Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 5/2018
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
PROFESSIONE
Premi di risultato e welfare aziendale:
È stata licenziata la corposa Circolare n. 5/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Premi di risultato e welfare aziendale”, in particolare tra l'altro sulla detassazione dei premi di risultato fino a 80.000 euro.
Sui temi dei premi di risultato e del welfare aziendali sono intervenute le ultime tre Finanziarie:
- art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016),
- art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017),
- art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e
- art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
DICHIARAZAZIONE ED AGEVOLAZIONI
Agevolazioni prima casa:
In tema di agevolazioni prima casa, l'idoneità della casa di abitazione pre -posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (Cass. civ., sez. trib., 02/02/2018 n. 2565).
I.N.P.S.
Collaboratori familiari:
La Circolare n. 50 del 2018 licenziata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, condivisa con il Ministero del Lavoro, con l'Inps e l'inali, affronta il tema dell'assoggettamento al regime previdenziale dei collaboratori familiari nell'impresa artigiana, agricole e commerciale, fornendo indicazioni sulle modalità di controllo.
PROCESSO TRIBUTARIO
Solidarietà e giudicato esterno:
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. trib., 13/04/2018 n. 9210) ripercorre la giurisprudenza intervenuta sull'oggetto e rammenta che la regola di cui all'art. 1306 c.c. secondo cui i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore, va esteso ai rapporti relativi all'imposta di registro e quindi, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole.La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale opera sul piano processuale, deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali, con l'unica limitazione della eventuale definitiva soccombenza del condebitore, che intende avvalersi del giudicato, nell'autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria.
L'estensione del giudicato favorevole può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello.
RISCOSSIONE
Costituzionalità aggio di riscossione:
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità dei compensi di riscossione di cui all'art. 17 D.Lgs. 112/99, sollevata in relazione agli articoli 3, 24 e 97 Costituzione, ha ritentano inammissibile per indeterminatezza e ambiguità della richiesta formulata dal giudica a quo (Corte Cost. ord. 29/03/2018 n. 65).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ne bis in idem:
In tema di illecito tributario non viola il principio del “ne bis in idem” di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU , come interpretato dalla sentenza della Corte EDU - grande Camera del 15 novembre 2016, sui ricorsi n. 24130/11 e 29758/11, caso A e B c. Norvegia, e di cui all' art. 50 del T FUE, la condanna penale per reati tributari (nella specie, previsti e puniti dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000 ) che segua l'irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni di analoga natura con provvedimento definitivo, se in concreto si è verificato uno sviluppo parallelo e la connessione temporale tra il procedimento penale e quello amministrativo, non trovando applicazione in tali casi la disciplina prevista dall' art. 649 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 22/09/2017 n. 6993).
SOCIETARIO
Terzo settore:
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 21 marzo, in via preliminare, i decreti correttivi della riforma del terzo settore (novellando il D.Lgs. 117/2017) e quello sull'impresa sociale (in modifica del D.Lgs. 112/2017).
PENALE TRIBUTARIO
Confisca e abolitio criminis:
In caso di abolizione del reato, in particolare conseguente all'innalzamento delle soglie penali per i reati tributari, tra i provvedimenti conseguenti alla revoca della condanna vi è anche la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongono la detta condanna tra le quali la confisca dei beni sequestrati, a nulla rilevando che la pronuncia sia definitiva e che i beni siano già stati acquisiti al patrimonio dello Stato; infatti il tema dell'esaurimento degli effetti, che potrebbe aver un qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità della norma, è invece del tutto irrilevante allorquando l'abrogazione dipenda da una norma sopravvenuta: l'esecuzione della confisca non costituisce elemento ostativo, né a livello concettuale, né a livello operativo, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni illegittimamente acquisiti, e cioè di quanto concretamente realizzato dall'esecuzione, siccome lo Stato non può trattenere i beni senza titolo che è venuto meno a seguito della norma abrogatrice (Cass. pen., sez. III, 21/02/2018 n. 8421).
Prescrizione:
Ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, T., continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell'art. 325, paragrafi 1 e 2 TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C-42/17 (Cass. pen., sez. II, 02/03/2018 n. 9494).
Omesso versamento:
Può escludersi il dolo generico del soggetto agente, per mancanza della consapevolezza dell'illiceità dell'omesso versamento delle ritenute certificate, ex art. 10-bis del d.lgs . 74/ 20 00 , quando la decisione di pagare dipendenti in preferenza rispetto al fisco, derivi dalla convinzione che gli stessi abbisognino dell'immediata corresponsione (non di somme di denaro di per sé, bensì) di “mezzi di sostentamento necessari” per loro e per le loro famiglie (Cass. pen., sez. III, 23/11/2017 n. 6737).
Distruzione ed occultamento di scritture contabili:
La distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. Per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, l'imputato deve dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Cass. pen., sez. III, 12/02/2018 n. 8402).