Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 6/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Responsabilità del consulente:
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/16 pone in luce la volontà di avviare un giro di vite sulle prestazioni consulenziali volte a suggerire o supportare condotte infedeli dei contribuenti. Si legge: “È essenziale inoltre valutare se sussistono ricorrenze di comportamento tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e soprattutto se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo, poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi incluso il consulente, la cui condotta rischia di mettere in cattiva luce una categoria che, al contrario, è in larghissima parte attiva per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali”.
Compensi successivi alla cessazione dell'attività::
In tema di IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione (così Cass. civ., SS.UU., 21/04/2016 n. 8059).
Irap studi associati::
Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; tuttavia in presenza di società ed enti soggetti passivi dell'imposta dell'art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997 - comprese quindi le società semplici e “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni” ex art. 5, co. 3, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986 - sussiste ex lege e in ogni caso il presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione. Fa eccezione la medicina di gruppo di cui all'art. 40, co. 9, D.P.R. n. 270 del 2000. (in termini Cass. civ., SS.UU., 13/04/2016 n. 7291).
PROCESSO TRIBUTARIO
Condanna alle spese:
In caso di annullamento in autotutela dell'atto impositivo dopo che il ricorso è stato incardinato, il giudice deve verificare se l'atto impositivo era manifestamente illegittimo fin dal momento della sua emanazione e quindi liquidare le spese a favore del contribuente, oppure se vi era un'obiettiva complessità della materia, per la quale l'atteggiamento dell'ufficio può essere considerato conforme al principio di lealtà e, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass. civ., sez. trib., 13/04/2016 n. 7273).
FISCALITÀ E DIRITTO FALLIMENTARE
Concordato preventivo e debito Iva:
La Corte di Giustizia (CGA 7/4/16 C-546/14) ha affermato che l'ordinamento europeo non osta ad una
normativa nazionale in virtù della quale un imprenditore in stato di insolvenza può presentare
a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti
mediante la liquidazione del suo patrimonio, in cui proponga di pagare solo parzialmente un debito
dell'imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia la proposta di concordato preventivo è inammissibile se neppure contempla e prevede alcuna
prospettazione sul trattamento da riservare a sanzioni e interessi relative debito Iva
(Cass. civ., sez. I, 04/05/2016 n. 8804).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ne bis in idem tra sanzione penale e amministrativa:
La Corte Costituzionale sembra stemperare ulteriormente il principio del ne bis in idem tra sanzione di carattere
penale e amministrativo, come era stato sancito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
(v. Circolare tributaria n. 6/2015).
La Corte Costituzionale ha infatti affermato che “È pacifico, in base alla consolidata
giurisprudenza europea, che il divieto di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale. Esso,
in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse
sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro
coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta
definitiva la pronuncia relativa all'altro. Non può negarsi che un siffatto divieto possa di
fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o
amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch'essi di natura diversa,
ma è chiaro che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre
rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU”
(cfr. Corte Cost. sent. 12/05/2016 n. 102).
FISCALITÀ E CONTRATTI
Donazione:
La donazione di importo inferiore alla franchigia di cui all'art. 2, co. 49, D.L. n. 262 del 2006, non sono
assoggettabili all'imposta sulle donazioni, ma all'imposta di registro in misura fissa, in virtù
del combinato disposto degli art. 41, D.P.R. n. 131 del 1986, e dell'art. 11, Tariffa parte I
(Cass. civ., sez. trib. 30/03/2016 n. 6096).
In senso contrario le Circolari n. 44 del 2007 e n. 18 del 2013.
TRIBUTI LOCALI
Accertamento Tarsu:
I verificatori, per fugare ogni ombra di dubbio sulle discordanze rilevate tra le risultanze catastali e quelle dichiarate dai proprietari, anche perseguendo lo spirito collaborativo imposto dall'art. 10 L. n. 212 del 2000, devono, secondo i criteri dettati dall'art. 73, co. 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, accedere nei locali dei contribuenti e accertare in contraddittorio l'entità della superfici e anche la destinazione d'uso dei vari ambienti (C.T.R. Campobasso n. 73/3/15).
ACCERTAMENTO FISCALE
Note di indirizzo dell'Agenzia delle Entrate:
Nella recente Circolare n. 16/E/16 si legge: “L'utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall'ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione. In modo analogo l'utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un'attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un'attività istruttoria d'ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche. Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l'attività dallo stesso svolta”.
Diritto al contraddittorio:
Il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo va limitato alle sole verifiche fiscali espletate presso la sede del contribuente (Cass. civ., sez. trib., 12/04/2016 n. 7137).
DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI FISCALI
Vantaggi fiscali per erogazioni liberali in favore della collettività:
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2016 ha, tra i vari, affrontato i temi de:
Lo School bonus:
Il comma 231, lett. a) posticipa di un anno l'entrata in vigore del credito d'imposta scuola,
istituito dall'articolo 1, commi da 145 a 150, della legge 107 del 13 luglio 2015, n. 107.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il credito suddetto è riconosciuto alle persone fisiche,
agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito d'imposta in questione
è previsto per i soggetti che effettuano “erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino
l'occupabilità degli studenti”. Il credito d'imposta, in base alla nuova
formulazione della norma, è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nei periodi
d'imposta 2016 e 2017 e al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018.
L'Art bonus:
L'art. 1 del D.L. n. 83 del 2014 ha previsto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma
di credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in danaro per
interventi a favore delle cultura e dello spettacolo, nella misura del 65% nel 2014-2015 e del 50%
nel 2016 delle erogazioni medesime. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dell'Art-Bonus
dall'art. 1, co. 318 e 319, L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), tale agevolazione fiscale
viene resa permanente e viene fissato il credito di imposta pari al 65%.
La Circolare ha precisato che tale percentuale vale per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1 gennaio 2014.
PENALE TRIBUTARIO
Concorso del professionista nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:
La Corte di Cassazione ha ricordato che “non v'è alcun dubbio nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla configurabilità concorsuale del professionista incaricato della tenuta della contabilità, dovendosi infatti ribadire la configurabilità del concorso nel reato di frode fiscale di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società cui si riferisce la emissione di fatture per operazioni inesistenti - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito alle utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società cartiera del C. di potersi procurare fatture passive da inserire in dichiarazione per abbattere l'imponibile societario, non rilevando peraltro la prova dell'effettivo inserimento in dichiarazione delle medesime stante la natura di reato di pericolo del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, che punisce la sola emissione o rilascio delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, a differenza della speculare previsione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, che non richiede solo l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma anche, e soprattutto, l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi” (cfr. Cass. pen., sez. III, 02/03/2016 n. 17418).
Disapplicazione della prescrizione nei reati fiscali:
La Corte di Cassazione ha precisato che la disapplicazione della prescrizione a seguito della sentenza Taricco
della Corte di Giustizia non può avvenire allorquando il reato si sia già estinta alla data di
pubblicazione di tale decisione. Si legge: “A seguito della sentenza C-105/14 della Corte di giustizia
dell'Ue, qualora debba ritenersi la prescrizione interrotta o sospesa ai sensi degli art. 160 e 161 c.p.,
occorre vagliare se questa sia esaurita ovvero sia ancora in corso alla data della pubblicazione della suddetta sentenza.
Nella prima ipotesi deve dichiararsi l'avvenuta prescrizione e l'irrilevanza della pronuncia della
Corte di giustizia; nella seconda ipotesi, invece, la pronuncia della Corte di giustizia potrebbe rendere
inapplicabile la vigente normativa sulla prescrizione” (