della cooperativa bisogna procedere a:

  • iscrizione nell’Albo delle società cooperative;
  • iscrizione nel Registro delle imprese;
  • comunicare la costituzione all’Agenzia delle Entrate.

§. L’Albo ha tre sezioni:

1) cooperative a mutualità prevalente con relative sottosezioni quali:

- cooperative sociali,

- banche di credito cooperativo,

- cooperative agricole e loro consorzi;

2) cooperative diverse;

3) società di mutuo soccorso ex L. 3818/86

Vi sono poi varie categorie ex D.M. 23/06/2004.

L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva (ma non tutta la dottrina è concorde).

§. Le società cooperative iscritte all’Albo hanno l’obbligo annuale di depositare il bilancio, anche ai fini della verifica del requisito della prevalenza mutualistica; tale fine è soddisfatto anche attraverso la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. 99/09, il mancato deposito comporta la sanzioni amministrativa della sospensione per sei mesi (v. supra).

Cooperative sociali.

§. Fonti legislative principali:

  • L. 381/91;
  • D.Lgs. 112/17 (modificato dal D.Lgs. 95/18):

o efficace subordinatamente ad autorizzazione della Commissione europea;

o a decorrere dal periodo di imposta successivo;

o altresì subordinatamente all'operatività del Registro unico del terzo settore.

· D.Lgs. 117/17 (modificato dal D.Lgs. 105/18);

· A livello fiscale nello specifico l’art. 12 L. 904/77 e D.P.R. 601/73.

La disciplina delle cooperative sociali viene infine completata dalle leggi regionali.

Fonti di prassi:

  • nota Min. Lavoro 22/02/2018 n. 2491;
  • Studio Notariato 91-2018.

§. L’art. 1, n. 1, L. 381/91, prevede che “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (l’estensione a tali attività ad opera del D.Lgs. 112/17 ha carattere addittivo e non sostitutivo quindi rimane ferma la natura ampia del concetto di “servizi socio-sanitari ed educativi” – sul punto nota Min. Lavoro 22/02/2018 n. 2491);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Pertanto si parla di:

o cooperative sociali di tipo A;

o cooperative sociali di tipo B.

La cooperativa non può operare in entrambi i settori contemporaneamente, salvo che (Circolare 153/96 Ministero del Lavoro):

o le tipologie di svantaggio e le aree di intervento siano indicate nell’oggetto sociale e necessitino di attività coordinate;

o l’organizzazione amministrativa sia separata per le due aree di attività.

Nel caso di cooperativa con entrambi i rami verranno aperte due diverse posizioni contributive per consentire l’operatività degli sgravi sui lavoratori svantaggiati.

§. I soci delle cooperative sociali non debbono avere interessi in conflitto con la cooperativa e deve avere lo scopo di perseguirne gli scopi tramite le attività sociali.

Nelle cooperative di tipo A i soci di solito sono anche lavoratori; nelle cooperative di tipo B i soci di solito sono anche non lavoratori e soggetti svantaggiati.

§. I soci lavoratori trovano la loro disciplina nella L. 142/01.

Per i soci lavoratori svantaggiati si applica anche l’art. 4 L. 381/91.

§. I soci volontari forniscono prestazioni lavorative a titolo gratuito, non hanno diritto a compenso o a remunerazione (solo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di lavoro e malattie professionali), hanno diritto al rimborso spese.

Vengono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà dei soci complessivi.

Hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi.

§. Le persone svantaggiate nelle cooperative di tipo B devono costituire almeno il 30% dei lavoratori (compresi anche quelli non soci, ad esclusione dei volontari) e devono essere soci (se hanno i requisiti per diventarlo).

La loro aliquota contributiva è ridotta.

§. Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 117/17 le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla L. 381/91 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali quindi sono ETS, ma vengono disciplinati dal D.Lgs. 112/17, salvo espressi richiami compiuti dal ridetto D.Lgs. 117/17 (in particolare sulle norme fiscali).

Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 117/17 vanno iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore nell’apposita sezione “cooperative sociali”. Tuttavia l’iscrizione nel Registro delle imprese nell’apposita sezione soddisfa l’iscrizione nel Registro unico (art. 11).

§. Il D.Lgs. 112/17 si applica alle cooperative sociali salvo diversa disciplina dettata per le cooperative ritenuta rilevante. In relazione alla problematica della fonte normativa superiore, si ritengono applicabili alle cooperative sociali le seguenti disposizioni:

· art. 5, co. 2, D.Lgs. 112/17 - sulla costituzione: viene prevista un'apposita sezione nel Registro delle imprese;

· art. 7 D.Lgs. 112/17 - sulle cariche sociali: requisiti onorabilità (comma 3, non invece applicabile il requisito di professionalità) e i limiti soggettivi alla nomina del presidente (comma 2);

· art. 9, co. 2, D.Lgs. 112/17 - sulle scritture contabili e sul bilancio sociale;

· art. 12, co. 1, D.Lgs. 112/17 - sulle operazioni straordinarie, per le cooperative dovrebbe valere quanto previsto specificamente dal codice civile;

· art. 13, co. 1, D.Lgs. 112/17 - sulla retribuzione dei soci dipendenti (applicazione del CCNNL e della L. 142/01, massima differenza retributiva secondo la regola dell'1 a 8);

· art. 18, co. 3, D.Lgs. 112/17 - su agevolazioni per investimenti.

In relazione ad ulteriore previsioni valga quanto appresso:

· art. 6, co. 1, D.Lgs. 112/17 - su denominazione sociale: è sufficiente la denominazione di cooperativa sociale;

· art. 8, co. 2, D.Lgs. 112/17 - su ammissione ed esclusione soci: dubbio se applicabile alle cooperative sociali la facoltà dello statuto di investire l'assemblea su tale oggetto, l’art. 2527 c.c. per le cooperative è infatti più stringente;

· art. 10 D.Lgs. 112/17 - su controlli interni, secondo il Ministero del Lavoro (nota 22/02/2018 n. 2491), gli articoli 2543 e 2477 c.c. sulle cooperative hanno carattere prevalente;

· art. 17, co. 3, D.Lgs. 112/17 - su adeguamento statuto: modalità semplificata (secondo assemblea ordinaria, dubbi se serva il notaio per la redazione del verbale) e termine di 18 mesi con scadenza al 20/01/2019. Per le cooperative sociali costituite dopo il 20/07/2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 112/17) non vi è obbligo di adeguamento statutario poiché sono di diritto imprese sociali (conferma dello Studio notariato 91-2018).

§. Gli ETS possono agire:

  • con modalità non commerciale:

o organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni, ecc.;

o trovano disciplina nel D.Lgs. 117/17;

  • con modalità commerciale:

o imprese sociali tra cui le società cooperative;

o trovano disciplina nel D.Lgs. 112/17 e, in via residuale per quanto compatibile, nel D.Lgs. 117/17, oltre al Codice civile con funzione suppletiva;

o tuttavia per le cooperative sociali, il D.Lgs. 112/17 si applica solo in quanto compatibile con la disciplina specifica quale:

- la L. 381/91;

- l'art. 12 L. 904/77;

- il DPR 601/73.

§. Le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla L. 381/91 sono considerati di diritto:

- Onlus (art. 10, co. 8, D.Lgs. 460/98);

- imprese sociali (art. 1, co. 4, D.Lgs. 112/17);

- cooperative a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.)

§. Le cooperative sociali non sono gravate dal contributo ai fondi di promozione e sviluppo di imprese sociali ex art. 16 D.Lgs. 112/17, in quanto già sottoposte al 3% ex L. 59/92.

§. Secondo la nota n. 2491 del 22/02/2018 del Ministero del Lavoro:

o le cooperative sociali sono soggette all’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 112/17;

o non è applicabile l’art. 10 D. Lgs. 112/17 in relazione agli organi di controllo interno in quanto vale la disciplina speciale di cui agli artt. 2543 e 2477 c.c.

Le cooperative sociali sono sottoposte ad ispezione ordinaria almeno una volta all’anno (D.Lgs. 220/02).

§. La disciplina fiscale delle società cooperative la ritroviamo:

- nell'art. 18 D.Lgs. 112/17;

- nelle disposizioni di coordinamento nell'art. 89 D.Lgs. 117/17;

- con abrogazione dei regimi fiscali precedenti (in particolare il D.Lgs. 460/97);

- ma bisognerà attendere l'entrata in vigore a pieno regime (v. supra).

In caso di violazione dell'art. 18, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica la sanzione della gestione commissariale di cui all’articolo 2545-sexiesdecies c.c.

Viene prevista:

1) La detassazione Ires degli utili destinati:

· a riserva indivisibile entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti;

· allo svolgimento dell'attività statutaria;

  • all'incremento del patrimonio;

· a copertura di perdite pregresse sempre che non vengano distribuiti utili fino a ricostituire le riserve.

E' stato eliminato l'effetto "imposta su imposta" in relazione alle variazioni fiscali ex art. 83 e ss. Tuir (art. 21, co. 10, L. 449/97).

Sono imponibili gli utili destinati:

- ad aumento gratuito del capitale sociale (che sarebbe tendenzialmente non imponibile per le cooperative ai sensi dell’art. 7 L. 59/92);

- all'emissione di strumenti finanziari;

- a dividendi (comunque nella misura massima dell’interesse dei buoni postali fruttiferi incrementata di 2,5 punti del capitale investito, ai sensi dell’art. 2514;

- a erogazioni liberali in favore di ETS diversi da imprese sociali (salvo che siano fondatori, associati, soci, controllati dall'impresa erogatrice).

2) I ristorni non si considerano distribuzione di utili (art. 3, co. 2-bis, D.Lgs. 112/17).

3) Irap:

· art. 82 D.Lgs. 117/17: facoltà delle Regioni di ridurre o esentare da imposta;

  • Regione Marche:

· aliquota agevolata 2,5% (per coop. soc. tipo A) e 1,5% (per coop. soc. tipo B);

· deducibilità costo del lavoro per soggetti svantaggiati (ovviamente solo per sooc. coop. tipo B);

4) Imposte indirette:

  • art. 82 D.Lgs. 117/17;

· art. 7 L. 381/91 si sofferma su:

o trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ;

o riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale;

5) Iva:

· art. 1, commi 960-963, L. 208/15: abrogazione aliquota 4% di cui al punto 41-bis Tabella A parte II DPR 633/72 (anche in relazione a società cooperativa ex L. 381/91);

· esenzione ex art. 10, nn. 15-18-19-20-21-27ter:

o in presenza di alcuni requisiti soggettivi (tipicamente quelli delle Onlus);

o l'art. 89, co. 7, D.Lgs. 117/17 ha sostituito la parola Onlus con quella ETS di natura non commerciale (tali però non sono le cooperative sociali);

· aliquota ridotta 5% ex n. 1 Tabella A parte II-bis (per cooperative sociali);

  • aliquota ordinaria (residuale);

· anche queste nuove regole si applicheranno dall'entrata in vigore suddetta del D.Lgs. 112/17.

6) Agevolazioni per investitori:

· detrazione Irpef al 30% delle somme investite da privati (art. 18, co. 3, D.Lgs. 112/17);

· deduzione Ires al 30% delle somme investite da imprese (art. 18, co. 4, D.Lgs. 112/17);

· sono previsti diversi limiti quantitativi e temporali.

7) Agevolazioni per chi dona:

· art. 104, co. 1, D.Lgs. 117/17: norma transitoria;

  • artt. 81 e 82 D.Lgs. 117/17
  • disapplicazione de:

o art. 15, co. 1.1, Tuir;

o art. 100, co. 2, lett. h), Tuir;

o art. 14, D.L. 35/05.

§. In via generale l'impresa sociale può presentarsi sotto forma di:

a) Cooperativa sociale:

· detassazione al 97% dell'utile (art. 12 L. 904/77);

· esenzione da Ires (art. 10 D.P.R. 601/73)

b) Cooperativa generica:

· detassazione in base ai criteri ex art. 18 D.Lgs. 112/17;

· in precedenza vi era la detassazione al 57% degli utili ex art. 12 L. 904/77);

  • dubbi su:

o indeducibilità parziale interessi su prestito sociale (art. 1, co. 465, L. 311/04);

o limitazioni riporto perdite (art. 84, co. 1, Tuir)

c) Società di capitali S.p.a. ed S.r.l.:

· detassazione in base ai criteri ex art. 18 D.Lgs. 112/17;

· in luogo della tassazione ordinaria prevista per le società di capitali

§. La cooperativa sociale di dismettere volontariamente lo status di cooperativa sociale in favore di quello di impresa sociale. Tale operazione non dovrebbe comportare:

  • la devoluzione del patrimonio;

· la perdita con effetti retroattivi delle agevolazioni fiscali;

  • a condizione che:

o si conservi la natura di società cooperativa;

o si mantengano in statuto le clausole di cui all’art. 2514, c.c.;

o si adotti il regime fiscale dell’impresa sociale cooperativa.

§. Alle imprese sociali non si applica la disciplina de:

· le società di comodo ex art. 30, L. 724/94;

· le società in perdita sistemica ex art.2, co. 36-decies e 36-duodecies, D.L. 138/11;

· gli studi di settore, i parametri e gli indici sintetici di affidabilità.

Il capitale sociale.

§. Ai sensi dell’art. 2538 c.c. non vi è corrispondenza tra partecipazione al capitale sociale e numero di voti in capo al socio in assemblea; ciascun socio cooperatore ha un voto.

§. L’art. 2524 c.c. prevede la variabilità del capitale sociale ed è espressione del principio della porta aperta. L’ingresso e l’uscita di soci modifica l’entità del capitale sociale senza necessità di modificare l’atto costitutivo ed avviene tramite semplice delibera del consiglio di amministrazione con annotazione nel libro soci.

I soci possono conoscere l’ammontare del capitale sociale prendendo visione del libro soci.

Quindi l’entità del capitale sociale risultante nell’ultimo bilancio approvato è fisiologico che possa non coincidere col capitale sociale attuale.

§ Il capitale sociale è formato:

o da quote nella cooperativa costituita in S.r.l.;

o da azioni nella cooperativa costituita in S.p.a.;

Ai sensi dell’art. 2525 c.c.:

o “il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro” (comma 1);

o “nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma” (comma 2);

o “l’atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale” (comma 3);

o “i limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione” (comma 4).

§. L’art. 2530 c.c. prevede che “La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori”.

Procedimento di cessione:

o “Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata”;

o “il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta … il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato”;

o “decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio”;

o “contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale”.

§. Sempre l’art. 2530 c.c. prevede che “qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni”; tuttavia il diritto di recesso “non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società”.

§. L’art. 2529 ammette che l’atto costitutivo autorizzi gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società:

o purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c. (il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento è superiore a ¼);

e

o l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

§. Ai sensi dell’art. 2524 c.c. la variazione del capitale sociale può anche dipendere non dalla variazione della compagine sociale bensì da un aumento di capitale eseguito nelle ordinarie forme previste per le società ex art. 2438 c.c., nel qual caso andrà modificato l’atto costitutivo.

L’emissione di strumenti finanziari e il prestito sociale

§. L’art. 2526 c.c. consente che “l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”.

Inoltre “l'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari”; pertanto nelle cooperative gli strumenti finanziari che generano diritti patrimoniali e amministrativi entrano a far parte del capitale sociale.

In proposito può distinguersi tra:

o titoli partecipativi:

o comportano la partecipazione al patrimonio;

o consentono la partecipazione all’amministrazione;

o generano rischio di impresa;

o possono essere in possesso ai soci cooperatori o a terzi;

o titoli non partecipativi (meramente finanziari):

o vi è esclusione dal capitale sociale e quindi dal diritto di voto;

o possono avere diritti di controllo tramite assemblea speciale ex art. 2541 c.c. che è chiamata a deliberare su:

§ approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della cooperativa che pregiudicano i loro diritti di categoria;

§ sull’esercizio dei diritti ad essa attribuiti ai sensi dell’art. 2526 c.c.;

§ sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni e sulle azioni di responsabilità contro di loro;

§ sulle controversie contro la cooperativa;

§ su altri oggetti di comune interesse;

o l’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei possessori di strumenti finanziari;

o il rappresentante comune ha diritto di visionare il libro soci, il libro delle adunanze e le deliberazioni dell’assemblea dei soci, nonché si assistere all’assemblea e di impugnare le deliberazioni.

Tale facoltà appartiene indifferentemente alle cooperativa a mutualità prevalente o alle cooperative diverse.

§. Le cooperative costituite in S.r.l. possono “offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati” (art. 2526 c.c.).

L’art. 11, comma 3-bis, D.L. 145/13, ha precisato che tale limite vale solo per i titoli non partecipativi, mentre le cooperative in S.r.l. possono emettere strumenti finanziari di natura partecipativa verso chiunque.

§. L’art. 5 L. 59/92 prevede l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa, per quelle cooperative che hanno adottato programmazioni pluriennali per lo sviluppo aziendale.

Tali azioni sono:

o prive del diritto di voto;

o è prevista l’assemblea speciale, che in aggiunta a quanto detto sopra:

o esprime un parere motivato sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;

o viene convocata almeno una volta all’anno;

o privilegiate nella ripartizione degli utili;

o privilegiate nel rimborso del capitale;

o possono essere acquistate da soci e dipendenti (titolari di un diritto di opzione, possono anche superare i limiti di partecipazioni al capitale sociale) e terzi;

o sono al portatore quando interamente liberate.

§. Il prestito sociale viene disciplinato dall’art. 1, commi 238-243, L. 205/17, dal D.Lgs. 385/93, dalla delibera CICR del 19/07/2005, dal Provvedimento della Banca d’Italia del 09/11/2016.

I soci cooperatori.

§. Ai sensi dell’art. 2522 c.c. il numero minimo di soci è 9.

La cooperativa può però avere un numero minimo di soci pari a 3, se essi sono persone fisiche e se la cooperativa viene costituita in S.r.l.

Sono fatte salve le leggi speciali sul numero minimo di soci cooperatori per determinati settori.

§. I soci di regola sono soci cooperatori che partecipano al rapporto mutualistico ed hanno la gestione, diretta o indiretta, della cooperativa.

Il rapporto mutualistico o di scambio mutualistico riguarda l’attività del socio a favore della cooperativa o viceversa l’attività della cooperativa in favore del socio, secondo quanto previsto dalla legge, dall’atto costitutivo o dai regolamenti.

§. L’art. 2527 c.c. prevede inoltre l’ammissione dei soci in una categoria speciale in ragione della sua formazione e dell’inserimento in azienda. Questi soci non possono superare 1/3 del numero totale di soci ed il periodo di formazione non può superare i 5 anni, decorso il quale il socio è ammesso a godere dei diritti dei normali soci cooperatori.

§. Per quanto concerne l’ammissione dei nuovi soci l’art. 2527 c.c. rinvia all’atto costitutivo, col limite di procedure non discriminatorie coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La norma precisa poi che “non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa”.

La procedura di ammissione la troviamo nell’art. 2528 c.c. che prevede tale iter:

1. presentazione della domanda da parte dell’aspirante socio;

2. delibera dell’organo amministrativo;

3.A.1 la delibera di ammissione viene comunicata;

3.A.2 il nome del socio annotato nel libro soci;

3.B.1. la delibera di rigetto deve essere motivata;

3.B.2. la delibera va comunicata entro 60 giorni;

3.B.3. l’interessato può chiedere entro 60 giorni che sul diniego si pronunci l’assemblea;

3.B.4. l’assemblea si pronuncia in via definitiva e non vi sono altri strumenti di tutela;

4. nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni

assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La decisione sull’ingresso del socio sottostà al principio della porta aperta.

§. L’art. 2528 prevede poi l’eventuale pagamento del sovrapprezzo che può essere deliberato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

§. Il recesso del socio è previsto dall’art. 2532 c.c. ai sensi del quale:

o il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo;

o in assenza di regole statutarie il socio cooperatore non è legittimato al recesso per giusta causa o ad nutum, rimettendo la cosa alle regole generali;

o il recesso non può essere parziale;

o la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società;

o gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione;

o se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio;

o in tale caso il socio, entro sessanta giorni, può proporre opposizione innanzi il tribunale;

Il recesso ha effetto:

§ per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

§ per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima oppure con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge o l'atto costitutivo non prevedano diversamente.

Vi è poi il recesso legale, stabilito dall’art. 2530 c.c. allorquando l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni; in questo caso il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il recesso legale non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Altre cause di recesso legale possono essere rintracciate nelle regole previste per le S.p.a. ed S.r.l. in quanto applicabili alle cooperative in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c. e quindi:

o per le cooperative costituite in S.p.a. si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 2437 e ss. c.c. in quanto compatibili (che sono specificamente richiamati dall’art. 2526 c.c. sul recesso del socio finanziatore);

o per le cooperative costituite in S.r.l. vale in quanto compatibile l’art. 2473 c.c.

§. L’esclusione del socio è disciplinata dal’art. 2533 c.c. secondo cui può essere disposta:

o nel caso indicato all'articolo 2531 c.c. (mancato pagamento delle quote o delle azioni);

o nei casi previsti dall'atto costitutivo;

o per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

o nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c. (interdizione, inabilitazione, sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, perimento della cosa conferita);

o nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c. (fallimento del socio).

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

§. La morte del socio non esclude la continuazione del rapporto con gli eredi purché, ai sensi dell’art. 2534 c.c., ciò sia previsto nell’atto costitutivo, sempre che gli eredi possiedano i requisiti per l’ammissione.

Se gli eredi sono più di uno devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota possa essere divisa e la cooperativa vi consenta.

§. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni avviene in base all’art. 2535 c.c.:

o ha luogo secondo il bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio;

o avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo;

o viene eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

o comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale;

o il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, tuttavia l'atto costitutivo può prevedere la corresponsione in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Per le cooperative a mutualità prevalente vige poi il divieto di distribuire riserve (art. 2514 c.c.).

§. In forza dell’art. 2536 c.c. il socio uscente risponde dei conferimenti non eseguiti per un anno e, se entro lo stesso termine di manifesta l’insolvenza della società, deve restituire quanto ricevuto per la liquidazione della quota. La stessa responsabilità colpisce gli eredi del socio defunto.

§. L’art. 2537 c.c. vieta al creditore particolare del socio di agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni possedute dal debitore.

§. L’art. 4 L. 59/92 prevede i soci sovventori, i quali forniscono un apporto finanziario in relazione a previsioni statutarie di costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I soci sovventori:

o partecipano all’assemblea con diritto di voto;

o possono vedersi attribuiti massimo 5 voti in relazione al conferimento;

o il loro voto non deve superare 1/3 di quelli spettanti a tutti i soci;

o possono essere nominati amministratori purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

La remunerazione del capitale dei soci sovventori può essere maggiorata fino al massimo il 2% che deve risultare dall’atto costitutivo.

Procedimento di ammissione dei soci sovventori:

2. il CdA determina il numero massimo che si intende ammettere (comunque vige il limite di 1/3);

3. l’interessato propone domanda al CdA specificando il numero di azioni o le quote che intende acquistare e il periodo di durata della partecipazione;

4. non si espleta la verifica dei requisiti soggettivi in relazione all’oggetto della cooperativa;

5. il processo termina con l’iscrizione nel libro soci.

§. I soci finanziatori sono invece previsti dall’art. 2526 c.c. e sono i titolari di strumenti finanziari che possono essere:

o partecipativi (al capitale di rischio);

o non partecipativi.

L’emissione degli strumenti finanziari è rimessa all’atto costitutivo che stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori e le condizioni di trasferimento.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci finanziatori non hanno diritto di eleggere più di 1/3 degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo (art. 2542 e 2543 c.c.) ovvero, in caso di sistema dualistico, più di 1/3 del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, oppure, in caso di sistema monistico, più di 1/3 degli amministratori.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti anche ai soci cooperatori ma devono essere previsti dei limiti al diritto di voto per i soci che sono al contempo cooperatori e finanziatori.

§. Per quanto concerne i diritti dei soci :

o nelle cooperative S.p.a. vale l’art. 2545-bis c.c. in forza del quale:

o si applica l’art. 2422, comma 1, c.c., per cui “i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese”;

o inoltre, quando lo richieda:

§ almeno un decimo del numero complessivo dei soci,

§ ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci.

hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

o i diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

o per le cooperative S.r.l. vale l’art. 2476 c.c. secondo cui “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali i documenti relativi all'amministrazione”.

Ciascun socio ha diritto di denunciare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili riguardanti l’amministrazione o comunque rilevante per la società. Se la denuncia arriva un numero di soci che rappresenta almeno 1/20 dei voti o 1/50 se la società fa ricorso al mercato del rischio (ma lo statuto può prevedere percentuali inferiori), i sindaci devono indagare con sollecitudine e, se opportuno, convocare apposita assemblea.

L’assemblea dei soci.

§. Il diritto di voto spetta a tutti i soci che, ai sensi dell’art. 2538 c.c., sono iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Il socio cooperatore ha diritto a un voto a prescindere dal numero di azioni o dall’entità della partecipazione; l’atto costitutivo può attribuire ai soci cooperatori che siano persone giuridiche fino ad un massimo di 5 voti in relazione alla partecipazione o al numero dei loro membri.

§. Il voto multiplo può essere altresì previsto dallo statuto in relazione alla partecipazione del socio allo scambio mutualistico.

Il voto multiplo trova il limite nel decimo dei voti di ciascuna assemblea generale e 1/3 dei voti dei soci presenti.

§. Per i soci titolari di strumenti finanziari l’atto costitutivo deve disciplinare l’esercizio del diritto di voto, con le limitazioni di cui all’art. 2526, comma 2, c.c. (in particolare limite di 1/3 dei voti).

§. I soci sovventori hanno diritto di voto e può essere assegnato, su previsione statutaria, un voto multiplo non superiore a 5.

§. L’assemblea delibera con le maggioranze previste dallo statuto e calcolate sul numero di voti spettanti ai soci.

§. Il socio può essere rappresentato in assemblea da un altro socio (art. 2539 c.c.); ciascun socio può rappresentare massimo dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può però farsi rappresentare anche dal coniuge, da parti entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado che collaborano nell’impresa.

§. L’assemblea ordinaria va convocata almeno una volta all’anno, entro il termine previsto dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che lo statuto prevede il termine massimo di 180 giorni nel caso di redazione di bilancio consolidato o per particolari esigenze che determinano oggettive difficoltà.

§. Lo statuto può prevedere assemblee separate in relazione a specifiche materie e particolari categorie di soci ai sensi dell’art. 2540 c.c.

Se la cooperativa ha più di 3.000 soci e svolge attività in più province oppure se ha più di 500 soci e ha più gestioni mutualistiche, lo statuto deve prevedere le assemblee separate.

All’assemblea generale può partecipare anche il socio dell’assemblea separata.

Le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate dal socio assente o dissenziente nell’assemblea separata se, senza i voti di quest’ultima, la deliberazione dell’assemblea generale sarebbe viziata.

La deliberazione dell’assemblea separata non può essere impugnata.

§. I compiti dell’assemblea ordinaria nel sistema di gestione ordinario sono:

o approvazione bilancio;

o nomina e revoca di amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale, controllo contabile;

o determina il compenso di amministratori e sindaci (salvo sia previsto in statuto);

o delibera sulle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci;

o altre competenze stabilite dalla legge o dallo statuto.

L’assemblea non può decidere su competenze riservate agli amministratori ma lo statuto può prevedere che taluni atti debbano essere autorizzati dall’assemblea.

§. L’assemblea nel sistema di gestione dualistico:

o nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

o determina i compensi di costoro;

o delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

o delibera sulla distribuzione di utili;

o nomina il revisore legale.

§. L’assemblea straordinaria delibera:

o le modifiche dello statuto;

o la nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

o su ogni altra materia attribuita dalla legge.

Il verbale dell’assemblea straordinaria va redatto da notaio.

Tuttavia lo statuto può attribuire all’organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza le deliberazioni su:

o fusione;

o istituzione e soppressione di sedi secondarie;

o individuazione degli amministratori con poteri di rappresentanza;

o riduzione del capitale per recesso del socio;

o adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

o trasferimento della sede nel t.n.

§. La convocazione dell’assemblea deve contenere giorno, luogo e ora, nonché gli argomenti oggetto di trattazione.

La mancata convocazione non inficia la validità della delibera in caso di assemblea totalitaria.

La convocazione va disposta dagli amministratori su domanda dei soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (salvo percentuale inferiore stabilita dallo statuto); in caso di omissione vi provvede il Tribunale.

§. L’assemblea può essere rinviata di non oltre 5 giorni se numero di soci che rappresenta almeno 1/3 dei voti dichiara di non essere sufficientemente informato sull’oggetto della deliberazione.

§. Per le cooperative costituite in S.r.l. viene meno il modello assembleare, le decisioni possono essere assunte dai soci in modo irrituale, salvo che lo statuto preveda comunque l’assemblea.

L’amministrazione della cooperativa.

§. Ai sensi dell’art. 2542 l’amministrazione delle società cooperative spetta:

o ad organo collegiale di almeno tre elementi;

o diversamente dalle società ordianarie, non è consentita la figura dell’amministratore unico;

o i componenti dell’organo amministrativo non possono stare in carica per più di tre esercizi.

§. Lo Statuto può prevedere uno o più sistemi di amministrazione; nel secondo caso il passaggio dall’uno all’altro è possibile con delibera dell’assemblea ordinaria, nel primo caso si deve procedere con la modifica dell’atto costitutivo e quindi con l’assemblea straordinaria.

§. L’amministrazione spetta ad un organo collegiale composto da almeno tre elementi.

Gli amministratori possono non essere soci.

§. Gli amministratori sono nominati:

o nell’atto costitutivo i primi;

o poi dall’assemblea;

o la nomina può essere riservata allo Stato o ad enti pubblici ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere nominata dall’assemblea e quindi dai soci cooperatori;

o l’amministratore può essere scelto anche dai possessori di strumenti finanziari per non più di un terzo;

o l’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori siano espressione di categorie di soci.

§. Gli amministratori non possono trovarsi in situazione di concorrenza con la cooperativa come amministratori o soci illimitatamente responsabili di società concorrenti oppure come titolari di attività in proprio o per conto terzi, salvo autorizzazione dell’assemblea.

§. Al netto delle previsioni statutarie, gli amministratori hanno il compito di:

o convocare l’assemblea;

o eseguire le delibere assembleari;

o redigere il bilancio e la relazione;

o tenere i libri e le scritture contabili;

o attuare l’oggetto sociale e l’attività sociale;

o organizzare la società;

o predisporre i regolamenti interni da portare in assemblea;

o deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

o deliberare sull’acquisto o rimborso di quote e azioni ovvero sul trasferimento;

o deliberare sul recesso o sull’esclusione del socio e sulla liquidazione della quota o azioni;

o redigere la relazione annuale sul carattere mutualistico ai sensi dell’art. 2545 c.c.

§. L’art. 2521 prevede che l’atto costitutivo contenga, oltre al sistema di amministrazione, anche l’indicazione degli amministratori dotati di rappresentanza.

Di regola il presidente del CdA ha la rappresentanza, che però può essere affidata anche ad uno o più amministratori delegati, in via disgiunta o congiunta.

Il poteri del legale rappresentante:

o vengono delineati dall’atto costitutivo;

o in caso contrario il potere deliberativo spetta al CdA e l’esercizio dei poteri rappresentativo avverrà dietro deliberazione del CdA.

§. Il CdA può delegare alcuni poteri a comitato esecutivo composto da alcuni consiglieri oppure a singoli consiglieri, salvo per:

o redigere il bilancio;

o aumentare o ridurre per perdite il capitale sociale;

o predisporre il progetto di fusione o scissione;

o emettere obbligazioni convertibili;

o ammettere, escludere o decidere sul recesso dei soci;

o assumere determinazioni in merito al rapporto mutualistico con i soci.

Il CdA mantiene comunque il potere in ordine alle materie delegate.

§. La carica di amministratore cessa per:

o rinuncia, con effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del CdA altrimenti con effetto dall’accettazione del nuovo amministratore;

o scadenza del termine, con effetto dalla ricostituzione del CdA;

o sostituzione (art. 2386 c.c.).

§. Le deliberazioni del CdA sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverso previsione statutaria.

Sono impugnabili ai sensi dell’art. 2378 c.c.:

o entro 90 giorni;

o se in difformità dalla legge o dallo statuto;

o dal collegio sindacale o dagli amministratori assenti o dissenzienti;

o dai soci se la delibera lede i loro diritti.

§. L’azione di responsabilità contro gli amministratori (artt. 2392, 2394, 2396 c.c.) può essere promossa:

o per responsabilità verso la società;

o per responsabilità verso i soci;

o dall’assemblea (in occasione del bilancio se si tratta di fatti di competenza di quell’esercizio, se il voto favorevole ottiene almeno 1/5 dei voti spettanti ai soci si ha la revoca dell’amministratore e la sua sostituzione);

o dai singoli soci;

o dagli organi concorsuali;

Si aggiunge poi l’azione individuale dei soci e dei terzi (art. 2395 c.c.).

§. Il sistema dualistico prevede:

o consiglio di sorveglianza:

o nominato dall’assemblea;

o composto da almeno 3 membri

o composto da soci cooperatori;

o almeno un componente deve essere altresì iscritto nel registro dei revisori legali;

o approva il bilancio (in caso di mancata approvazione o se lo richiedere almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza all’approvazione del bilancio spetta all’assemblea);

o nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione;

o decide il loro compenso;

o decide sull’azione di responsabilità contro gli amministratori;

o impugna le deliberazioni del consiglio di gestione;

o esercita le funzioni di cui all’art. 2403 c.c. (collegio sindacale);

o presenta la denunzia penale ex art. 2409 c.c.;

o riferisce almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività svolta;

o possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione;

o devono partecipare alle assemblee.

o consiglio di gestione:

o nominato dal consiglio di sorveglianza;

o la maggioranza dei componenti è scelta tra i soci cooperatori;

o amministra la società;

o ne ha la rappresentanza;

o redige il bilancio e la relazione sulla gestione;

o redige l’analisi sul carattere mutualistico.

o l’assemblea:

o nomina, revoca e sostituisce il consiglio di sorveglianza, i suoi componenti e il suo presidente;

o determina il loro compenso;

o delibera sulle loro responsabilità;

o delibera sulla distribuzione di utili;

o nomina il revisore

§. Il sistema monistico prevede:

o un consiglio di amministrazione:

o nominato dall’assemblea ordinaria;

o la maggioranza dei consiglieri devono essere soci cooperatori;

o almeno un componente deve essere un revisore legale;

o al suo interno può essere nominato un comitato esecutivo per determinate funzioni;

o e al suo interno un comitato di controllo di gestione:

o nominato dal CdA

o i suoi membri non possono fare parte del comitato esecutivo;

o e non possono avere funzioni di gestione dell’impresa.

Il controllo legale spetta ad un organo esterno nominato dall’assemblea e non può essere affidato al comitato per il controllo di gestione.

Il collegio sindacale e controllo legale.

§. Per le cooperative vige l’obbligo di nominare il collegio sindacale nei seguenti casi:

o art. 2477 c.c.;

o se sono stati emessi degli strumenti finanziari non partecipativi;

o se va redatto il bilancio consolidato;

o se la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti;

o se per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c.

Le S.r.l. dovrebbero poter nominare un sindaco unico o un soggetto esterno revisore.

§. Le cooperative costituite in S.p.a. sono soggette alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c. ma se non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato i compiti di revisione possono essere svolti dal collegio sindacale.

Operazioni straordinarie.

§. In precedenza era ammessa solo la trasformazione omogenea (tra tipi di cooperative), mentre l’attuale art. 2545-decies c.c. ammette anche la trasformazione eterogenea in società di persone, società di capitali o consorzi.

Tale trasformazione necessita del preliminare passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa diversa, tramite modifica statutaria sopprimendo le previsioni di cui all’art. 2514 c.c. oppure allorquando siano stati perduti i requisiti per due anni consecutivi.

Maggiormente incerta la trasformazione in associazione non riconosciuta, fondazioni e comunioni di azienda.

La trasformazione va deliberata da almeno la metà dei soci, se sono meno di 50 il voto favorevole deve essere di 2/3, se sono più di 10.000 soci l’atto costitutivo può prevedere il voto favorevole dei 2/3 dei votanti se sono presenti almeno il 20% dei soci.

Si applica la devoluzione del patrimonio ex art. 2545-undecies c.c.; la norma consente l’aumento di capitale fino a concorrenza dell’ammontare minimo di capitale previsto per la nuova società che dovrebbe andare in deroga alla devoluzione potendosi utilizzare le riserve indivisibili.

La proposta di trasformazione va accompagnata da una relazione giurata sul valore del patrimonio (scopo diverso dalla stima nella trasformazione delle società, diretto ad appurare il punto di approdo ossia il capitale sociale). La perizia dovrà rilevare anche l’avviamento.

La trasformazione è subordinata alla sottoposizione a revisione ministeriale nell’anno precedente oppure alla richiesta fatta dagli amministratori da almeno 90 giorni.

§. La fusione può avvenire per unione o per incorporazione:

o redazione della situazione patrimoniale;

o progetto e relazione di fusione (depositato presso il Registro o adeguatamente pubblicato);

o delibera del CdA;

o istanza al Tribunale per la nomina di un esperto (quando incorporante è una Spa, altrimenti può essere nominato dagli amministratori);

o deposito del progetto di fusione nel Registro delle imprese e presso la sede di ciascuna società;

o delibera di fusione tramite assemblea straordinaria (non prima di 30 giorni dal deposito nel registro e non oltre 6 mesi dal progetto di fusione);

o registrazione della delibera entro 20 giorni;

o deposito della delibera presso il Registro delle imprese entro 30 giorni;

o redazione dell’atto pubblico di fusione dopo almeno 60 giorni dal deposito al fine di consentire ai creditori di opporsi (salvo determinati casi, es. consenso dei creditori);

o registrazione dell’atto pubblico entro 20 giorni;

o deposito dell’atto pubblico di fusione nel Registro delle imprese entro 30 giorni.

§. Ammissibile la fusione eterogenea tra cooperative e società di capitali che possono generare:

o una società di capitali;

o una cooperativa;

salvo il limite delle cooperative a mutualità prevalente che prima debbono diventare cooperative diverse).

§. La scissione può essere:

o totale: assegnazione ad una società preesistente o nuova con estinzione della vecchia;

o parziale.

Lo scioglimento.

§. In base al combinato disposto degli artt. 2545-duodecies e 2484 c.c. lo scioglimento avviene per:

o decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo;

o conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità salvo delibera delle modifiche statutarie;

o impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;

o casi previsti dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c. (recesso soci);

o deliberazione assembleare;

o altre cause stabilite dall’atto costitutivo;

o perdita del capitale sociale (art. 2545-duodecies c.c.);

o riduzione dei soci sotto il numero legale non integrato entro l’anno (art. 2522 c.c.);

o scioglimento disposto dall’autorità di vigilanza (art. 2545-septiesdecies c.c.);

o provvedimento dell’autorità di liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.).

§. Nel caso di perdita di capitale sociale, non è stabilito un termine per la ricostituzione o la riduzione; secondo un’interpretazione non sarebbero applicabili gli artt. 2446 e 2447 c.c. ma l’art. 2425 c.c. prevede la possibilità di deliberare aumenti di capitale sociale modificando l’atto costitutivo.

Secondo taluni il dato della perdita del capitale sociale deve attendere l’approvazione del bilancio, trattandosi fino a quel momento di una situazione potenzialmente provvisoria, salvo lo stato di insolvenza che obbliga alla liquidazione coatta amministrativa o al fallimento.

§. I liquidatori possono essere sostituiti per atto dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies c.c.

§. L’art. 2514 c.c. prevede il divieto di ripartire il patrimonio sociale e l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati.

Nelle cooperative diverse il divieto riguarda solo le riserve indivisibili che si sono accumulate nel regime di esenzione dalle imposte, salvo che nello statuto della cooperativa diversa (magari nel casi di perdita dei requisiti) rimanga il divieto di distribuzione.

Il contributo annuale.

§. Il contributo annuale del 3% va versato al fondo costituito dalle associazioni riconosciute di appartenenza oppure, per le cooperative che non aderiscono ad associazioni riconosciute o ad associazioni riconosciute che non hanno costituito il fondo, al Ministero delle attività produttive.

§. Il 3% viene calcolato sugli utili comprensivi della parte da imputare a riserva ordinaria, straordinaria e alla riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/97.

Non fanno parte della base imponibile:

  • i ristorni ai soci;
  • gli utili da imputare alle perdite pregresse

Fanno invece parte:

  • i contributi in conto esercizio;
  • le plusvalenze derivanti da alienazione di beni.

§. Il mancato versamento comporta la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura (art. 11 L. 59/92).

Ristorni.

§. L’art. 2521, comma 3, n. 8), c.c. prevede che l’atto costitutivo deve contenere “le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”.

L’art. 2545-sexies c.c. dispone che:

o l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ;

o le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;

o l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni , in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

§. Come confermato dalla relazione ministeriale all’art. 2545-sexies c.c. il ristorno non configura un diritto soggettivo, che potrebbe entrare in contrasto con l’interesse sociale superiore perseguito con la cooperativa.

§. Studio Notariato 08/11/2004 “Approfondimenti del gruppo di studio sulle società cooperative”:

  • inammissibile la clausola che esclude i ristorni;
  • ammissibili limitazioni quantitative alla distribuzione dei ristorni;
  • ammissibile ma inopportuna la clausola che attribuisce il diritto al ristorno;
  • inderogabilità del criterio proporzionale;
  • ammissibili ulteriori criteri anche tramite regolamento;
  • disciplina sul ristorno insensibile a che la cooperativa sia a mutualità prevalente o diversa:
  • ammissibile attribuzione beni in natura purché non vi sia distribuzione dell’attivo e il valore dei beni sia oggettivamente determinato;

§. Il ristorno va attribuito ai soci cooperatori in relazione agli scambi o apporti mutualistici che sono stati effettuati tra il socio e la cooperativa; il ristorno di distingue quindi dal dividendo poiché è svincolato rispetto al valore della quota sociale o dal numero di azioni, pur presupponendo la condizione di socio.

Il ristorno consiste:

  • nel rimborso di una parte del prezzo pagato per i beni e servizi acquistati dalla cooperativa di consumo;
  • nella integrazione della retribuzione per le prestazioni del socio nella cooperativa di produzione o lavoro;
  • in un rimborso in base alla quantità di beni e servizi conferiti nelle cooperative di conferimento di beni e servizi.

Il ristorno del socio viene calcolato tramite la sua percentuale di attività sul risultato della gestione ordinaria della cooperativa.

§. Le condizioni per attribuire i ristorni sono:

  • l’esistenza di una previsione nell’atto costitutivo che lo consenta;
  • che vi sia un utile;
  • che l’attribuzione del ristorno non produca una perdita (anzi permanenza di un utile);
  • compatibilità con gli obiettivi economici della cooperativa;
  • coerenza con la situazione finanziaria e patrimoniale;
  • deliberazione assembleare;
  • gestione ordinaria dell’esercizio (quindi non vi deve essere una situazione di crisi accertata o accertanda).
  • per le cooperative di produzione e lavoro il ristorno non può superare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) L. 142/01, il 30% dei trattamenti retributivi complessivamente percepiti.

§. Generalmente il ristorno va determinato prima della chiusura del bilancio in base al progetto di bilancio sul quale vi è la relazione del collegio sindacale.

Il ristorno viene deliberato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, in via autonoma o su proposta degli amministratori.

§. Se il ristorno viene contabilizzato come rettifica in diminuzione del fatturato, esso comporta una riduzione della percentuale di mutualità prevalente; quindi si potrebbe far ricorso alla voce dell’art. 2425, lett. A), n. 5 “altri ricavi e proventi” con segno negativo.

§. Il ristorno consiste in:

- denaro;

- aumento gratuito del capitale sociale con aumento di valore delle quote o emissione di nuove azioni;

- emissione di strumenti finanziari.

§. I ristorni nelle cooperative di utenza e consumo non sono fiscalmente imponibili.

Nelle cooperative di lavoro:

  • il ristorno in danaro o in natura al socio lavoratore dipendente o collaboratore è imponibile (reddito di lavoro), quello al socio professionista è imponibile anche ai fini Iva;
  • il ristorno con aumento del capitale sociale non è imponibile sin tanto che il capitale non viene restituito (art. 6, comma 2, D.L. 63/01), con applicazione dell’art. 27 D.P.R. 600/73 sui dividendi quindi con ritenuta a titolo di imposta e, per i soci professionisti, applicazione dell’Iva.

§. I ristorni sono deducibili:

- nelle cooperative a mutualità prevalente vale l’art. 12 D.P.R. 601/73 e la deducibilità vale nell’esercizio di competenza;

- nelle cooperative diverse vale l’art. 109 Tuir e la deducibilità corrisponde all’esercizio in di deliberazione dell’assemblea.

§. Nelle cooperative di utenza e consumo il ristorno non rileva ai fini previdenziali del socio.

Nelle cooperative di lavoro, i ristorni non sono soggetti a contribuzione previdenziale nel caso di lavoro dipendente, dubbio invece è il caso di un rapporto di collaborazione professionale (salvo il caso di ristorno tramite aumento di capitale sociale che diverrebbe imponibile non prima della sua restituzione).

La devoluzione al fondo.

§. L’obbligo devolutivo è previsto per:

  • scioglimento della cooperativa a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.);
  • scioglimento d ella cooperativa diversa per le riserve indivisibili accantonate in regime di prevalenza (art. 111-decies disp. att. c.c.) e accantonate in regime di non prevalenza per usufruire dei benefici fiscali ex L. 311/04);
  • trasformazione in società commerciale o consorzio (art. 2545-undecies c.c.);
  • fusione in ente diverso da cooperativa (art. 17 L. 388/00);
  • inadempimento al contributo annuale ai fondi (artt. 3 L. 28/99 e 11 L. 59/92);
  • mancato rispetto delle clausole statutarie sulla prevalenza (art. 14 D.P.R. 601/73, art. 3 L. 28/99, art. 17 L. 388/00);
  • decadenza dai benefici fiscali per altre ragioni (art. 111-decies disp. att. c.c., art. 17 L. 388/00).

La vigilanza.

§. È prevista dal D.Lgs. 220/02 e ha ad oggetto i requisiti mutualistici. Viene effettuata dal Ministero dello sviluppo economico.

Avviene con cadenza almeno biennale, salvo le ispezioni straordinarie.

§. La revisione è prevista dall’art. 4 D.Lgs. 220/02, con cadenza biennale che in certi casi è annuale (ad es. cooperative sociali).

La cooperativa soggiace ad un contributo di revisione; l’inadempiento comporta il pagamento di una sanzione e se perdura oltre il biennio comporta la cancellazione dall’Albo delle società cooperativa con perdita delle agevolazioni fiscali e obbligo di devoluzione (ma prima bisogna esperire le procedure esecutive con esito negativo, Circolare n. 14401938 del 16/05/2002 Ministero delle attività produttive).

§. All’esito dell’ispezione il Ministero può:

  • cancellare la cooperativa dall’albo;
  • mettere in gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies c.c.;
  • scioglierla ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
  • sostituire i liquidatori ex art. 2545-octiesdecies c.c.;
  • metterla in liquidazione coatta amministrativa.

Contabilità e bilanci.

§. Trattandosi di una società la cooperativa è tenuta, ai sensi dell’art. 2214 c.c., alla tenuta de:

o libro giornale;

o libro degli inventari.

§. La cooperativa S.r.l. deve conservare i seguenti libri sociali:

o libro soci (obbligo abrogato per le società, ancora in essere per le cooperative);

o libro decisioni soci;

o libro decisioni amministratori;

o libro decisioni organo controllo.

§. La cooperativa S.p.a. deve conservare i seguenti libri sociali:

o libro soci:

o sezione soci cooperatori;

o sezione soci finanziatori;

o sezione soci cooperatori in formazione;

o sezione soci volontari (solo per cooperative sociali)

o esaminabile dai soci, i quali possono chiederne copia;

o libro adunanze e deliberazioni delle assemblee soci:

o esaminabile dai soci, i quali possono chiederne copia;

o libro adunanze e deliberazioni dell’organo amministrativo;

o minoranza qualificata dei soci può chiederne visione (art. 2545-bis c.c. e art. 1, n. 1, L. 59/92M

o libro adunanze e deliberazioni collegio sindacale o organo controllo;

o libro obbligazioni;

o libro adunanze e deliberazioni assemblee obbligazionisti;

o libro strumenti finanziari emessi;

o libro adunanze e deliberazioni assemblee speciali possessori di strumenti finanzari

§. Ai sensi dell’art. 2546-sexies c.c. nel bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, in relazione anche alle eventuali differenti gestioni mutualistiche.

§. La nota integrativa deve dare atto delle condizioni di prevalenza mutualistica (art. 2513 c.c.).

La nota integrativa deve anche precisare i dati relativi all’attribuzione dei ristorni (art. 2545-sexies c.c.).

Per le cooperative sociali la nota integrativa deve contenere un’informativa attinente ai presupposti di applicazione della L. 381/91 quali:

- l’iscrizione all’Albo nazionale e regionale delle cooperative;

- la tipologia di attività A o B;

- l’attività prestata;

- lo scambio mutualistico con i soci;

- l’utilizzo di soci volontari;

- il possesso dei requisiti di mutualità prevalente.

§. La relazione sulla gestione degli amministratori deve soffermarsi:

§ sul carattere mutualistico;

§ sulle politiche associative (in particolare ammissione dei soci, domande rigettate, ecc.).

Destinazione degli utili.

§. L’art. 2514, lett. a), c.c. prevede il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato.

§. L’art. 2521, n. 8, c.c. prevede che l’atto costitutivo regola la ripartizione e i criteri di ripartizione di utili (e ristorni).

§. L’art. 2545- quater c.c. prevede che almeno il 30% degli utili netti va destinato al fondo di riserva legale e che una quota (3% ex art. 11 L. 59/92) va destinata ai fondi mutualistici.

§. L’art. 2545-quinquies c.c. prevede che, nelle cooperative diverse, l’atto costitutivo stabilisce le modalità di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori purché il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento sia superiore a ¼.

§. L’art. 26 D.Lgs. CPS 1577/47 reca alcune previsioni di carattere tributario.

§. Vale l’art. 2433 c.c. per cui la distribuzione degli utili è deliberata dall’assemblea in approvazione del bilancio, gli utili devono essere realmente conseguiti, in caso di perdita di capitale sociale gli utili non possono essere distribuiti fino alla reintegrazione del capitale.

La disciplina tributaria.

§. Le cooperative confluiscono nell’art. 73 D.P.R. 917/86 e sono sottoposte ad Ires.

§. Vi sono poi una serie di norme a carattere agevolativo quali:

- il D.P.R. 601/73;

- la L. 904/77;

- la L. 59/92;

- la L. 311/04 (Finanziaria 2005), segnatamente l’art. 1, commi 460 e ss.;

- la L. 449/97, art. 21, comma 10, che ha eliminato il c.d. effetto imposta su imposta.

§. Gli utili sottoposti a tassazione sono liberamente utilizzabili nel rispetto delle norme civilistiche; gli utili non tassati godono dell’esenzione Ires se destinati a riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

In proposito la Circolare 34/E/05 ha precisato che:

- secondo l’art. 1, comma 460, L. 311/04 vi è comunque un importo minimo da tassare ai fini Ires;

- se viene prevista la distribuzione di un importo di utili superiore alle quote di tassazione, tale importo andrà tassato;

- le somme destinate ai fondi mutualistici ex art. 11 L. 59/92 vanno dedotti dal reddito (art. 1, comma 463, L. 311/04);

Fino all’esercizio di imposta 2011 la riserva minima obbligatoria ex art. 2545-quater c.c. non concorreva all’imponibile ai sensi dell’art. 12 L. 904/77. Dall’anno di imposta 2012, gli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria concorrono nella misura del 10% alla determinazione del reddito imponibile.

§. Per le cooperative agricole e della piccola pesca ex D.Lgs. 228/01:

§ l’art. 1, comma 461, L. 311/04 prevede la disapplicazione dell’esenzione Ires di cui all’art. 10 D.P.R. 601/73;

§ non vengono tassate:

o la quota di utili destinata a riserva minima obbligatoria ex art. 2545-quater c.c.;

o il contributo obbligatorio ai fondi mutualistici;

o gli utili netti destinati a riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77;

§ viene tassata la quota del 20% degli utili netti ai sensi dell’art. 1, comma 460, lett. a), L. 311/04, e non gode dell’esenzione ex art. 10 D.P.R. 601/73 (nota 954-20/2013 Agenzia delel Entrate);

§ le società agricole ex art. 2 D.Lgs. 99/04 possono optare per la determinazione del reddito agrario ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 917/86 (art. 1, comma 1093, L. 296/06) se nella ragione sociale contengono la denominazione di “società agricola” e l’oggetto sociale esclusivo e dichiarato è quello delle attività agricole ex art. 2135 c.c.

§. Per le cooperative di produzione e lavoro vi sono alcune specifiche norme:

- il D.P.R. 601/73;

- la L. 904/77;

- l’art. 1, comma 460 e ss., L. 311/04 (finanziaria 2005);

- il D.L. 63/02.

In particolare tali cooperative godono:

- se a mutualità prevalente, della detassazione del 60% degli utili netti;

- se cooperative diverse, della detassazione del 30% degli utili netti se tale quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto;

- tassazione del 10% per le somme destinate a riserva legale obbligatoria.

§. Per le cooperative sociali vanno segnalate la Circolare 34/E/05, in particolare il paragrafo 4, e la Risoluzione 80/E/09.

Per quanto concerne i soci volontari, il rimborso spese non costituisce imponibile; incerto se debbano applicarsi le regole di cui all’art. 51 D.P.R. 917/86, che però sono previste per i lavoratori dipendenti.

Le spese debbono essere documentate (art. 4 L. 381/91).

§. Per quanto concerne i ristorni, essi sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 601/73: la Circolare 53/E/02 ha precisato che il ristorno:

- è possibile se rimane un utile;

- ha ad oggetto soltanto l’attività mutualistica con i soci;

- la condizione di socio è essenziale pur essendo, l’ammontare del ristorno, svincolato dalla quota di partecipazione o dal numero di azioni;

- la deducibilità dei ristorni avviene nell’esercizio in cui sono maturati;

- la deducibilità è condizionata alla oggettiva determinabilità del ristorno.

Sui ristorni è poi tornata la Circolare 35/E/08, che si è soffermata sui criteri temporali di deducibilità e sui ristorni delle cooperative agricole.

§. Le agevolazioni fiscali previste per la generalità delle cooperative è subordinato al possesso della prevalenza mutualistica ai sensi de:

· l’art. 2512 c.c.;

· l’art. 14 D.P.R. 601/73:

· l’art. 26 D.Lgs. CPS 1577/47.

Le condizioni devono essere osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti o nel periodo inferiore intercorso dall’approvazione degli statuti.

Sui presupposti di applicabilità delle agevolazione vi è un doppio livello di controllo:

1. sui requisiti soggettivi vigila esclusivamente il Ministero delle attività produttive;

2. sulla natura e modalità di svolgimento dell’attività produttiva hanno competenza anche gli uffici finanziari.

Sul tema in generale si segnalano:

- Cass. civ., sez. trib., 24/02/2012 n. 2849;

- Circolare 34/E/05 (in particolare paragrafo 6);

- Circolare GdF n. 1/2018 (in particolare Volume III, paragrafo 7).