Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 5/2017
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO
Deducibilità sponsorizzazioni:
Con due sentenze si è statuito che i costi per le sponsorizzazioni sotto soglia sono sempre deducibili
(Cass. civ., sez. trib., 21/03/2017 n. 7202 e 06/04/2017 n. 8981).
Nelle motivazioni si legge che quella sancita dall'art. 90, co. 8, L. 289/2002 è una presunzione
assoluta oltre che della natura pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia,
normativamente prefissata, dell'importo di 200.000 euro. Ai fini dell'esclusione di tale presunzione
non rileva l'iscrizione o meno alla rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo
erogato con le sponsorizzazioni, ma la destinazione del contributo ad associazioni e società sportive
che, secondo la citata normativa, possono essere qualificate come dilettantistiche; la mancata iscrizione al
registro comporta però il difetto di prova a carico delle beneficiarie dello status di società o
associazione sportiva dilettantistica e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali
il citato art. 90, co. 8, L. 289/02 consente, in via di presunzione legale assoluta, di ritenere applicabile ai
contributi erogati entro il limite indicato, in favore i società o associazioni sportive dilettantistiche,
la qualificazione di spese di pubblicità.
Congruità con gli studi di settore:
L'accertamento di tipo presuntivo ben può essere condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; sicché, anche a prescindere dagli studi di settore, è ben possibile all'amministrazione far leva su tali incongruenze a fini accertativi, essendo le stesse di per sé idonee ad evidenziare che le condizioni economiche della società presentano caratteristiche di stranezza, o comunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibili come inattendibili secondo la comune esperienza (Cass. civ., sez. trib., 17/03/2017 n. 6951).
PROCESSO TRIBUTARIO
Rottamazione delle liti fiscali:
Con l'art. 11, D.L. n. 50 del 2017, è stata promulgata la “Definizione agevolata delle controversie tributarie” che, in analogia con la rottamazione dei ruoli, consente di chiudere il contenzioso col pagamento di imposte e interessi, ottenendo il condono per quanto concerne le sanzioni. Nella prossima circolare ci sarà un breve approfondimento sulla questione.
Rottamazione dei ruoli e regolazione delle spese del giudizio:
Può essere condannato alle spese di lite, il contribuente che rinuncia al ricorso per aver aderito alla rottamazione dei ruoli (Cass. civ., sez. trib., 31/03/2017 n. 8377; contra Cass. civ., sez. VI, 03/03/2017 n. 5497).
DICHIARAZIONI E AGEVOLAZIONI
Flat tax per stranieri ricchi:
Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8.03.2017 rende operativa la disposizione della legge di Bilancio 2017 che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva di 100.000 euro annui per i soggetti che, dall'estero, si trasferiscano fiscalmente in Italia. La citata tassazione sostitutiva permette al soggetto neoresidente in Italia, il quale produce redditi all'estero, di non liberarsi in Italia da qualsiasi altra tassazione su tali redditi.
DIRITTO SOCIETARIO E FISCALITÀ
Fusione:
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E/2017, ha chiarito che, in caso di fusione di una società di capitali in una fondazione che non esercita attività commerciale, le riserve in sospensione d'imposta devono essere tassate in capo sia all'incorporata, trattandosi di realizzo delle stesse, sia all'ente incorporante, avendole acquisite al pari di dividendi distribuiti.
PENALE TRIBUTARIO
Autoriciclaggio:
Sui rapporti tra dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio è interessante la pronuncia Cass. pen., sez. II, 21/03/2017 n. 18308 nella quale è stato rilevato il fumus del delitto di auto riciclaggio, rispetto al reato presupposto della dichiarazione fraudolenta, nell'apertura da parte del contribuente di un conto corrente negli Emirati Arabi e nel fatto che le somme, sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati erano state reintrodotte in Italia con modalità occulte.
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente:
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al PM e, in caso di provvedimento negativo del GIP, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare. Il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al PM. (Cass. pen., sez. III, 22/12/2016 n. 54520).
Scudo fiscale:
In relazione allo scudo fiscale ex art. 13-bis, D.L. 78/2009, l'esclusione della punibilità per i reati tributari ivi contemplati si perfeziona con il pagamento dell'imposta. Gli effetti estintivi della punibilità, inoltre, sono esclusi quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni penali siano già state constatate o comunque siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Dunque l'effetto estintivo della punibilità soltanto quando, anteriormente ad essi, venga perfezionato il pagamento dell'imposta straordinaria (non essendo sufficiente la mera presentazione della dichiarazione riservata) e non siano iniziate attività di indagine e/o accertamento (Cass. pen., sez. III, 29/12/2016 n. 55106).
Fattura false:
A fronte dell'effettivo pagamento degli importi indicati, è illegittima la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (per sovrafatturazione) fondata sulla differenza tra i valori delle fatture tra subfornitore e fornitore da un lato, e tra fornitore e utilizzatore dall'altro, laddove non si sia considerato che il minor prezzo delle fatture tra subfornitore e fornitore dipendeva da operazioni di transfer pricing, nonché, basata sul dolo eventuale incompatibilità con la strutturale a dolo specifico del reato (Cass. pen., sez. III, 13/1/2017 n. 1464).
Omesso versamento di ritenute:
In caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, integra il reato di dichiarazione infedele il sostituito che indica nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, non inserendo tra i componenti positivi gli importi assoggettati alla ritenuta d'acconto operata dal sostituto e da questi non versata, costituendo tali poste elementi attivi del reddito che concorrono alla determinazione dell'imposta evasa (Cass. pen., sez. III, 18/01/2017 n. 2256).
Sottrazione fraudolenta di beni al fisco:
Attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall'art. 11 del DLgs. 74/2000, il legislatore ha
inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una
situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti
alle ragioni dell'Erario.
Nell'art. 11, D.Lgs. 74/2000, il concetto di “alienazione simulata” non è integrato
necessariamente dalle definizioni di cui all'art. 1, lett. g-bis), DLgs. 74/2000, come introdotto dal DLgs.
158/2015; piuttosto è sufficiente attingere alle comuni definizioni civilistiche, secondo le quali la
simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.
Sicché, l'alienazione è simulata quando il programma contrattuale non corrisponde
deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà
dei contraenti.
Nell'ambito dell'alienazione simulata rientra anche quella a titolo gratuito, non ponendo la norma
limiti definitori al titolo (oneroso o meno) dell'alienazione e non essendovi motivo alcuno per escludere
la donazione dall'ambito di applicabilità della norma.
Per accertare tale simulazione si deve avere riguardo ai dati oggettivi del negozio, non potendosi valorizzare
solo gli aspetti soggettivi, che potrebbero portare a qualificare come “fraudolento” ogni atto
negoziale dispositivo anche se posto in essere in costanza di una procedura esecutiva esattoriale, solo
perché oggettivamente diminuisce la garanzia patrimoniale.
(Cass. pen., sez. III, 20/01/2017 n. 3011)