Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 8/2015
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
RIFORMA FISCALE (3^ parte) - Attuazione legge delega n. 23 del 2014
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione:
Il D.Lgs. n. 159 del 2015 modifica:- le modalità di richiesta e rilascio della sospensione della riscossione da parte del concessionario (art. 1);
- la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate (art. 2);
- le cause di decadenza dalla rateazione e dall'accordo raggiunto in accertamento con adesione (art. 3);
- i termini per la notifica della cartella di pagamento, in particolare in relazione agli istituti del concordato preventivo, transazione fiscale, accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento, piano del consumatore (art. 4);
- le tempistiche di riscossione per l'accertamento (art. 5);
- le modalità di riscossione in caso di “obiettiva difficoltà” del contribuente (art. 10);
- l'applicazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (art. 13).
L'art. 15 detta un disciplina transitoria piuttosto articolata.
Il D.Lgs. 159/15 reca ulteriori previsioni di particolare interesse:
- la sospensione della riscossione delle sanzioni pecuniarie “in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale” con una serie di disposizioni che regolano tale fattispecie nei rapporti tra contribuente e uffici finanziari da un lato, e contribuente e professionista dall'altro (art. 6);
- la rimessione in termini per ricorrere agli istituti deflattivi del contenzioso e relativi benefici nei casi di revoca o annullamento parziale dell'atto impugnato, dietro rinunzia al ricorso da parte del ricorrente (art. 11);
- la sospensione dei termini per eventi eccezionali (art. 12);
- il potenziamento dell'utilizzo della notifica della cartella a mezzo pec (art. 14). In proposito viene stabilito che “nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità”.
Revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali:
Il D.Lgs. n. 157 del 2015 fissa i due cardini intorno a cui ruota la riorganizzazione che sono la “produttività” e il “risparmio di spesa” degli uffici finanziari.Fiscalità e contratti
Cessione di azienda:
La plusvalenza realizzata a fronte della cessione dell'azienda da parte dell'imprenditore familiare è interamente imputabile in capo all'imprenditore stesso ed è invece fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari (Risoluzione 78/E/2015).Trust:
Al momento della costituzione del trust non è ravvisabile un passaggio giuridico dell'immobile oggetto del vincolo; pertanto sarà solo il beneficiario finale, alla cessazione del trust, a dovere pagare le imposte ipocatastali (CTP Milano sent. 6579/46/15).Fiscalità e professione
Credito di imposta negoziazione e arbitrato:
Dal 10 gennaio all'11 febbraio 2016 dovrebbe essere disponibile, sul sito del Ministero della Giustizia, il modulo da compilare per ottenere il credito di imposta (sino a un massimo di 250 euro) relativo alle negoziazioni e agli arbitrati.Decreto ingiuntivo e imposta di registro:
Il decreto ingiuntivo emesso contro il fideiussore sconta l'imposta di registro, ancorché il credito originario sia assoggettato ad Iva, poiché il rapporto di garanzia non è una prestazione imponibile Iva (Cass. civ., sez. trib., 16/10/2015 n. 20968).
La pronuncia della Corte sconfessa il diverso orientamento, più favorevole al contribuente, espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 119/E/14.
Accertamento tributario
Sottoscrizione dirigenti decaduti e difetto di delega:
Con tre sentenze rese nello stesso giorno la Corte di Cassazione sembra avere messo la parola fine alla problematica relativa al vizio degli atti di accertamento sottoscritti dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate dichiarati decaduti a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Cass. civ., sez. trib., 09/11/2015 n. 22800; Cass. civ., sez. trib., 09/11/2015n. 22803; Cass. civ., sez. trib., 09/11/2015 n. 22810).
In particolare, motiva la Corte, “essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriere direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012” (cfr Cass. 22810/15).
Nella medesima occasione, la Corte si è anche pronunciata sul difetto di delega, statuendo che:- “Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti oggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato” (cfr. Cass. 22800/15);
- “la delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di sottoscrivere l'atto e non essendo ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificare la legittimità dell'atto” (cfr. Cass. 22803/15).
In relazione alla vicenda sui dirigenti decaduti, si segnala il art. 4-bis, D.L. n. 78 del 2015, conv. in L. n. 125 del 2015, recante “Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali”.
Accertamento induttivo:
Anche in caso di omessa dichiarazione l'accertamento induttivo non può discostarsi dai canoni della normalità, ragionevolezza e verosimiglianza della ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate (Cass. civ., sez. trib., 01/10/2015 n. 19602).Pertanto, si legge in motivazione, “il Giudice tributario, una volta verificata la legittimità … del ricorso al metodo di accertamento induttivo, ha il potere di controllare l'operato della p.a. e di verificare se gli effetti che l'Ufficio ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi siano o meno compatibili con il criterio della normalità, potendo in ipotesi pervenire, qualora riscontri incongruenze e contrasto con criteri di ragionevolezza, a diverse conclusioni”.
Scomputo delle perdite pregresse o nell'anno:
L'art. 25 D.Lgs. n. 158 del 2015 (riforma fiscale) detta un'articolata disciplina sull'utilizzo in diminuzione delle perdite accumulate nell'anno e negli esercizi precedenti in diminuzione dalle risultanze dell'accertamento fiscale.Diritto tributario dell'unione europea
Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione Iva:
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte anche nel caso in cui la fattura sia stata emessa da un soggetto inesistente, salvo che l'amministrazione finanziaria non provi che il soggetto titolato alla detrazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione configura un'evasione di imposta. La motivazione offre maggiori indicazioni in ordine a tale condizione soggettiva del cessionario (CGE sent. 22/10/2015 causa C-277/14).Processo tributario
Impugnazione atti successivi e vizi di notifica:
Le Sezioni Unite hanno fornito l'interpretazione dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 (atti impugnabili nel processo tributario) statuendo che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (…) l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso” (Cass. civ., SS.UU., 02/10/2015 n. 19704).Sanzioni amministrative
Obiettiva incertezza delle norme tributarie:
La valutazione dell'obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma fiscale, in ragione della quale scatta l'esimente, non deve essere riferita al dubbio soggettivo prospettato dall'interpellante o a circostanze di fatto suscettibili di variare in relazione alle diverse fattispecie concrete, bensì sussiste rispetto ad una disciplina che si articoli in una pluralità di prescrizione, con un coordinamento concettualmente difficoltoso per equivocità del contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente; dunque l'incertezza interpretava non fa riferita al contribuente o all'ufficio finanziario ma al giudice (Cass. civ., sez. trib. 30/09/2015 n. 19412).Riscossione
Rappresentante di associazioni non riconosciute:
La Corte di Cassazione nega che l'art. 38 c.c. possa fondare un'automatica responsabilità patrimoniale del presidente di associazioni non riconosciute per i debiti tributari in capo all'associazione medesima (Cass. civ., sez. VI, 17/06/2015 n. 12473). Nella motivazione della sentenza la Corte indica una serie di circostanze di fatto che consentono di individuare colui che “ha agito in nome e per conto dell'ente” di cui parla l'art. 38 c.c.Penale tributario
Sequestro preventivo:
Il profitto del reato fiscale, oggetto di sequestro preventivo per equivalente, può consistere in un risparmio di imposta sempre che sia effettivo e non meramente virtuale (Cass. pen., sez. III, 29/09/2015 n. 44644).