Area Tributaria
Deposito ricorso in appello presso C.T.P.: inammissibilità dell'impugnazione, cautele e rimedi
in “Il Fisco”
Nel momento in cui si propone impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa da una Commissione Tributaria Provinciale, il difensore del contribuente può notificare il ricorso avvalendosi dell'ufficiale giudiziario oppure del servizio postale ai sensi dell’art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 546 1992. In questo secondo caso, dovrà essere prestata notevole attenzione all'onere di depositare l'atto di ricorso, oltre che presso la C.T. Regionale anche presso la Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza di primo grado, posto a pena di inammissibilità dell'appello. Il presente contributo è dedicato alle modalità attraverso le quali va assolto tale incombente e ai possibili rimedi in caso di omissione.
La problematica si articola nella trattazione dei seguenti argomenti:
La notifica a mezzo posta - Le ulteriori attività da espletare
Inammissibilità dell'appello
Verifiche e cautele se si subisce l' appello dell'Ufficio
Termine per il deposito
Modalità di deposito
Deposito non a mano - Come difendersi