Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 3/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
RIFORMA FISCALE (6^ parte) - Attuazione legge delega n. 23 del 2014
Riforma del processo tributario:
Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha apportato plurime modifiche alla legge sul processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992):-
parzialmente riscritto l'ambito della giurisdizione tributaria ex art. 2:
- dal comma 1, è stato eliminato il riferimento alle “sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari”;
- dal comma 2 è stato eliminato il richiamo alle controversie “relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani”.
- aggiornati gli articoli 4, 10 e 11 con le attuali denominazioni di enti impositori e concessionari alla riscossione.
- chiarita la competenza territoriale della Commissioni Tributarie in relazione alle articolazioni dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 10).
- per le controversie in materia di contributo unificato siedono in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato (art. 11).
- elevato ad Euro 3.000 il limite di valore per l'assistenza tecnica obbligatoria e ridefinito il novero dei soggetti abilitati alla difesa tecnica (art. 12).
- nuovi criteri per la regolamentazione delle spese del giudizio, limitando la possibilità di operare la compensazione (art. 15).
- modificato l'art. 16 sulle comunicazioni e notificazioni.
- inserito l'art. 16-bis sulle comunicazioni e notificazioni in via telematica.
- estensione dell'ambito applicativo del reclamo-mediazione ex art. 17-bis, in particolare ai tributi locali, con parziale modifica del procedimento.
- ampliamento della sospensione del processo tributario alle ipotesi di risoluzione di una questione pregiudiziale e di pendenza di una procedura amichevole contro le doppie imposizioni (art. 39).
- aggiornamento della disciplina sulla sospensiva giudiziale ex art. 47, venendo tra l'altro prevista la sospensione parziale del provvedimento.
- estensione dei presupposti operativi della conciliazione giudiziale (art. 48); inserimento dei nuovi articoli 48-bis sulla conciliazione in udienza e 48-ter sulla definizione e pagamento delle somme dovute.
- recepimento normativo dell'orientamento giurisprudenziale che ha affermato la sospensiva in appello, con espresso riconoscimento della medesima negli artt. 49 e 52.
- inserimento del nuovo art. 62-bis sulla sospensiva in relazione a sentenza impugnata per cassazione.
- ammissibilità del ricorso per cassazione per saltum con l'accordo delle parti (art. 62).
- riduzione a sei mesi del termine per riassumere la causa a seguito di cassazione con rinvio (art. 63).
- modifiche al giudizio per revocazione i cui presupposti sono ora assimilati alla revocazione del processo civile (art. 64).
- introdotta la possibilità di proporre istanze cautelari a fronte della pendenza del giudizio di revocazione (art. 65).
- introdotta la generale esecutività delle sentenze rese dalle commissioni tributarie (art. 67-bis).
- parzialmente riscritto il regime di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (art. 68).
- esecutività immediata della sentenza di condanna al rimborso di somme in favore del contribuente (art. 69) con eventuale previsione di una garanzia.
- novellato l'art. 69-bis sulla esecutività delle sentenze relative all'aggiornamento dei dati catastali.
- rimodulazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70.
Il legislatore ha altresì introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 545/92 sull'Ordinamento delle Commissioni Tributarie.
Il tema della riforma del processo tributario è stato affrontato dalla Circolare n. 38 del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate.
accertamento fiscale
Irregolare od omessa tenuta del registro Iva:
La mancata trascrizione su supporto cartaceo del registro IVA acquisti, tenuto in formato digitale su pc, se per un verso legittima il disconoscimento della detrazione Iva da parte del Fisco, dall'altro non impedisce di presentare un'istanza di rimborso dell'IVA effettivamente versata sugli acquisti (Cass. civ., sez. VI, 30/10/2015 n. 22188).Ricavi in nero per le società in accomandita semplice:
La Commissione Tributaria di Roma (C.T.P. Roma, Sent. n. 5107/09/15), ha affermato che i maggiori redditi accertati a carico di una società in accomandita semplice per ricavi in nero non possono essere imputati e tassati automaticamente in capo al socio accomandante in quanto estraneo alla gestione societaria, dovendosi dimostrare l'effettivo coinvolgimento nell'attività.DIRITTO EUROPEO DEI TRIBUTI
Disapplicazione della prescrizione penale nelle frodi Iva:
In aderenza alla sentenza Taricco della Corte di Giustizia Ue (v. Circolare 6/2015Circolare 6/2015) la Corte di Cassazione ha dato seguito alla disapplicazione (o meglio alla limitazione) dell'istituto della prescrizione in materia di reati per frodi Iva (Cass. pen., sez. III, 20/01/2016 n. 2210).
La Cassazione ha quanto meno escluso che la disapplicazione della prescrizione possa estendersi ai processi già conclusi. Si richiamano alcuni passaggi salienti della motivazione resa dalla Corte di Cassazione nella ridetta sentenza 2210/16:
“16. Orbene, facendo applicazione di tali principi fissati dalla Grande Sezione nel caso T. al caso
sottoposto all'esame di questa Corte, osserva il Collegio, come la situazione sia sostanzialmente
analoga a quella affrontata dai giudici eurounitari.
(…)
trattandosi di frode fiscale IVA di importo singolarmente consistente per ciascun periodo di imposta si rientri
nella nozione di "gravità" valutata dalla Corte U.E. quale condicio per la disapplicazione del regime
prescrizionale dettato dal combinato disposto delle dette norme di cui agli artt. 160 e 161 c.p..
(…)
18. La stessa Corte di Giustizia ha affrontato il problema se la disapplicazione di una norma del
codice penale in materia di prescrizione contraria al diritto UE, con effetti sfavorevoli per l'imputato,
violi di per se stessa il principio di legalità in materia penale, secondo cui nessuna
responsabilità penale può sussistere se non in forza della legge (legge, costituita dal
combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p., di cui la Corte U.E. richiede la disapplicazione in parte qua).
Orbene, come visto, la Corte U.E. affronta apertamente tale obiezione, sollevata dai Governi intervenuti
e già affrontata del resto dall'Avvocato generale, pervenendo alla stessa conclusione negativa:
il principio di legalità non è in alcun modo vulnerato.
La norma di riferimento per la Corte è, com'è ovvio, l'art. 49 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE), che - in forza dell'art. 52 CDFUE - recepisce il nullum
crimen nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sulla
corrispondente previsione dell'art. 7 CEDU. Secondo tale giurisprudenza (di particolare rilievo in questo
senso la sentenza della Corte E.D.U., Coème e a. c. Belgio, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 e 33210/96, 149), puntualmente richiamata dalla Corte di giustizia, la materia della prescrizione
del reato attiene in realtà alle condizioni di procedibilità del reato, e non è pertanto
coperta dalla garanzia del nullum crimen, tanto che persino l'applicazione a fatti già
commessi ma non ancora giudicati in via definitiva del termine di prescrizione ad opera del legislatore
deve ritenersi compatibile con l'art. 7, che si limita a garantire che il soggetto non sia punito per un
fatto e con una pena previsti dalla legge come reato al momento della sua commissione.
Nel caso di specie, osserva la Corte U.E., i fatti commessi dagli imputati integravano i reati previsti dalle
norme allora già in vigore, ed erano passibili delle stesse pene che oggi dovrebbero essere loro applicate:
e tanto basta per garantire il rispetto del principio di legalità, nella sua funzione di baluardo delle libere
scelte d'azione dell'individuo (che ha diritto a non essere sorpreso dall'inflizione di
sanzioni penali per lui non prevedibili al momento della commissione del fatto). Rispetto invece alla maturazione
del termine prescrizionale, già l'Avvocato generale aveva osservato che “non sussiste
(per l'individuo) un affidamento meritevole di tutela” a “che le norme applicabili sulla durata,
il decorso e l'interruzione della prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni
di legge in vigore al momento della commissione del reato” (p. 119 delle conclusioni, Avvocato Generale).
Ciò è sufficiente per la Corte di Giustizia: la soluzione imposta ai giudici italiani è
compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo della Carta, che vincolano in
egual misura le istituzioni europee e quelle nazionali nell'attuazione del diritto UE, e tanto basta a
garantire la legittimità di tale soluzione.
18. Il Collegio ritiene che non si prospetta alcun dubbio di illegittimità costituzionale,
non ravvisandosi gli estremi per sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale la questione di un possibile
contrasto della legge di esecuzione del Trattato (e, quindi, dell'art. 325 TFUE) con l'art. 25 Cost.,
comma 2, e ciò perchè la specifica norma di cui dell'art. 160 c.p., comma 3,
u.p. e dell'art. 161 c.p., comma 2, che nella specie viene in rilievo, non gode - anche secondo
la giurisprudenza costituzionale, oltre che secondo quella europea - della copertura della citata norma
costituzionale di cui all'art. 25.
In ogni caso, non rileva nella specie, la questione, peraltro di natura dogmatica, se la disciplina della
prescrizione, o di alcuni elementi di essa, abbia natura sostanziale o processuale, perchè,
quale che sia la risposta che si voglia dare dogmaticamente, comunque la specifica norma che ci interessa
non è coperta dalla tutela dell'art. 25 Cost. e dall'art. 7 CEDU come afferma anche
la sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale.
19. Tanto premesso, si spiega quindi la soluzione operata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia
U.E. nel c.d. caso T. e la indicazione ai giudici italiani di disapplicare quella specifica norma degli artt.
160 e 161 c.p., che, nei casi indicati, pone in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione. La Corte
di Giustizia dell'Unione europea ritiene illegittima dal punto di vista euro-unitario la specifica
norma degli artt. 160 e 161 c.p.. Ad ogni modo, la CGUE, come anticipato, non censura l'intero
assetto normativo della prescrizione ma si limita a delegittimare la previsione di un termine massimo
pur in presenza di atti interruttivi.
(…)
per quanto sinora chiarito, che la sentenza europea non incide sulla disciplina e sui termini di
prescrizione, ma solo sulla durata massima della interruzione, peraltro comportando
l'applicazione anche per le gravi frodi in tema di IVA di una norma già prevista per altri
casi concernenti imposte nazionali.
(…)
ritiene il Collegio che, quale che sia la natura sostanziale o processuale della prescrizione o, più
specificamente, degli effetti della interruzione, si deve ritenere che, in ossequio alla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, nell'ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi in materia di gravi frodi
in tema di IVA in cui il termine di prescrizione non è spirato, le specifiche norme di cui all'art.
160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2, vadano disapplicate, non ponendosi del resto - attesa anche
la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza della C.G.U.E. - alcun problema di controlimiti.
L'interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è, infatti, di natura dichiarativa, non
creativa, quindi si intende che interpreti le norme comunitarie come sono in origine al momento
della loro approvazione. Pertanto, strong>portata e senso delle interpretazioni sono applicabili retroattivamente
anche per leggi degli Stati membri emanate in momenti compresi tra la data della norma comunitaria
e la sentenza della Corte.
Nello specifico caso concreto, sottoposto all'esame di questo Collegio, la disapplicazione
nei processi in corso di questa specifica norma (contrastante fin dalla sua origine con i principi
del Trattato, per come specificati dalla Corte di Giustizia), non comporta dunque alcun contrasto
con l'art. 25 Cost., non ravvisandosi un'applicazione retroattiva di norme penali incriminatrici
sanzionatorie. L'ampia diffusione del fenomeno delle frodi comunitarie aveva infatti indotto
gli Stati membri a procedere alla definizione di uno sforzo comune teso a contrastare in maniera più
efficace questo tipo di irregolarità, fornendo un fondamento giuridico certo a tale azione con
l'approvazione del Trattato di Maastricht. Fino a tale Trattato mancava, infatti, qualsiasi previsione
specifica nei trattati istitutivi sull'argomento; con quest'ultimo trattato era stato aggiunto
un nuovo articolo (l'art. 209A, poi art. 280) che per la prima volta poneva esplicitamente a carico
degli Stati membri l'obbligo di adottare anche per gli interessi finanziari della Comunità
“le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari”,
articolo poi completamente riformulato con il Trattato di Amsterdam.
(…)
L'art. 325 TFUE trova quindi il suo antecedente storico - giuridico proprio nell'art. 280 TCE:
ciò spiega, come anticipato, la ragione per cui la disapplicazione della specifica norma di cui agli
artt. 160 e 161 c.p. nei termini indicati dalla sentenza T. (norma contrastante fin dalla sua origine con i principi
del Trattato, per come specificati dalla Corte di Giustizia, in particolare con il già esistente art. 280 TCE,
poi sostituito dall'art. 325 TFUE), non comporta dunque alcun contrasto con l'art. 25 Cost.,
non ravvisandosi un'applicazione retroattiva di norme penali incriminatrici sanzionatorie.
(…)
già la stessa Corte costituzionale ha ritenuto irrilevante la questione della natura della prescrizione,
in particolare con la sentenza n. 236 del 2011, laddove, al punto 15, afferma che dalla “stessa giurisprudenza
della Corte europea emerge che l'istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura sostanziale
o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata
dall'art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coeme e altri contro Belgio)
con cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una
legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati”.
Da questo richiamo si può desumere che la Corte costituzionale non ha ritenuto di attivare
il controlimite (non si sarebbe citato l'art. 7 Cedu se lo si fosse ritenuto in contrasto con
il nostro art. 25 Cost.). È ben vero che, nel caso sottoposto alla Corte costituzionale si
trattava di giustificare limiti alla retroattività di una norma nuova in bonam partem, mentre nel caso
esaminato da questa Corte sì tratta di giustificare l'applicazione dell'art. 325 TFUE;
nondimeno, però, osserva il Collegio, l'esempio citato dalla Corte costituzionale si riferisce
proprio alla ritenuta conformità all'art. 7 Cedu di una legge belga sulla prescrizione retroattiva
in malam partem. E, a conferma di quanto sopra, non può sfuggire come l'esempio richiamato
dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 236 del 2011 (caso Coeme e altri contro Belgio)
è - guarda caso - proprio il medesimo che viene evocato dalla Corte di Giustizia U.E. nel
c.d. caso T. per richiedere al giudice italiano la disapplicazione della specifica norma di cui agli artt.
160 e 161 c.p., nei limiti indicati dal giudice europeo e dianzi richiamati: si legge, infatti, al 57
della sentenza CGUE che “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa
all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti
dall'art. 49 della Carta, avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del
termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti
dall'art. 7 della suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora
prescritti (v., in tal senso, Corte eur D.U., sentenze Coeme e a. c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 e 33210/96, 149, CEDU 2000UVII; Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, 110
e giurisprudenza ivi citata, e OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20 settembre 2011,
n. 14902/04, 563, 564 e 570 e giurisprudenza ivi citata)”.
22. Non rileva, dunque, a fronte della chiara indicazione fornita dal Giudice delle leggi con
la citata sentenza n. 236 del 2011, la distinzione fatta da alcuni tra termine dell'art. 157 c.p.
e termine massimo di cui agli artt. 160 e 161 c.p., perchè - oltre a trattarsi di questione
dottrinaria - in ogni caso, anche qualora la distinzione non fosse possibile e il termine massimo avesse
natura sostanziale, in ogni caso la norma che qui interessa non è coperta dall'art. 25 Cost..
23. Conclusivamente, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, l'obbligo di disapplicazione
comporta la seguente soluzione: la disapplicazione non può provocare la reviviscenza di
una norma anteriore (ossia, nella specie, il regime della prescrizione antecedente alle modifiche introdotte
dalla L. n. 251 del 2005).
La disapplicazione della specifica norma indicata dalla sentenza europea (artt. 160 e 161 c.p., nei
limiti indicati) non può infatti comportare la reviviscenza parziale della precedente disciplina
perchè non incide sulla norma abrogatrice (e sull'effetto abrogativo) ma, appunto,
secondo la esplicita indicazione della sentenza europea, comporta solo l'applicazione alla grave
frode IVA del termine massimo previsto per i reati di cui all'art. 51 bis c.p.p.: in questa mancata
applicazione la sentenza europea ha ravvisato il contrasto col principio del Trattato.
Nemmeno può determinare la revoca della dichiarazione di estinzione del reato già
intervenuta, perchè il soggetto al quale l'autorità giurisdizionale abbia dichiarato
estinto il reato acquisisce un diritto soggettivo che prevale sulle istanze punitive dello Stato.
Nella specie, quindi, il contrasto con la norma del Trattato non incide sui periodi di imposta 2003 e 2004
già dichiarati estinti per prescrizione nei due gradi di merito. Si tratta, in sostanza, di un errore del
giudice che ha omesso di rilevare il già sussistente (anche se non ancora esplicitato dalla Corte di
giustizia U.E.) contrasto col principio europeo, ma la sua statuizione è ormai divenuta irrevocabile.
Per i reati oggi non ancora estinti per prescrizione, invece, bisogna distinguere: a) se la eventuale
futura dichiarazione di prescrizione dipende dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 157 c.p.,
nulla quaestio, non essendo stato questo punto toccato dalla pronuncia della C.G.U.E.; b) se la eventuale
futura dichiarazione di estinzione dipende invece dal meccanismo del combinato disposto dell'art.
160 c.p., comma 3 e art. 161 c.p., comma 2, queste norme devono essere disapplicate.
In questo ultimo caso, dunque, il soggetto non ha alcun diritto soggettivo che prevale sulla pretesa
punitiva dello Stato, dovendo escludersi ogni violazione del diritto di difesa, perchè non può
assegnarsi alcun rilievo giuridico a tale aspettativa dell'imputato al maturarsi della prescrizione
(così Corte cost., ordinanza n. 452 del 1999, che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 c.p.p., sollevata in riferimento gli artt. 3 e 24 Cost.,
precisò appunto come dovesse "escludersi ogni violazione del diritto di difesa, ..... perchè
non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi
della prescrizione").
Si tratta, quindi, di un mutamento limitatamente però a quel termine di natura squisitamente
processuale, il quale deve considerarsi subvalente rispetto alla fedeltà agli obblighi
europei discendenti dagli artt. 4 TUE e 325 TFUE: il contrasto con gli obblighi europei concerne,
pertanto, unicamente il regime della durata massima del termine che comincia a decorrere dopo l'interruzione
della prescrizione, regime che non riceve copertura dall'art. 25 Cost. per le ragioni già indicate.
Ne discende, quindi, per effetto della disapplicazione della norma dell'ultima parte dell'art. 160,
comma 3 e dell'art. 161 c.p., comma 2, che, anche per l'ipotesi di reati concernenti gravi frodi
in materia di IVA, in applicazione della regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui
all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater,il termine ordinario di prescrizione (nel caso di specie, anni 6)
ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo (nella specie, dall'ultimo,
costituito dalla sentenza d'appello, intervenuta in data 21/10/2014), come accade nei procedimenti
attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove appunto già vige questa regola,
senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 in maniera differenziata per
delinquenti primari o recidivi.”
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Patrocinio a spese dello stato e compensazione con debiti tributari:
L'art. 1, comma 778, L. n. 208 del 2015 (Stabilità 2016) agevola la riscossione da parte degli avvocati dei crediti derivanti dalla liquidazione delle spese di gratuito patrocinio consentendo la ompensazione di tali crediti con imposte e tasse dovute dal professionista, oltre che con i contributi previdenziali r elativi ai propri dipendenti. Qui di seguito il testo della norma:
“A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)”.
Sono esclusi dalla compensazione gli importi dovuti alla Cassa Forense.
PENALE TRIBUTARIO
Depenalizzazione ritenute previdenziali:
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8 del 2016, è stato abrogato il reato di omesso versamento
di ritenute previdenziali fino all'importo di Euro 10.000; la fattispecie prevede ora la sanzione amministrativa
da 10.000 a 50.000 euro.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.
Il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle
violazioni anteriori alla entrata in vigore della legge.
Qui di seguito il testo della norma:
“L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, è sostituito dal seguente: ≪1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non punibile, ne´ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.≫.”
Omesso versamento imposte, nuovo amministratore o liquidatore:
La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 04/02/2016 n. 4631), nel ribadire il proprio
precedente orientamento (Cass. pen., sez. III, 24/06/2015 n. 34927), ha affermato la
responsabilità penale per omesso versamento dell'Iva in capo al soggetto che, subentrando ad
altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali, dopo la presentazione della
dichiarazione d'imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le
somme dovute sulla base della dichiarazione, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile
sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte
le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
La Corte ritiene irrilevante il breve lasso di tempo a disposizione per l'imputato, successivamente alla
sua nomina ad amministratore, per reperire le somme necessarie ad assolvere il debito tributario IVA. Difatti
risponde del reato di omesso versamento di IVA, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che,
subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la
presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare
all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo
di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si
espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.