Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 12/2016

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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DECRETO FISCALE 2016

È stato convertito in legge n. 225/16 il D.L. 193/2016. All'esito delle modifiche si segnala:

Rottamazione delle cartelle:

L'impianto iniziale è stato confermato (v. Circolare trib. 11/2016) con alcune modifiche, tra le principali ricordiamo che:

  • il termine per l'adesione è stato posticipato al 31/03/2017;
  • le sanzioni al codice della strada sono ora comprese nel condono, limitatamente agli interessi di mora e alla maggiorazione ex art. 27, co. 6, L. 689/81;
  • è possibile aderire parzialmente alla rottamazione soltanto su alcuni carichi e non su altri;
  • gli importi definibili sono quelli iscritti o affidati dal 2000 al 2016 (estensione di un anno rispetto al termine inizialmente stabilito nel decreto legge);
  • anche gli importi riscossi con ingiunzione fiscale possono venire coinvolti nella rottamazione su decisione dell'ente locale creditore;
  • le rate per saldare gli importi diventano cinque rate anziché quattro;
  • è possibile integrare l'adesione già presentata sino alla scadenza ultima del 31/03/2017;
  • viene precisato il rapporto tra definizione agevolata dei ruoli e procedure concorsuali per soggetti fallibili e non fallibili.

Soppressione di Equitalia e scioglimento delle società del Gruppo:

  • a partire dal 01/07/2017;
  • la riscossione nazionale viene all'Agenzia delle Entrate, più esattamente ad un ente ad essa strumentale;
  • tale ente può svolgere attività di riscossione per Comuni, Province e società da essi partecipate.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione:

  • comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse;
  • inadempimento sanzionato con euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre
  • comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche dell'Iva;
  • inadempimento punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
  • riconoscimento di credito di imposta per l'adeguamento tecnologico.

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento:

  • le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito entro lo stesso termine previsto per la decadenza dall'accertamento fiscale;
  • resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito;
  • l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa è utilizzabile in compensazione a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate:

  • è la cosidetta disclosure-bis.

Abolizione degli studi di settore (v. infra Fiscalità e professione).

Reintroduzione del modello F24 cartaceo.

Modifiche alle indagini bancarie:

  • espressamente eliminata la presunzione di maggiori ricavi sui prelevamenti da conto corrente effettuati dai professionisti;
  • non costituiscono più presunzioni di maggiori ricavi per le imprese i prelevamenti per importi sino ad euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili

Notifica degli atti impositivi a imprese e professionisti tramite pec

Sospensione estiva anche in seno ai procedimenti amministrativi fiscali:

  • nell'accertamento con adesione;
  • per trasmissione di documenti ed informazioni;
  • per effettuare alcuni pagamenti (controlli automatizzati).

FISCALITÀ E PROFESSIONE

Studi di settore:

Il suddetto D.L. 193/16, convertito in L. 225/16, ha sostituito gli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità, a decorrere dall'anno di imposta 2017.


Spese di viaggio e trasporto:

Tali costi, al pari di quanto avvenuto per le spese di vitto e alloggio, non fanno più parte dell'imponibile del reddito di lavoro autonomo, ciò a decorrere dal periodo di imposta 2017.

ACCERTAMENTO FISCALE

Denunzia penale e raddoppio dei termini:

La Corte di Cassazione esprime il proprio orientamento sul tema del raddoppio dei termini di accertamento in relazione a fatti che costituiscono astrattamente reato. Il principio enucleato è che “in materia di raddoppio dei termini, la novella recata dalla Legge di Stabilità 2016 non ha implicitamente abrogato il comma 3, art. 2, d.lg. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli avvisi già notificati al 2 settembre 2015. Ne consegue che, per usufruire del raddoppio, devono sussistere i presupposti per l'invio della notizia di reato, ma, per gli accertamenti notificati fino al 2 settembre 2015, non è necessario che la denuncia sia stata trasmessa dall' amministrazione finanziaria entro lo spirare dei termini ordinari di accertamento, requisito invece richiesto per gli avvisi notificati successivamente a tale data” (Cassazione civile sez. trib.  09 agosto 2016 n. 16728).


Abuso del diritto:

Dopo la Risoluzione n. 93/E/16 (v. Circolare trib. 11/2016), l'Agenzia delle Entrate esclude la configurazione dell'abuso del diritto in un'altra ipotesi di operazioni societarie e immobiliari, precisando che “la scissione di una società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni societarie e scissione della società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima - è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario” (cfr. Risoluzione n. 101/E/16).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ne bis in idem tra sanzione penale e amministrativa:

La Corte di Cassazione rinvia in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione, evidenziando nell'ordinanza di rimessione che “Il sistema del doppio binario indica, in materia finanziaria, la possibilità, nell'ordinamento italiano, di applicare due sanzioni (penale e amministrativa) per la stessa fattispecie. Detta possibilità risulta contraria all'orientamento giurisprudenziale comunitario, facente capo all'art. 50 della CDFUE, secondo il quale nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/10/2016 n. 20675).

DICHIARAZIONE ED AGEVOLAZIONI

Deduzione delle spese legali:

In tema d'imposte sui redditi, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale (Cass. civ., sez. trib.,  11/08/ 2016 n. 16969).


Detrazioni fiscali ed assenza od erronea disposizione di bonifico:

In merito alla detrazione sugli interventi di realizzazione di posti auto - ma quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate pare avere valenza generale – la Circolare n. 43/E/16 ha espresso l'avviso che il contribuente possa fruire della detrazione anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Nella medesima Circolare n. 43/E/16 l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

I.N.P.S.

Termine breve di prescrizione sui crediti previdenziali in cartella:

Le Sezioni Unite si sono espresse in favore del contribuente statuendo che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione civile sez. un.  17 novembre 2016 n. 23397).


Doppia iscrizione dell'amministratore e socio lavoratore:

Sul tema della doppia iscrizione ai fini contributivi nella gestione separata e nella gestione commercianti per il socio amministratore si segnala la decisione Cass. civ., sez. trib., 26/08/2016 n. 17365, la quale richiama il giudice di merito a ponderare, quali indici dell'apporto personale dell'amministratore all'attività di impresa e al ciclo produttivo, la complessità dell'attività, l'esistenza di dipendenti e collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Rimborso per sopravvenuta illegittimità della norma interna:

Vanno restituite al contribuente le sanzioni definite in misura agevolata prima di instaurare il giudizio tributario se l'atto impositivo contrasta con il diritto europeo e, per questo motivo, il fisco ha concesso lo sgravio totale (C.T.R. Lazio sent. n. 4639/02/16).


Presunzione vendita su magazzino:

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che non è illegittima una normativa nazionale ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione (CGE, sent. 05/10/2016, causa n. C-576/15).

PENALE TRIBUTARIO

Operazioni elusive e simulate:

Ai sensi dell'art. 10 bis, comma 13, del riformato Statuto del contribuente - secondo il quale “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie” - può definirsi elusiva, e pertanto penalmente irrilevante, solamente una operazione che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela per l'ordinamento, tale non potendosi ritenere un'operazione che sia, viceversa, meramente simulata (Cass. pen., sez. III,  05/10/2016 n. 41755).


Sequestro di immobile intestato alla moglie e presunzione di fittizietà:

Ad avviso della Corte di Cassazione, anche se in linea di principio che la presunzione di fittizietà di cui all'art. 26, co. 2, D.Lgs. 159/2011, in quanto fondata su un dato normativo che riguarda le misure di prevenzione, non può essere estesa alle misure cautelari reali in materia tributaria, la misura stessa può essere legittimamente fondata su elementi indicativi dell'attribuibilità dell'immobile formalmente acquistato dalla moglie, al marito separato. In particolare, appare corretto il provvedimento che ravvisa una separazione solo formale dalle seguenti circostanze: (i) cointeressenze economiche proseguite, nonché sorte, anche dopo la separazione; (ii) residenza di entrambi nel principato di Monaco; (iii) assenza in capo alla ex moglie delle disponibilità per comprare l'immobile, con pagamento delle rate del relativo mutuo pagate con bonifici disposti dal marito o da altre società collegate, direttamente o indirettamente, allo stesso (Cass. pen., sez. III, 22/08/2016 n. 35202).


Competenza territoriale:

Con riferimento ai reati tributari, l'art. 18 del DLgs. 74/2000 detta criteri per determinare la competenza per territorio in deroga all'art. 8 c.p.p. Dunque i reati fiscali di cui al Capo I del Titolo II, D.Lgs. 74/2000, si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; per gli altri, qualora non sia possibile determinare il giudice competente mediante le ordinarie indicazioni dell'art. 8 c.p.p., occorre fare riferimento al luogo di accertamento. La norma prescrive una serie di verifiche da attuare gradualmente: in primo luogo si deve procedere all'individuazione del luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni specifiche dettate per il contribuente se si tratti di reati compresi nel Titolo II, Capo I; quindi, in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri del citato art. 8; soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l'individuazione degli illeciti nella loro materialità ed all'acquisizione dei mezzi di prova (Cass. pen., sez. III, 01/09/2016 n. 35358).

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