Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 6/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
EMERGENZA CORONAVIRUS
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020 il decreto legge n. 34 del 19/05/2020,
c.d. decreto rilancio.
Qui di seguito si propone una breve disamina, senza pretesa di esaustività, di alcune delle sue
disposizioni che possono maggiormente destare l'interesse dell'avvocato.
Titolo I - Salute e sicurezza:
Art. 7 - Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.
Il Ministero della salute potrà trattare i dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti in
sistemi informativi del SSN, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare
per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.
Art. 13 - Rivelazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica.
In considerazione della necessità e urgenza di disporre statistiche ufficiali tempestive, affidabili e
complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,
anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione
della fase di ripresa, l'Istat è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici
mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali
e reati, per effettuare rilevazioni anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati
sul territorio nazionale.
Art. 15 - Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
In parallelo all'incremento delle risorse viene stabilito che il rimborso del mancato guadagno giornaliero
ex art. 39, co. 5, D.Lgs. 1/18 dei volontari lavoratori autonomi impegnati nell'emergenza Covid-19 non
si cumula con alcune delle indennità previste dal D.L. 18/20, perseguendo tali misure le medesime finalità.
Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia:
Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'Irap.
Le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono
tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento,
dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, mentre è dovuto il versamento dell'acconto per il 2019.
La previsione non si applica a banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione, amministrazioni
ed enti pubblici.
È istituito un apposito fondo per ristorare le Regioni delle minori entrate.
Art. 25 - Contributo a fondo perduto.
A favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Non spetta ai soggetti con attività cessata, agli enti pubblici, intermediari finanziari, i contribuenti che
hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 D.L. 18/20 (i 600 euro), gli inscritti in enti privati di
previdenza obbligatoria.
Il contributo spetta se:
- il soggetto ha percepito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milion i (salvo titolari di reddito agrario);
- l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del medesimo periodo 2019 (sembrerebbe applicarsi il principio di competenza laddove “si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”), salvo che il soggetto abbia avviato l'attività a partire dal 1/1/19.
Il contributo ammonta al:
- 20% del minor fatturato per ricavi fino a 400.000 euro;
- 15% fino a 1 milione;
- 10% fino a 5 milioni;
- in ogni caso non è inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
La domanda va corredata da autocertificazione; in caso di percezione di contributo in tutto o in parte non
spettante, fermi gli atti di recupero e irrogazione sanzioni, si applica l'art. 316-ter c.p.
Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Norma applicabile agli aumenti di capitali di società di capitali, società cooperative,
società europee e cooperative europee aventi sede in Italia, esclusi gli intermediari finanziari, le
assicurazioni.
Condizioni:
- la società deve essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese;
- deve avere percepito ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro (o 10 milioni nel caso del comma 12) e fino a 50 milioni, se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infra gruppo;
- abbia subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto al medesimo periodo del 2019 non inferiore al 33%; nel caso di gruppo societario vale quanto sopra;
- abbia deliberato dopo l'entrata in vigore del decreto ed entro il 31/12/20 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (nel caso del comma 12 l'aumento deve essere di almeno 250.000 euro).
In questo caso è previsto un credito di imposta pari al 20% del conferimento in danaro, in favore
del soggetto che lo effettua.
L'investimento massimo non può eccedere 2 milioni; la partecipazione deve rimanere posseduta
fino al 31/12/2023; la distribuzione di riserve comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire
l'ammontare detratto e gli interessi legali; non possono accedere al beneficio le società
controllanti la conferitaria o quando le due società sono sottoposte a comune controllo o sono
L'agevolazione si applica anche per gli investimenti in stabili organizzazione in Italia di imprese con sede nella UE.
Valevole pure se l'investimento avviene con quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta di
effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
è anche compensabile. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e dell'Irap.
Inoltre, per le società che soddisfano altresì le seguenti condizioni:
- non sono imprese in difficoltà;
- si trovano in regolarità contributiva e fiscale, nonché con la normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, infortunistica e ambientale;
- non sono inadempienti alla restituzione degli aiuti di Stato;
- non si trovano nelle condizioni ostative ex art. 67 D.Lgs. 159/11 (antimafia);
- amministratori, soci e titolari effettivi non sono stati condannati in via definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati fiscali con pena accessoria ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 7/00.
Per queste società, i commi 8 e ss. riconoscono, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1/1/2024 comporta la decadenza dal beneficio. Il credito in questione è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap.
I benefici in questione sono cumulabili tra loro per un ammontare lordo non eccendente, per ciascuna società, 800.000 euro oppure 120.000 per le imprese operanti nel settore pesca o acquacultura o 100.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Per le società che oltre ai predetti requisiti aggiuntivi hanno un numero di occupati inferiore a 250
persone, il comma 12 prevede l'istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, con una
dotazione iniziale di 4.000.000.000 di euro per l'anno 2020, finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020
obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione, da rimborsare entro sei anni dalla sottoscrizione, salvo
rimborso anticipato decorsi tre anni.
La società emittente si impegna a:
- non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non precedere al rimborso di finanziamenti dei soci sino al rimborso degli strumenti finanziari in questione;
- destinare il finanziamento a costi di personale, investimenti o capitale circolante in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia;
- fornire al gestore del fondo un rendiconto periodico.
Art. 27 - Patrimonio destinato.
Cassa depositi e prestiti S.p.a. potrà costituire un patrimonio separato, denominato “Patrimonio
Rilancio” per una durata di 12 anni.
Art. 28 - Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda.
I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con compensi o ricavi non superiori a
5 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso, si vedono riconosciuti un credito di imposta nella
misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un
immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività
di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta indipendentemente dal volume dei ricavi.
Il credito spetta anche agli enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti,
per gli immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionale.
Il credito di imposta è commisurato all'importo versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e
maggio, a condizione che il soggetto abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel
mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione relativa al 2020 oppure in compensazione, successivamente
al pagamento dei canoni. Il credito di imposta non concorre al reddito imponibile.
Il credito non è cumulabile col credito di imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/20 (quello per botteghe e negozi).
Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
La norma riguarda le voci della bolletta identificate con “trasporto e gestione del contatore” e
“oneri generali di sistema”, per le utenze diverse dagli usi domestici e per i mesi di maggio,
giugno e luglio 2010.
Art. 35 - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali.
Garanzia SACE al 90% degli indennizzi generati da esposizioni su crediti commerciali a breve termine,
maturati dall'entrata in vigore del decreto al 31/12/2020, in favore delle imprese di assicurazione.
Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative.
Con particolare attenzione a quelle localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività di impresa.
Il Fondo è finalizzato al salvataggio e ristrutturazione delle imprese titolari di marchi storici di interesse
nazionale iscritte nell'apposito registro, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino
in stato di difficoltà economico-finanziaria.
Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, anche in relazione all'opportunità
per i dipendenti di presentare proposte di acquisto o di recupero degli asset.
Artt. da 54 a 61 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie
sui prestiti alle imprese, tassi di interesse agevolato, aiuto per la ricerca e sviluppo in materia di Covid-19,
per investimenti, infrastrutture, pagamento salari allo scopo di evitare licenziamenti
Ruolo proattivo di Regioni, enti territoriali, Camere di commercio.
Titolo III - Misure in favore dei lavoratori:
Art. 68 - Modifiche all'art. 19 D.L. 18/2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale
e assegno ordinario.
Art. 69 - Modifiche all'art. 20 D.L. 18/2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.
Art. 70 - Modifiche all'art. 22 D.L. 18/2020 in materia di Cassa integrazione in deroga
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
Al D.L. 18/2020 vengono inseriti gli artt. 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.
Art. 72 - Modiche agli articoli 23 e 25 D.L. 18/2020 in materia di specifici congedi per i dipendenti.
Gli specifici congedi previsti dall'art. 23 D.L. 18/2020 per i dipendenti del settore privato, vengono portati
a trenta giorni, per figli di età non superiore ai 12 anni, con un indennizzo pari al 50% della
retribuzione ed arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Viene aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting, che passa da
600 a 1.200 euro. Il bonus può anche essere utilizzato direttamente dal richedente per l'iscrizione
ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Viene aumentato da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo per l'acquisot di servizi di baby sitting per il
settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Art. 73 - Modifiche all'art. 24 D.L. 18/2020 in materia di permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/92.
I permessi vengono portati a dodici giornate complessive, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Art. 75 - Modifiche all'art. 31 D.L. 18/2020 in materia di divieto di cumulo tra indennità.
Prevede la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 D.L. 18/2020
con l'assegno ordinario di invalidità.
Art. 76 - Modifiche all'art. 40 D.L. 18/2020 in materia di sospensione delle misure di condizionalità.
Estende la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni
(es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) da due a quattro mesi.
Art. 77 - Modifiche all'art. 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi
sanitari in favore di enti del terzo settore
Modificato l'art. 43 D.L. 18/2020, tra l'altro estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.
Art. 78 - Modifiche all'art. 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.
Aumentata la dotazione del Fondo.
Art.80 - Modifiche all'art. 46 D.L. 18/2020 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo e collettivi; inoltre sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato
motivo oggettivo in corso.
Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23/02/2020 al 17/03/2020 abbia proceduto al recesso del contratto di
lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso purché contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto
efficacia il licenziamento; in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità,
senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 81 - Modifiche all'art. 103 D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Art. 82 - Reddito di emergenza.
Il c.d. Rem spetta ai nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore alla quota del Rem come sotto determinata;
- valore del patrimonio mobiliare nell'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, con incremento di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro;
- ISEE inferiore a 15.000 euro.
Le domande sono presentate entro il mese di giugno 2020.
Il Rem non è compatibile con le indennità previste dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020
e con le indennità ex artt. 84 e 85 del presente decreto.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento
della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di
invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una
determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.
Ciascuna quota del Reme è determinata in 400 euro moltiplicati per un parametro di equivalenza fino a
un massimo di 2 corrispondente ad 800 euro ovvero fino a 2,1 in presenza di gravi disabilità o non autosufficienze.
Esclusione del Rem per soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena o per soggetti ricoverati in
istituti di cura di lunga degenza o strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione.
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica.
Per i liberi professionisti iscritti titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subìto una comprovata riduzione di
almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al 2019 è riconosciuta una
indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore
del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene
erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile.
Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di
marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo
anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro
dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del
settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo
30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020
un'indennità di importo pari a 500 euro.
Inoltre, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per
ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro,
sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/1/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi,
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che
non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla
medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva
e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, aventi determinati requisiti, è erogata una
indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di
rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate
dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.
Ai lavoratori che rispondono alle superiori condizioni, appartenenti a nuclei familiari già percettori di
reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle
indennità di cui sopra, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il
reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità. Le indennità non sono
compatibili con il reddito di cittadinanza che sia pari o superiore all'indennità.
Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici.
Viene riconosciuta un'indennità di 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020 ai lavoratori
domestici che al 23/02/2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
L'indennità non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di
invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
L'indennità non è cumulabile con altre forme di indennità riconosciute per
l'emergenza, non spetta ai percettori del Rem o del reddito di cittadinanza a determinate condizioni
(salvo integrazione dello stesso).
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità.
Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono cumulabili né tra loro, né con
l'indennità ex art. 44 D.L. 18/2020.
Sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.
Introduce la possibilità, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 81/2015, di rinnovare o prorogare fino al
30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate
dall'art. 19, co. 1, del medesimo decreto legislativo.
Art. 94 - Promozione del lavoro agricolo.
Stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione
a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare
con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30
giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi.
Viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità di 600 euro in favore dei
lavoratori con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le Federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'emolumento non concorre al reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro
e del reddito di cittadinanza.
Ai soggetti già percettori dell'indennità per il mese di marzo, la medesima indennità
viene erogata anche per aprile e maggio senza necessità di ulteriore domanda.
Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro.
Titolo VI - Misure fiscali:
Art. 119 - Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici.
Viene prevista la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute dai contribuenti dal 1/1/2020
al 31/12/2021, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, anche abbinati a impianti fotovoltaici. La detrazione è calcolata su un ammontare massima di spesa non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 30.000, incluse le spese di smaltimento e bonifica.
Gli interventi in parola devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio o, se non possibile, della classe energetica più alta.
Per gli interventi di antisismica, le detrazioni vengono elevate al 110% della spesa. È possibile
cedere la detrazione ad un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di polizza contro eventi
calamitosi, il cui premio è detraibile nella misura del 90%.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Non si applicano agli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibiti ad abitazione principale.
Ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele. Tali soggetti stipulano polizza
assicurativa adeguata al numero di attestazioni, comunque non inferiore a 500.000 al fine di garantire i clienti e
lo Stato. La non veridicità dell'attestazione implica decadenza dal beneficio.
Art. 120 - Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
In misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
Sono comprese le associazioni, fondazioni e altri enti privati, enti del terzo settore.
Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile.
I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di:
- recupero edilizio (lavori di straordinaria manutenzione, ecc.);
- efficienza energetica;
- misure antisismiche;
- recupero delle facciate;
- installazione impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
possono utilizzare la detrazione, alternativamente:
- sotto forma di sconto sul corrispettivo dal fornitore, il quale lo recupera sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito;
- trasformando l'importo in credito di imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito.
I crediti di imposti sono anche utilizzabili in compensazione; la quota di credito di imposta non utilizzata
nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Il fornitore e i soggetti cessionari rispondono solo dell'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare.
Nel caso manchino i requisiti che danno luogo alla detrazione, il recupero avviene solo nei confronti del soggetto
che ha effettuato l'intervento, oltre interessi e sanzioni, ferma restando la responsabilità in solido
del fornitore che ha concorso nella violazione.
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza.
I soggetti beneficiare dei crediti di imposta:
- per botteghe e negozi ex art. 65 D.L. 18/20;
- per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda ex art. 28;
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120;
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
possono optare per la cessione anche parziale ad altri soggetti, inclusi istituti di credito.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa.
Art. 124 - Riduzione aliquota Iva per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica.
Art. 125 - Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.
I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18, co. da 1 6, D.L. 23/20, sono effettuati entro il 16/09/2020 in unica
soluzione o in massimo quattro rate mensili di pari importo. Pertanto viene prorogato il termine di ripresa della
riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi
previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi
di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
e degli enti non commerciali.
I soggetti i cui ricavi o compensi non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.
19 D.L. 23/20 provvedono al versamento entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in quattro rate.
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. 18/20.
Anche qui è prevista la proroga fino al 16/09/2020 con pagamento in unica soluzione o in quattro rate
mensili. Anche gli adempimenti vengono sospesi fino a quella data.
Art. 128 - Salvaguardia del credito ex art. 13, co. 1-bis, Tuir o del trattamento integrativo ex art. 1 L. 21/20.
Viene previsto che il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, rispettivamente richiamati nelle
norme in epigrafe, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor
reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza
epidemiologica.
Art. 135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato.
Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni per il mancato
o ritardato pagamento del contributo unificato.
La partecipazione alle udienze avanti alle Commissioni tributarie può avvenire a distanza mediante
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente,
del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari
e del personale amministrativo. La partecipazione da remoto può essere richiesta dalle parti processuali
nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare e notificata alle parti costituite
prima della comunicazione dell'avviso.
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale.
L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale
di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società
non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio
privato verso il mondo delle imprese.
Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari.
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i
beni posseduti al 1/7/2020, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior
valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è l'11%.
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020.
I termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU vengono uniformati al termine
del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi.
Rinviata al 1/1/2021.
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
delle bozze precompilate dei documenti Iva.
A partire dal 1/1/2021 e in via sperimentale.
Art. 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Al 1/1/2021.
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
I versamenti delle somme in oggetto in scadenza tra l'8/3/2020 e il giorno antecedente l'entrata
in vigore del presente decreto sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020.
Quelli in scadenza tra l'entrata in vigore del decreto e il 31/05/2020 possono essere effettuati entro il
16/09/2020 senza ulteriori interessi e sanzioni.
Tali versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a partire da settembre 2020.
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra credito di imposta e
debito iscritto a ruolo ex art. 28-ter D.P.R. 602/73.
Art. 146 - Indennità requisizione strutture alberghiere.
Modificato l'art. 6 D.L. 18/20.
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.
Per l'anno 2020 il limite è elevato a 1 milione.
Art. 148 - Modifica alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
In particolare, saranno introdotte misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener
debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di
esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione,
conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta.
Sono prorogati al 16/09/2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi;
- avvisi di liquidazione per omesso, tardivo o carente versamento dell'imposta di registro, imposta di successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta sulle assicurazioni.
La proroga in parola si applica se i termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 31/05/2020.
Il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui sopra
e agli atti definibili ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97, i cui termini di termini di versamento scadono nel
periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 31/05/2020.
Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali in scadenza nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il
31/05/2020 dovute in base agli atti rateizzabili individuati sopra e a quelli per cui opera il rinvio del termine di
ricorso, nonché dovute per le definizioni agevolate ex artt. 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/18 (Definizione agevolata
dei processi verbali di constatazione, Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,
Definizione agevolata delle controversie tributarie, Regolarizzazione con versamento volontario di periodi
d'imposta precedenti).
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16/09/2020 o a
partire da settembre 2020 in massimo quattro rate mensili.
Art. 150 - Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni
assoggettate a ritenute alla fonte a tiolo di acconto.
La norma concerne il diritto del datore di lavoro e sostituto di imposta alla restituzione delle somme indebitamente
erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. Secondo la giurisprudenza,
la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme
che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al
lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.
Pertanto, si va a prevedere che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della
ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse. Al sostituto d'imposta, che abbia
avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella
misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione.
La disposizione si applica alle somme restituite dal 1/1/2020.
Sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.
Art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali.
L'art. 67, co. 1, D.L. 18/20, ha sospeso sino al 31/05/2020 i termini di controllo e accertamento da parte
degli uffici degli enti impositori, tra i quali la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività
medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei
soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute
fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le
telecomunicazioni fiscali.
L'art. 151 differisce al 31/1/2021 la fine del periodo di tale sospensione.
Tuttavia, la proroga non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del
presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, co. 2 e 2-sexies, D.Lgs. 471/97.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.
Viene stabilita la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
dall'agente per la riscossione nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto
e il 31/08/2020, relativi a somme dovuto a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme che
sarebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato
le rende fruibili al debitore esecutato. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973.
Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, co. 1 e 2-bis, D.L. 18/20, non si applica il fermo amministrativo
sui crediti verso la p.a.
Le verifiche già effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto rimangono senza effetto se non
è già stato notificato il pignoramento.
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.
La disposizione modifica l'art. 68, D.L. 18/20 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi
affidati all'agente della riscossione.
Il termine del 31/05/2020 viene differito al 31/08/2020.
Per i piani di dilazione in essere all'8/3/2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento
alle richieste presentate fino al 31/08/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni si determina in caso di
mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.
Inoltre, le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nell'anno in corso potranno
avvenire entro il 10/12/2020; a tale termine non si applica la tolleranza di cinque giorni. La norma vale
però solo per chi è in regola con le scadenze del 2019.
Infine, viene rimossa la preclusione alla dilazione delle somme oggetto di definizione agevolata alla quale il
debitore sia rimasto inadempiente.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e di liquidazione, per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del
periodo di sospensione di cui all'art. 67, co. 1, D.L. 18/20 - scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020,
sono emessi entro il 31/12/2020 e notificati nel periodo tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021, salvo casi di
indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il
contestuale versamento di tributi.
Viene poi disposto che dall'8/3/2020 non si procede agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti,
elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31/12/2020, tra cui quali avvisi bonari, atti di accertamento
delle tasse automobilistiche, atti vertenti sulla tassa di concessione governati. Tali atti sono notificati tra il
1/1/2021 e il 31/12/2021, salvo indifferibilità o urgenza o al fine di perfezionamento degli adempimenti fiscali.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente
alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute in base ai controlli
automatizzati, alle dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nell'anno 2017 e alle dichiarazioni
presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme su cui è possibile esercitare il controllo formale.
Per gli atti oggetto di sospensione notificati nel 2021 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e
per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo tra il 1/1/2021 e la notifica.
L'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di
elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione
nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, co. 2, D.L. 18/20 si intende cumulabile in ogni
caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la
sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza”, prevista dall'art. 6, co. 3, D.Lgs. 218/97, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.
La disposizione sostanzialmente conferma l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di cui alle Circolari 6/E/20 e 8/E/20.
Art. 160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
La norma prevede la proroga al 31/12/2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili
nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti
nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma
del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
La proroga consente ai titolari di diritti su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure
per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano.
Titolo VIII - Misure di settore:
Art. 176 - Tax credit vacanze.
Ai nuclei familiari con iSEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un
credito di imposta, utilizzabile dall'1/1/2020 al 31/12/2020 per servizi in ambito nazionale erogati da imprese
turistico ricettive, agriturismi, bed&breakfast in possesso di titoli abilitativi.
Il credito è utilizzabile solo da un componente del nucleo nella misura massima di 500 euro, ridotti a
300 per nuclei di due persone e a 150 per nuclei di una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in unica soluzione, documentate con fattura elettronica o documento
commerciale con indicato il codice fiscale del fruitore; non deve esserci l'intermediazione di piattaforme
o portali telematici.
Il credito è fruibile per l'80% sotto forma di sconto, di intesa con il fornitore, il restante
20% tramite detrazione. Lo sconto verrà rimborsato al fornitore sotto forma di credito di imposta
da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione a terzi anche istituti di credito.
Art. 177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico.
Per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a stabilimenti balneari, lacuali
e fluviali, termali e immobili D/2, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna,
colonie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence e campeggi se i proprietari
sono anche gestore delle attività.
Viene previsto un fondo per ristorare i Comuni delle minori entrate.
Art. 178 - Fondo turismo.
Finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di
investimento, in funzione dell'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati alle
attività turistico-ricettive.
Art. 179 - Promozione turistica in Italia.
Viene istituito apposito fondo.
Art. 181 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio.
Esonero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dal 01/05/2020 al 31/10/2020.
Fino al 31/10/2020 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale
o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili quali dehors, arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività, non è subordinata
alle autorizzazioni ex artt. 21 e 146 D.Lgs. 42/04.
Art. 189 - Bonus una tantum edicole.
Alle persone fisiche esercenti punti vendite esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi
da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, che non
concorre alla formazione del reddito.
Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi.
La sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di
proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque
mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva
la prova di un diverso ammontare, si presume pari al 50% del canone stabilito.
Ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento
per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi; i soggetti acquirenti possono presentare
entro 30 giorni dalla legge di conversione istanza di rimborso del corrispettivo già versato, in alternativa
potrà essere rilasciato un voucher di pari valore.
Art. 223 - contenimento produzione e miglioramento della qualità.
Vengono stanziati 100 milioni per l'anno 2020 da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla
riduzione volontaria della produzione di uve destinati a vini DOC e IGP attraverso la pratica della vendemmi
verde parziale da realizzare nella corrente campagna; la riduzione non può essere inferiore al 15%
rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni escludendo le campagne di produzione minima e massima.
Art. 224 - Misure a favore della filiera agroalimentare.
Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile.
Buono mobilità pari al 60% della spesa fino a un massimo di 500 euro, in favore di residenti nei
capoluoghi di Regione, Città metropolitane, capoluoghi di Provincia ovvero Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, per l'acquisto dal 4/5/2020 al 31/12/2020 di biciclette, anche a pedalata
assistita e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
AI residenti dei Comuni interessati da specifica procedura di infrazione comunitaria, è previsto un buono
di 1.500 di 500 per la rottamazione rispettivamente di ciascuna autovettura fino a Euro 3 e di ciascun motociclo
fino a Euro 2, da utilizzare entro i successivi tre anni per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico,
biciclette anche a pedalata assistita, veicoli a propulsione prevalentemente elettrica.
Art. 266 - Entrata in vigore.
Dal giorno stesse della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/05/2020)