Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 4/2015
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
Fiscalità e contratti
Imposta sostituiva sui finanziamenti
Un nuovo (e si auspica provvisorio) orientamento della Corte di Cassazione ha escluso l'applicazione dell'imposta in oggetto, di cui al D.P.R. 601/73, per i finanziamenti erogati allo scopo di estinguere debiti preesistenti (Cass. civ., sez. trib., 16/01/2015 n. 695), nonché per i finanziamenti che prevedono nel contratto - come di regola accade - la facoltà dell'Istituto bancario di recedere dal mutuo per giusta causa (Cass. civ., sez. trib., 06/02/2015 n. 2188). In entrambi i casi il finanziamento, sempre secondo tale orientamento, andrebbe assoggettato alle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle concessioni governative, secondo i casi.Le due sentenze, a parte non essere condivisibili sulla base di plurime argomentazioni giuridiche, comportano la grottesca situazione per cui la giurisprudenza avalla una lettura delle norme addirittura più sfavorevole rispetto all'interpretazione assegnata dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 121/E/2011) e finisce per incrementare il carico fiscale nel delicato settore dell'erogazione del credito, oltretutto destabilizzando il quadro normativo per le imprese che intendono effettuare investimenti.
Contratti di locazione
La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema dei contratti in “nero” registrati ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.Lgs. 23/2011, che disponeva l'applicazione di un canone annuale pari al triplo della rendita catastale dell'immobile. Dopo che tale norma venne dichiarata incostituzionale per eccesso di delega (Corte Cost. Sent. n. 50 del 2014), era stato introdotto in sede di conversione l'art. 5, comma 1-ter, D.L. 47/2014, che faceva salva l'operatività del canone imperativo per i contratti registrati prima della sentenza 50/14 e sino alla prima scadenza. Come era immaginabile, quest'ultima disposizione è stata anch'essa dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 136 Cost. (Corte Cost. Sent. n. 179 del 2015).Vendita preziosi
I metalli preziosi lavorati (gioielli e orologi) non si considerano “metalli preziosi allo stato grezzo o monetario” di cui parla l'art. 67, lett. c-ter), Tuir e la loro vendita non produce reddito imponibile (Circolare n. 165 del 1998). Tuttavia l'operazione diventa fiscalmente rilevante se (i) la cessione si collochi all'interno di un contesto di abitualità tale da poter ravvisare un'attività di impresa come tale tassabile oppure (ii) la vendita di preziosi, ancorché non abituale, assuma i contorni dell'attività speculativa ed integri così un'attività commerciale.Processo tributario
Sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale non opera durante il termine di 90 giorni dell'accertamento con adesione; questo il nuovo e sorprendente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. trib., 05/06/2015 n. 11632). Dunque, se il novantesimo giorno cade durante la sospensione feriale, il termine per notificare il ricorso rimane sospeso sino al 31 agosto; diversamente, se si colloca dopo il 31 agosto, non viene traslato in avanti di trentuno giorni.Deve valutarsi l'estendibilità di tale principio al termine di novanta giorni previsto per la mediazione tributaria; a parere di chi scrive la risposta dovrebbe essere negativa poiché l'art. 17-bis, co. 9, D.Lgs. 546/92, estende alla mediazione le disposizioni sui termini processuali.
Giudicato esterno
La sentenza favorevole resa verso uno dei coobbligati all'imposta di registro è estendibile all'altro co-debitore (Cass. civ., sez. trib., 16/06/2015 n. 12766; la questione riguardava la sottoponibilità dell'operazione ad Iva o a registro).Imposte locali
Secondi box auto
Ai fini Imu e Tasi si considera pertinenza dell'abitazione principale solo l'immobile classificato come C/2, C/6 e C/7, nel limite di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Pertanto il secondo box sconta l'Imu per gli immobili che non sono abitazione principale; lo stesso a dirsi per la Tasi qualora il Comune abbia deliberato di applicarla anche agli immobili che non sono abitazione principale.In presenza di più pertinenze spetta al contribuente decidere quale tra esse considerare fiscalmente collegata all'abitazione principale.
Fiscalità e diritto di famiglia
Ripartizione assegno mantenimento ai fini della deducibilità
Se la somma indicata nel provvedimento giudiziale che dispone e fissa l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato non opera distinguo tra la quota relativa al mantenimento personale del coniuge e quella relativa ai figli, si considera destinato alla prole il 50% dell'assegno a prescindere dal numero dei figli e tale quota non è deducibile dal coniuge erogante (Circolare n. 95/E/2000).Penale tributario
Dolo specifico e finalità concorrente
Il dolo specifico dell'evasione fiscale può essere contestato anche nel caso sia presente una finalità concorrente non evasiva; nel caso sottoposto alla Corte, nel quale è stata confermata la condanna, lo scopo sotteso alle fatture false era quello di procurarsi riserve occulte per pagare in nero i dipendenti (Cass. pen., sez. III, 30/06/2015 n. 27112).Prescrizione delitto falsa fatturazione
Ai sensi dell'art. 8. D.Lgs. 74/00, la prescrizione del reato decorre dall'emissione dell'ultima fattura nel periodo di imposta di riferimento; nel caso in cui l'imputato rivesta la carica di amministratore in più società, tutte coinvolte nel delitto in questione, la prescrizione va verificata per ciascuna società emittente i documenti falsi, perfezionandosi diversi reati, poi avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. pen., sez. III, 21/05/2015 n. 27849).Prova penale
Le presunzioni legali caratteristiche del procedimento tributario assumono valore indiziario nel processo penale (Cass. pen., sez. III, 16/07/2015 n. 30890).