Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 9/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
PROCESSO TRIBUTARIO
Ricorso per cassazione:
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce definitivamente che è nulla e non inesistente la notificazione del ricorso in Cassazione effettuata presso il difensore domiciliatario del contribuente in primo grado invece che presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale era stato eletto domicilio per tale grado; pertanto la costituzione in giudizio del contribuente sana tale vizio (Cass. civ., SS.UU., 20/07/2016 n. 14916).
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Tassazione aste immobiliari:
Si segnala che l'art. 16, D.L. n. 18 del 2016, rubricato “Modifica alla disciplina fiscale dei
trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie”, ha introdotto un regime fiscale di
favore per gli acquisti di immobili all'asta valevole fino al 31 dicembre 2016.
Questo il testo della norma:
- 1. “Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
- 2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
- 4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016”.
Gratuito patrocinio:
La Corte di Cassazione ha da ultimo confermato l'orientamento per cui il limite reddituale per accedere
al patrocinio a spese dello Stato va considerato al netto degli oneri deducibili (Cass. pen.
sez. V, 17/08/2016 n. 34935; in senso tendenzialmente contrario Cass. pen. 19751/15; 728/97; 28802/11).
La Corte ha precisato, nella sentenza qui segnalata, che “Il reddito di cui tener conto per l'ammissione
ai benefici previsti dal dPR 115/2002 è, infatti, secondo la testuale espressione degli artt. 9 e 76, il
“reddito imponibile” risultante dall'ultima dichiarazione. È il reddito imponibile -
concetto precipuamente fiscale - è il reddito complessivo depurato degli oneri deducibili di cui agli
artt. 3 e 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dato con dPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (art. 3) (…)
Poiché gli oneri deducibili individuano la parte di reddito di cui, per ragioni di politica legislativa, non si
deve tener conto per determinare il livello di contribuzione del singolo alle spese della collettività, tanto
vale anche nel momento di attivazione dei meccanismi giudiziari, che comportano un costo per la collettività
cui devesi far fronte con i prelievi riferibili ai redditi realmente espressivi della capacità contributiva del
soggetto interessato; quindi, a tutti i redditi compresi nelle varie categorie contemplate dal TUIR (certamente
anche i redditi esenti, quelli sottoposti a tassazione alla fonte e quelli soggetti ad imposta sostitutiva), ma
depurati degli oneri deducibili”.
Tuttavia la Cassazione ricorda come “non si debba tener conto - nella determinazione del reddito
rilevante ai fini dell'art. 76 cit. - delle "detrazioni" stabilite dal legislatore”.
RISCOSSIONE
Rateizzazioni decadute:
Ai sensi dell'art. 13-bis, D.L. n. 113 del 2016, già convertito in legge, è stata prevista la rimessione in termini per quanti fossero decaduti da prevedenti rateizzazioni. Il termine per presentare l'istanza di rimessione scade il 20/10/2016.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Rimborsi Iva:
La Circolare n. 33/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate fa il punto su modalità e limiti per i rimborsi Iva, soffermandosi in particolare su: sospensione del rimborso, fermo, garanzie e concomitanza con accertamenti fiscali.
INPS
Rapporto tra accertamento fiscale e contributi previdenziali:
L'Inps ha licenziato la Circolare n. 140 del 2016 nella quale viene ripercorsa l'interpretazione dell'Istituto dei rapporti tra gli istituti di definizione agevolata dell'obbligazione tributaria e il ricalcolo dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi.
ACCERTAMENTO FISCALE
Indagini finanziarie:
Negli accertamenti condotti tramite indagini bancarie nei confronti di professionisti, a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 224 del 2014, anche la presunzione che i versamenti in conto corrente bancario
costituiscano ricavi professionali sarebbe venuta meno (Cass. civ., sez. trib., 05/08/2016 n. 16440).
Tuttavia, a distanza di una manciata di giorni, la Corte di Cassazione ha espresso una sentenza di segno opposto
(Cass. civ., sez. trib., 08/08/2016 n. 16697).
Interposizione fittizia:
L'interposizione fittizia non richiede l'inesistenza del soggetto interposto e nemmeno presuppone un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (in termini Cass. civ., sez. trib., 29/07/2016 n. 15830).
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Detrazione Iva:
La Corte di Giustizia ha affermato la legittimità dell'ordinamento nazionale che preveda un
termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, purché siano rispettati i principi
di equivalenza ed effettività, e che neghi la detrazione al soggetto passivo il quale abbia violato in modo
fraudolento o abusivo, gli obblighi formali (CGE sent 28/07/2016, causa n. C-332/15).
In quella vicenda il contribuente aveva commesso una serie di violazioni in più anni di imposta, quali
l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, la mancata tenuta di una contabilità e l'omessa
registrazione delle fatture emesse e pagate; in tal modo era stata compromessa la facoltà di controllo
da parte dello Stato e l'esatta riscossione dell'imposta, alterando il buon funzionamento del sistema
comune dell'IVA.
PENALE TRIBUTARIO
Sanzioni accessorie:
Nel novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente prevista dalla legge, sono comprese anche quelle temporanee previste per i reati tributari. Pertanto, la durata di tali sanzioni va parametrata alla pena principale inflitta per lo specifico reato commesso e non può essere superiore. Lo ha chiarito la Cassazione che ha accolto nella specie il ricorso (procedendo a una rideterminazione d'ufficio) presentato dalla difesa dell'imputato, volto a contestare la durata della misura accessoria (1 anno) abbinata alla condanna (8 mesi) per omessa dichiarazione (Cass. pen., sez. III, 20/04/2016, n. 29397).
Concorso di persone:
Può concorrere nel reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000, di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, lo stesso soggetto la cui evasione si voglia favorire attraverso l'emissione delle fatture salva restando, in ogni caso, l'impossibilita' per costui di essere chiamato a rispondere del reato di utilizzazione di dette fatture in applicazione dell'art. 9. D.Lgs. cit. (Cass. pen., sez. III, 21/07/2016 n. 31424).
Omissione dichiarativa del professionista incaricato:
L'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità; mentre l'incarico assegnato ad altra persona di predisporre e trasmettere la dichiarazione non trasferisce su quest'ultima l'obbligo dichiarativo che rimane in carico al contribuente, il quale è anche obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione. Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine (Cass. pen., sez. IV, 05/05/2016 n. 18845).
Sottrazione fraudolenta dei beni:
Il reato previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante, siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di colui che aveva realizzato la vendita di una particella immobiliare a società svizzera con soci non identificabili al solo fine di sottrarre il bene dalla procedura esecutiva promossa dall'Agenzia delle entrate) (Cass. pen., sez. III, 24/02/2016, n. 13233).
Concorso del professionista:
In merito alla responsabilità penale del commercialista nei reati tributari si segnala Cass. pen., sez. V, 17/08/2016 n. 34912.
Confisca per equivalente:
Sul problema della confisca per equivalente avente ad oggetto beni di persone giuridiche per reati tributari ove la società venga utilizzata come schermo, si è espressa Cass. pen., sez. IV, 07/07/2016 n. 27117.