Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 11/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
RISCOSSIONE
Rottamazione delle cartelle di pagamento:
L'art. 6, D.L. n. 193/2016, consente la definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo.
Benefici:- condono di sanzioni e interessi di mora (quelli applicati dall'agente per la riscossione);
- sono incluse somme aggiuntive dovute all'Inps, Inail, ecc.;
- sono coinvolti anche i tributi locali;
- nelle more della procedura:
- non vengono avviate nuove azioni esecutive;
- non sono iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
- non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
Cartelle e soggetti coinvolti:
- ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015;
- ogni importo iscritto a ruolo purché ovviamente riferito a interessi e sanzioni;
- ad eccezione de:
- sanzioni per violazioni al Codice della strada (ma gli interessi di mora sono condonabili);
- risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
- Iva all'importazione;
- somme recuperate per aiuti di Stato;
- crediti da condanna della Corte dei conti;
- sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sono ammessi al condono pure i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione;
- mentre sono esclusi coloro che, rispetto ai piani rateali in essere, non abbiano adempiuto tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Importi da pagare:
- capitale;
- interessi iscritti a ruolo dell'ente creditore;
- aggio di riscossione sugli importi non condonati;
- le spese di notifica della cartella;
Come pagare:
- in unica soluzione;
- oppure in massimo quattro rate:
- le prime due sono ciascuna di 1/3 dell'importo complessivo;
- la terza e la quarta sono ciascuna pari a 1/6;
- la terza deve avere scadenza massima al 15/12/2017;
- la quarta deve avere scadenza massima al 15/03/2018;
- la rateizzazione viene assoggetta al saggio di interesse dello 4,5%.
Procedimento:
- manifestazione di volontà del contribuente all'agente per la riscossione;
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 193/2016;
- utilizzando la modulistica che verrà pubblicata dall'agente;
- indicando:
- eventuale numero di rate con le quali si intende pagare;
- l'esistenza di eventuali giudizi pendenti;
- l'impegno a rinunciare a tali giudizi;
- l'agente per la riscossione comunica gli importi da pagare e la scadenza delle rate;
- il debitore che, per effetto del condono, non abbia da pagare nulla in ragione di quanto precedentemente versato (magari per un piano di rateizzazione non ancora concluso), deve comunque manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- le somme già versate eccedenti gli importi calcolati all'esito del condono sono definitivamente acquisite all'erario.
Decadenza:
- mancato, insufficiente o tardivo versamento;
- dell'unica rata o di una delle rate stabilite.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ne bis in idem tra sanzioni amministrative e penali:
La CTR Toscana, sent. 1643/5/16, affronta il tema in relazione al rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale concluso con l'archiviazione.
Tardiva dichiarazione:
La Circolare n. 42/E/16 dell'Agenzia delle Entrate ha affrontato le questioni attinenti alla dichiarazione dei redditi omessa e tardiva, soffermandosi sulle modalità di ravvedimento delle sanzioni.
DICHIARAZIONE
Cessazione attività:
Le merci che rimangono dopo la cessazione dell'attività economica vanno comunque fatturate, come autoconsumo interno se assegnate all'imprenditore cessato oppure se vengono successivamente cedute a terzi (Cass. civ., sez. trib., 05/08/2016 n. 16419). In motivazione la sentenza si richiama all'orientamento della Corte di giustizia per cui è irrilevante, ai fini della soggettività passiva d'imposta, la circostanza che l'interessato non sia o non sia più registrato come soggetto IVA, dovendosi determinare, secondo le circostanze del caso concreto, se il ritenuto soggetto passivo agisca in quanto tale, tenuto conto di tutti gli elementi delle fattispecie, ivi compresa la natura del bene considerato (CGE, sent. 09/07/2015, causa C-183/14).
FISCALITÀ E DIRITTO DI FAMIGLIA
Separazione, attribuzione casa familiare, agevolazione prima casa:
Sul tema della perdita dell'agevolazione fiscale “prima casa” per cessione entro i cinque anni dall'acquisto, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalità elusiva (Cass. civ., sez. trib., 28/06/2016 n. 13340).
ACCERTAMENTO FISCALE
Abuso del diritto:
A parere dell'Agenzia delle Entrate la cessione degli immobili da parte dei soci, effettuata immediatamente dopo l'assegnazione degli immobili societari ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, L. 208/05, non integra abuso del diritto e il risparmio di imposta che ne deriva è legittimo (Risoluzione 93/E/16).
Accertamento bancario:
Le indagini finanziarie hanno portata generale e si riferiscono a qualsiasi contribuente, quale che sia l'attività da questi svolta e la fonte dei suoi redditi. La circostanza che l'art. 32, D.P.R. 600/73 faccia espresso riferimento alle “scritture contabili” non significa che limita l'utilizzo dei dati di conto corrente solo nei confronti degli imprenditori o dei lavoratori autonomi, escludendola nei confronti di persone fisiche che non tengono scritture contabili; bensì significa soltanto che i “prelevamenti” non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone fisiche, essendo la spesa non indicativa, per tali ultimi soggetti di un reddito corrispondente, al contrario che per gli imprenditori, a differenza dei “versamenti” che invece sono indicativi di reddito per entrambi (Cass. civ., sez. trib., 14/09/2016 n. 18065).
FISCALITÀ E DIRITTO AMMINISTRATIVO
Ancora sulla tassa per il permesso di soggiorno stranieri:
A dispetto della decisione del TAR Lazio in ordine alla illegittimità della tassa sui permessi di soggiorno (v. Circolare trib. 7/2016), il Ministero dell'Interno ha affermato che tale contributo è tuttora dovuto (Circolare Ministeriale n. 38650 del 16/09/2016).
I.N.P.S.
Indebito previdenziale:
In materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, L. 412/91, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione (Cass. civ., sez. lav. 30/08/2016 n. 17417).
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Interpello su Irap:
Anche alla luce delle modifiche normative in merito all'interpello (v. Circolare trib. 2/2016),
l'Agenzia delle Entrate ha negato l'ammissibilità di un interpello volto a valutare gli
eventuali presupposti impositivi dell'Irap.
Nella Risoluzione n. 82/E/16 si legge che “La verifica della sussistenza
di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, come nel caso prospettato dall'istante,
non può, dunque, essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in
sede di interpello essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell'attività
svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell'ambito dell'istituto dell'interpello di
cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000”.
PENALE TRIBUTARIO
Sequestro per equivalente ed onere della prova:
In tema di reati tributari, il p.m. può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società, incombendo al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (Cass. pen., sez. III, 06/04/2016 n. 30995).
Plusvalenza su cessione immobile uso promiscuo:
Nel valutare i presupposti del reato di infedele dichiarazione in relazione alla plusvalenza generata dalla vendita immobiliare, l'esenzione prevista per la cessione dell'abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non opera ove l'immobile sia adibito ad uso promiscuo ad attività terze. Pertanto la plusvalenza relativa a tali porzioni di fabbricato è tassabile e può, al superamento delle soglie, integrare la fattispecie delittuosa (Cass. pen., sez. III, 09/06/2016 n. 37169).
Estinzione del reato per pagamento delle imposte fino al giudicato:
L'art. 11, D.Lgs. 158/15, sostituendo il previgente art. 13 D.Lgs. 74/00, ha attribuito efficacia estintiva e
non più soltanto attenuante all'integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui agli
artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater comma 1, D.Lgs. 74/00.
Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva – nel
senso che, per aversi estinzione dei reati, l'integrale pagamento degli importi dovuti deve avvenire prima
dell'inizio del giudizio penale – va rilevato che la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia
attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 158/15,
la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui
sia stata superata la preclusione procedimentale.
Assume rilievo nell'elisione della finalità rieducativa (o risocializzante) assegnata, quanto meno
sotto il profilo assiologico, alla sanzione penale dalla stessa Costituzione (art. 27 Cost., comma 3); in altri termini,
la pena astrattamente prevista non ha più ragione di essere applicata allorquando la condotta restitutoria
susseguente implichi, sotto il profilo teleologico, il venir meno della funzione rieducativa ad essa assegnata.
Dunque nei procedimenti in corso il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva,
sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato
(Cass. pen., sez. III, 30/03/2016 n. 40314).
Disapplicazione della prescrizione nei reati fiscali:
Non è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3,11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, par.1 e 2 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con la sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco, da cui discende l'obbligo per il giudice nazionale - in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA - di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo e 16, comma secondo, cod.pen., “anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato” (Cass. pen., sez. III, 30/03/2016 n. 28346).