Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 1/2018

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Notifica mezzo pec ad indirizzo elettronico scaduto:

Le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. In base a tali argomentazioni la CTP di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente esercente attività di promotore finanziario che aveva eccepito la nullità della notifica della cartella via PEC. Nel caso di specie l'agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, aveva provveduto a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della camera di commercio di Milano. L'agente aveva infine richiesto alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa ed aveva spedito l'avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata consegnata nelle mani della consorte del ricorrente (C.T.P. Milano, sez. XV, sent. 21/11/2017 n. 6464).

LEGGE DI STABILITÀ

Approvata la L. n. 205 del 2017 (Stabilità 2018).

Tra i vari contenuti si segnalano:

  • detrazioni fiscali per efficienza energetica (comma 3);
  • fatturazione e prescrizione biennale per contratti di fornitura gas e luce (comma 4);
  • nuove detrazione per lavori “verdi” su fabbricati e condomini (commi 12 e ss);
  • modifiche alla detrazione per le spese universitarie dei figli (comma 23);
  • deduzione per spese di trasporto pubblico locale (comma 28);
  • deduzione per investimenti delle imprese (commi 29 e ss.);
  • credito di imposta per attività di formazione delle imprese (commi 46 e ss.);
  • estensione responsabilità ex art. 64 c.p.c. al revisore legale dei conti (comma 54);
  • istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni dotate di porto (commi 61 e ss.);
  • incentivi all'occupazione giovanile (commi 100 e ss.);
  • incentivi all'imprenditoria agricola (commi 117 e ss.);
  • modifica alla detrazione per carichi di famiglia (commi 252 e ss.);
  • modifiche ai contenuti degli statuti delle società sportive dilettantistiche (comma 354) e modifica del trattamento fiscale per quelle riconosciute dal CONI (comma 355 e ss.);
  • credito di imposta per erogazioni liberali finalizzate a ristrutturazione di impianti sportivi (comma 363 e ss.);
  • gli indici sintetici di affidabilità, che sostituiranno gli studi di settore, entro in vigore dal periodo di imposta in corso al 31/12/2018 (comma 931);
  • alleviato il trattamento sanzionatorio nel caso di applicazione dell'Iva in misura maggiore al dovuto e corrispondente maggiore detrazione da parte del cessionario (comma 935);
  • modifica alla tassazione sulla distribuzione di utili in società di capitali (commi 1003 e ss.);
  • introduzione della “web tax” (commi 1011 e ss.);

IL COLLEGATO FISCALE

Convertito in L. n. 172 del 2017 il Decreto legge fiscale n. 148 del 2017:

Tra i vari contenuti si segnalano:

  • riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli iscritti fino al 30/09/2017 (termine ultimo per la domanda 15/05/2018);
  • trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • estensione dello Split payment;
  • collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero;
  • limitazioni all'assicurazione professionale obbligatoria;
  • equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (esteso a tutte le categorie professionali).

PROCESSO TRIBUTARIO

Riparto di giurisdizione:

In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti (Cass. civ., SS.UU., 23/10/2017 n. 24965). Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato tuttavia oggetto di aspre critiche.

DICHIARAZIONI ED AGEVOLAZIONI

Locazione immobili:

Il reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi reddito “fondiario” esclusivamente se la parte locatrice dispone del possesso del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene (principio ribadito da Cass. civ., sez. trib., n. 26447 del 2017).

Doppia imposizione internazionale:

In tema d'imposte sui dividendi azionari, la società madre francese che riceve dalla società figlia italiana dividendi esenti da tassazione per effetto dell'attuazione in Francia della Dir. 90/435/CEE non ha diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 10, paragrafo 4, lett. b), Convenzione Italia-Francia 5 ottobre 1989, ratificata con l. n 20 del 1992, in quanto l'esenzione di fonte comunitaria esclude la doppia imposizione che il credito di fonte pattizia è diretto a neutralizzare (Cass. civ., sez. trib., 06/10/2017,  n. 23367).

INPS – INAIL

Unioni civili:

La Circolare Inail n. 46/2017 si sofferma sull'operatività delle prestazioni economiche assistenziali alle unioni civili. A partire dal 20/05/2016 per i soggetti uniti civilmente si dovrebbero applicare:

  • rendita ai superstiti ex art. 85 DPR 1124/65;
  • quota integrativa ex art. 77,
  • prestazione aggiuntiva per patologie collegate all'amianto ex L. 244/07,
  • assegno continuativo mensile ex L. 248/76,
  • assegno una tantum,
  • Fondo di sostegno per familiari delle vittime di gravi infortuni,
  • tutte le prestazioni riconosciute al coniuge iure hereditatis.

PENALE TRIBUTARIO

Proventi illeciti:

L'omessa presentazione della dichiarazione stessa costituisce violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5,  anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita (tra le altre, Sez. 3, n. 42160 del 7/10/2010, Violi, Rv. 248729, a mente della quale integra il delitto in esame l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività di sfruttamento dell'altrui prostituzione, in quanto ogni provento, anche illecito, rappresenta reddito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annuale costituisce reato (Cass. pen., sez. III, 22/11/2017  n. 53137).


Opposizione confisca:

Sull'onere probatorio che il terzo deve adempiere per opporsi alla confisca di prevenzione, la giurisprudenza ha statuito che quando il terzo proponga domanda di accertamento del credito ai sensi dell'art. 1, comma 200, della legge n. 228/2012, facendo valere la stipulazione di un contratto di mutuo nei confronti del soggetto che abbia subito l'imposizione di misura di prevenzione reale, contratto sottoposto a condizioni sospensive, l'onere probatorio che l'istante deve assolvere riguarda non soltanto l'esistenza e la validità del titolo negoziale, ma anche l'avveramento delle condizioni che hanno consentito l'effettiva erogazione del capitale (Cass. pen., sez. I, 13/07/2017 n. 51040).


Sottrazione fraudolenta di beni al fisco:

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi) (Cass. pen., sez. III,  05/07/2016 n. 3011).
Tale statuizione pare per certi versi superata dalla più recente Cass. pen., 27/09/2017 n. 44451.


Omesso versamento e procedure concorsuali:

Non è corretto attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell'IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice (divieto di eseguire pagamenti per crediti anteriori alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato), che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria (Cass. pen., sez. IV,  17/10/2017 n. 52542).  

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