ESDEBITAZIONE
RIDUZIONE DEI DEBITI CIVILI E TRIBUTARI PER PRIVATI E PICCOLE IMPRESE
La Legge n. 3 del 2012 disciplina le procedure concorsuali per i soggetti che non possono accedere alla Legge
fallimentare, essenzialmente i privati non imprenditori e le piccole imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali
di fallibilità.
La Legge 3/2012 ha subito profonde modifiche che nel tempo hanno recepito i vari orientamenti giurisprudenziali.
Alla luce delle varie novelle, lo strumento si dimostra assai più efficace nel gestire posizioni incagliate di grossi indebitamenti.
In via estremamente sintetica e senza pretesa di esaustività, gli istituti esdebitatori di maggiore interesse sono i seguenti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Il debitore deve essere:
- una persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- un professionista o un imprenditore relativamente a debiti estranei all'attività professionale o di impresa.
Deve sussistere uno stato di sovraindebitamento ossia un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio di pronta liquidazione, che determina la rilevante difficoltà oppure la definitiva incapacità all'adempimento.
Con il piano del consumatore si va a rintracciare un accordo per un pagamento dilazionato o anche solo parziale
dei crediti, che possono quindi subire importanti falcidie.
Nell'arco del procedimento il giudice può sospendere la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata che possano pregiudicare la fattibilità del piano.
L'aspetto maggiormente interessante e rilevante è che il Tribunale omologa il piano anche se uno
dei creditori o qualunque interessato ne contesta la convenienza, quando ritenga che il credito non possa essere
comunque soddisfatto in maniera superiore all'esito della liquidazione dei beni.
Pertanto, la buona riuscita dell'operazione può anche prescindere dal consenso dei creditori.
LIQUIDAZIONE DEI BENI (artt. 14-ter e ss., L. 3/12)
Possono accedere alla procedura:
- privati;
- imprenditori non fallibili;
- professionisti.
La liquidazione può essere richiesta dal debitore che versa in stato di sovraindebitamento in alternativa alla
proposta di accordo per la composizione della crisi oppure può derivare dalla conversione dell'accordo
o del piano, in particolare nei casi di annullamento, cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore,
risoluzione dell'accordo.
Il debitore liquida il proprio patrimonio, il ricavato va a soddisfare in misura totale o parziale i creditori ed al termine,
tendenzialmente, il debitore viene esdebitato, quindi non è più tenuto a pagare i crediti residui.
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (artt. 6 e ss. L. 3/12)
Sono ammessi:
- consumatore;
- imprenditori non fallibili;
- professionisti.
Anche in questa fattispecie deve sussistere uno stato di sovraindebitamento.
L'obiettivo è pervenire ad un accordo con i creditori per il pagamento dilazionato e/o parziale dei debiti.