Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 1/2015

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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Fiscalità e diritto di famiglia

Separazione e divorzio, divorzio breve

La programmazione fiscale dei redditi dei coniugi o degli ex-coniugi può assumere un peso rilevante nella determinazione dell'assegno di mantenimento e agevolare la composizione della lite, considerato che la reciproca modificazione delle basi imponibili, in aumento per l'assegnatario e in diminuzione per l'obbligato, può comportare una variazione dell'aliquota marginale.
Si segnala che la Circolare n. 17/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha ammesso la deduzione degli importi dovuti al coniuge separato o all'ex coniuge a titolo di spese per alloggio e per oneri condominiali qualora il pagamento di tali somme sia:
  • disposto con provvedimento giudiziale;
  • quantificabile (anche per relationem, ad esempio rispetto al contratto di affitto);
  • periodico.
Per converso tali somme, deducibili dall'obbligato, costituiscono materia imponibile tassabile in capo al coniuge percipiente. Il tutto con i dovuti distinguo per i quali si rinvia alla Circolare (es. sulle spese riferibili pro quota al mantenimento della prole, non deducibili).
Di qui l'importanza di dare l'esatta veste giuridica agli importi che vanno a costituire l'assegno di mantenimento o di divorzio, a seconda delle concrete situazioni reddituali delle parti, in ragione degli effetti fiscali che ne conseguono.
Quanto sopra rappresenta come, anche in assenza di conflittualità tra i coniugi, potrebbe convenire avvalersi delle ordinarie procedure giudiziali, in luogo del c.d. divorzio breve avanti all'Ufficiale di stato civile ex art. 12 D.L. 132/14, per garantire la deducibilità dell'assegno.

Adozione internazionale

La Circolare n. 17/E/2015 si sofferma anche sul regime di deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure di adozione di minori stranieri (art. 10, co. 1, lett. l-bis, D.P.R. 917/86). In proposito va ponderata l'ammissibilità della deduzione per le spese di consulenza professionale.

Fiscalità e diritto fallimentare

Transazione fiscale e concordato preventivo

La Circolare n. 19/E/15 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della transazione fiscale rivedendo, alla luce delle innovazioni legislative e degli arresti giurisprudenziali, le sue precedenti posizioni. I principi ai quali l'Agenzia delle Entrate intende adeguarsi sono:
  1. impossibilità di falcidiare i debiti fiscali derivanti dalle ritenute applicate e non versate (art. 29, co. 2, DL 78/2010);
  2. impossibilità di falcidiare l'Iva, rispetto alla quale la transazione fiscale può solo dilatare i tempi del pagamento;
  3. non impugnabilità autonoma dell'assenso o del diniego dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, i cui strumenti di tutela vanno reperiti in seno alla legge fallimentare;
  4. la transazione fiscale non è condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, che può comunque determinare la riduzione dell'entità delle obbligazioni tributarie prescindendo dalla transazione;
  5. l'omologazione del concordato non solleva dalla responsabilità penale l'amministratore della società che ha omesso il versamento dell'Iva, salvo che l'ammissione alla procedura sia precedente alla scadenza del versamento e il piano concordatario preveda la dilazione del pagamento del tributo, fattispecie nella quale l'omesso versamento è la naturale conseguenza della procedura concorsuale.
La Circolare ricorda la facoltà dell'imprenditore agricolo di applicare la disciplina sulla ristrutturazione dei debiti e sulla transazione fiscale (art. 23, co. 43, DL 98/2011).
L'Agenzia delle Entrate si sofferma anche sugli istituti relativi all'accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione dei beni, che interessano principalmente i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

Fiscalità e diritto societario

Responsabilità dell'organo amministrativo per mancata o tardiva approvazione del bilancio

Scaduto ad oggi il termine ordinario per l'approvazione del bilancio societario 2014 (30 aprile), si evidenzia come la sua mancata approvazione legittima l'Amministrazione finanziaria ad adottare il c.d. accertamento induttivo-extracontabile col quale ricostruire in aumento il reddito di impresa tramite presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Su questa premessa si innesta la problematica della responsabilità professionale che può coinvolgere l'organo amministrativo laddove:
  1. sussista un fatto colposo o doloso dell'amministratore che ha determinato la mancata approvazione del bilancio;
  2. l'accertamento fiscale induttivo-extracontabile comporti l'emersione di un utile civilisticamente inesistente ma fiscalmente rilevante in quanto frutto della peculiare tipologia di accertamento.
Ne consegue che l'amministratore può astrattamente dover rispondere per le maggiori imposte e sanzioni a carico della società.
Similari riflessioni possono essere estese all'ipotesi di approvazione del bilancio nel termine lungo di centottanta giorni (art. 2364, co. 2, c.c.) ove l'organo amministrativo non abbia congruamente motivato tale dilazione e da ciò consegua la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del tardivo versamento delle imposte in relazione alle tempistiche dettate dall'art. 17, D.P.R. 435/2001.

Fiscalità e professione

Irap

La Corte di Cassazione (Sent. n. 8638 del 2015), sulla scia di decisioni ondivaghe in tema di Irap, ha ritenuto che i lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale possono costituire indice della sussistenza di autonoma organizzazione sulla scorta della mera entità della spesa e comportare l'assoggettamento ad Irap del singolo professionista, anche se egli non è affiancato da dipendenti e collaboratori.

Diritto penale tributario

Omesso versamento delle ritenute certificate

L'omesso versamento delle ritenute applicate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delitto previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 74/00, non è giustificato dallo stato di insolvenza pre-fallimentare; difatti il versamento non esporrebbe l'imprenditore alla responsabilità per reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, co. 3, R.D. 267/42, poiché le somme ritenute non fanno parte del patrimonio del fallendo (sul punto Cass. pen., sez. V, 30/09/2014 n. 40344).

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