Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 3/2019

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO

Esterovestizione:

La Corte di Cassazione abbraccia la tesi meno rigorista sull'esterovestizione, precisando che “per esterovestizione s'intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale ... occorre, per un verso, che esso abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale ... deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale” (Cass. civ., sez. trib., 21/12/2018 nn. 33234 e 33235).


Abuso del diritto ed elusione:

Il mancato versamento delle imposte in relazione ad un negozio qualificato in modo giuridicamente corretto dall'amministrazione finanziaria integra un'ipotesi di evasione fiscale e non già di elusione, che ricorre quando uno strumento negoziale è utilizzato allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale mediante un uso distorto della normativa fiscale, sicché non possono trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto.
Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto indeducibili dalle imposte sui redditi i costi di un finanziamento a fondo perduto e conseguentemente indetraibile l'IVA,trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione di tale imposta (Cass. civ., sez. trib., 30/10/2018 n. 27550).


Indagini bancarie:

Il contribuente ha l'onere di superare la presunzione di redditualità dei movimenti in conto corrente, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale in parola trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. civ., sez. VI, 04/01/2019, n.104).

CONTRATTUALISTICA

Patto di famiglia:

Il patto di famiglia di cui all' art. 768-bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle donazioni con riferimento sia al trasferimento d'azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 349 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dell'assegnatario dell'azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest'ultima ipotesi rilevanza l'aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario (Cass. civ., sez. trib., 19/12/2018 n. 32823).

DICHIARAZIONI E AGEVOLAZIONI

Rapporto dipendente all'estero:

La risposta ad interpello n. 132/2018 si sofferma sulla tassazione delle indennità erogate al momento della cessazione del rapporto di impiego al dipendente residente all'estero che, sempre all'estero, ha prestato l'attività lavorativa; per inciso la conclusione è che tali somme siano da assoggettare a tassazione esclusivamente nel Paese straniero.
Sempre sul tema del lavoratore all'estero si segnala la risposta ad interpello n. 134/2018 che fornisce delucidazioni sulle ritenute estere denominate “contributo sanitario”, “contributo pensione”, “assicurazione vita” e “assicurazione vita coniuge”.

SOCIETARIO

Scissione:

Con risposta ad interpello n. 65/2018 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la scissione proporzionale di rami immobiliari non è elusiva; il trasferimento in neutralità fiscale degli immobili, dalla società scissa alle beneficiarie, non può generare alcun vantaggio fiscale indebito, poiché i plusvalori latenti degli asset verranno ordinariamente tassati da parte delle aventi causa se e quando verranno ceduti a terzi, fuoriuscendo dal regime dell'impresa

La risposta ad interpello n. 75/2018 ha escluso l'abusività di un'operazione di scissione mediante la quale, al fine di separare gli asset immobiliari dall'attività industriale, si allochino nella società beneficiaria gli immobili appartenenti alla società scissa, con la particolarità che la beneficiaria sia l'unico socio della società scissa, non ravvisandosi vantaggi fiscali indebiti.


Riduzione Ires enti no profit - abrogazione:

L'art. 6, D.P.R. 601/73 prevede la riduzione alla metà dell'aliquota Ires per gli enti no profit; la norma, dapprima abrogata dalla legge di stabilità 2019, ha beneficiato della sospensione della sua abrogazione sino al momento dell'introduzione di specifiche misure agevolative, in virtù della proroga recata dall'art. 1 comma 8-bis D.L. 135/2018 inserito in sede di conversione in L. 12/2019.


Riduzione Ires enti no profit – locazione:

La risposta ad interpello n. 152/2018 nega che la disposizione in parola sia applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili rispetto alla quale non è ravvisabile un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con le attività che il legislatore ha inteso agevolare.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Società di persone:

Anche in assenza di gestione diretta, i soci accomandanti sono responsabili delle sanzioni sui maggiori utili accertati; in particolare, l'omesso o insufficiente controllo sullo svolgimento degli affari o il mancato esame del rendiconto, li rendono coinvolti nella colpevolezza amministrativa (Cass. civ., sez. trib, 30.07.2018, n. 20099).

Società di persone:

Imposta registro atti giudiziari:

L'esenzione da imposta di registro e bollo ex art. 46 della l. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto (Cass. civ., sez. trib., 04/12/2018 n. 31278).

PENALE TRIBUTARIO

Operazioni soggettivamente inesistenti:

Non sussiste reato di falsa fatturazione, per operazioni soggettivamente inesistenti, nel caso in cui l'emittente sia la società schermo costituita dallo stesso cliente al solo scopo di non versare l'Iva; la frode fiscale sussiste, infatti, solo nel caso in cui nel documento siano indicati soggetti diversi rispetto a quelli che hanno effettivamente posto in essere l'operazione commerciale (Cass. pen., sez., 28/11/2018 n. 53319).


Occultamento e distruzione contabilità:

La prova del dolo specifico di evasione, richiesta per configurare il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, rende indispensabile provare la produzione di un reddito, che può anche essere desunta, sulla scorta del canone dell'id quod plerumque accidit (il cosiddetto “senso comune”),dalla circostanza che il contribuente sia, di fatto,titolare di una attività commerciale (Cass. pen., sez. III, 16/11/2018 n. 51836, ove si illustrano altresì i criteri metodologici per la valutazione del contesto indiziario).


Versamento importi contestati:

La Corte di sofferma sul versamento all'erario degli importi contestati per la generalità dei reati tributari e per le contestazioni relativa agli omessi versamenti, che a seconda dei casi è condizione di accesso al patteggiamento oppure causa di non punibilità (Cass. pen., sez. III, 12/12/2018 n. 55498).


Importo sequestrabile:

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato dichiarativo di frode fiscale di cui del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione: in motivazione, la Corte ha chiarito che il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di sottrazione fraudolenta di cui del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, in quanto il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili (Cass. pen., sez. III, 20/11/2018 n. 52166).

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