Area Tributaria

Deposito ricorso in appello presso C.T.P.: inammissibilità dell'impugnazione, cautele e rimedi

in “Il Fisco”

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Nel momento in cui si propone impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa da una Commissione Tributaria Provinciale, il difensore del contribuente può notificare il ricorso avvalendosi dell'ufficiale giudiziario oppure del servizio postale ai sensi dell’art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 546 1992. In questo secondo caso, dovrà essere prestata notevole attenzione all'onere di depositare l'atto di ricorso, oltre che presso la C.T. Regionale anche presso la Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza di primo grado, posto a pena di inammissibilità dell'appello. Il presente contributo è dedicato alle modalità attraverso le quali va assolto tale incombente e ai possibili rimedi in caso di omissione.

La problematica si articola nella trattazione dei seguenti argomenti:

La notifica a mezzo posta - Le ulteriori attività da espletare

Inammissibilità dell'appello

Verifiche e cautele se si subisce l' appello dell'Ufficio

Termine per il deposito

Modalità di deposito

Deposito non a mano - Come difendersi


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