Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 9/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
DECRETO LEGGE AGOSTO
Decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto):
Qui di seguito si propone una sintesi di alcune delle previsioni.
Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione:
Viene istituito un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo a
fondo perduto alle seguenti imprese, che siano ancora in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- codice ateco prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione);
- codice ateco prevalente 56.29.10 (Mense);
- codice ateco prevalente 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,
anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo
a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da
marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a
decorrere dal 1/1/2019.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.
Qualora l'attività cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a
esibirli a richiesta degli organi competenti; l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti
del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario. Pertanto,
la responsabilità viene estesa anche agli amministratori di società di capitali.
Per accedere al bonus bisognerà attendere la pubblicazione di apposito decreto ministeriale.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
La norma proroga lo stato di emergenza sino al 31/12/2021 e reca ulteriori previsioni relative alla gestione del commissariamento, dei pagamenti per la ricostruzione, eccetera.
Art. 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
Vengono modificate alcune condizioni di accesso agli aiuti previsti dagli artt. 54-61 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio).
Art. 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
Nell'ambito degli interventi sottoposti ad incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici ex art. 119 D.L. 34/2020 (c.d. bonus 110%),
viene previsto che “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore.
Articolo 65 - Proroga moratoria per le PMI
Viene prorogato al 31/01/2021 il termine del 30/09/2020 inizialmente previsto dall'art. 56, D.L. 18/2020 e quindi:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31/01/2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31/01/2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31/01/2021.
Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle
società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico (credito di imposta locazioni):
Viene prorogato di un mese, sino a giugno compreso, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
La proroga include il mese di luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.
Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato.
Art. 78 - Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo:
Viene definitivamente abolita la corrente seconda rata dell'IMU nei settori di cui sopra.
Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
si prevede che l'IMU non sia dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Art. 79 - Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
Art. 81 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società
sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Viene riconosciuto per l'anno 2020, un credito di imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al
31 dicembre 2020, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile,
Con esclusione degli enti che optano per il regime speciale di cui alla legge 398/1991.
Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati; è prevista
la ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche
con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e
fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono
certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti già sospesi a marzo, aprile e maggio, ai sensi degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 relativi a ritenute sui redditi lavoro dipendente e assimilato, addizionali IRPEF, IVA, i contributi previdenziali INPS ed INAIL, vengono posticipati al 16/09/2020 e possono essere eseguiti:
- per il 50% in unica soluzione entro il 16/09/2020 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- il restante 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 16/01/2021.
Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA
Per i contribuenti che applicano gli ISA, i quali abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, è prorogato al 30/04/2020 il termine di versamento della seconda o unica
rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020.
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva
Il termine finale di sospensione, previsto al 31/08/2020, viene differito al 15/10/2020.
La sospensione riguarda i versamenti di tutte le entrate, tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La sospensione coinvolge anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/11/2020 in un'unica soluzione.
Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP
Il termine di cui articolo 181 D.L. 34/2020 viene prorogato al 31/10/2020.
Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
I soggetti passivi IRES possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate, ad esclusione degli
immobili strumentali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.
La rivalutazione può essere:
- solo civilistica ed è gratuita;
- con rilevanza anche fiscale, tramite versamento di imposta sostitutiva al 3%.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in
capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali
addizionali nella misura del 10%.
Diventa possibile rivalutare anche un singolo bene.
PROCESSO TRIBUTARIO
Sospensione da legislazione speciale Covid:
L'art. 158, D.L. 34/2020, norma di interpretazione autentica, ha precisato la cumulabilità della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, co. 2, D.L. 18/20 e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
In merito, la Circolare n. 25/E/2020 ha espresso alcune precisazioni, sostanzialmente patrocinando una lettura votata all'ampliamento più ampio possibile del termine di impugnazione.
Riportandoci ai contenuti della Circolare, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione ≪per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza≫, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto del citato articolo 83 e dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, prevista dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969. Infatti, alla luce dell'interpretazione autentica fornita dall'articolo 7-quater, comma 18, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ≪I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale≫.
Resta inteso, infine, che risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni in caso di presentazione dell'istanza di scomputo delle perdite pregresse.
A specifica domanda se, in caso di accertamento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impugnazione, in virtù della predetta sospensione di 64 giorni, scade il 16 settembre 2020, si dovranno computare anche gli ulteriori 31 giorni di agosto (quindi, in caso affermativo, con scadenza del termine di impugnazione il 17/10/2020, l'Agenzia delle Entrate afferma che il termine di impugnazione, per effetto del cumulo delle sospensioni, verrà a scadere il 17/10/2020.
ACCERTAMENTO
Sospensione da legislazione speciale Covid:
L'art. 149 D.L. 34/2020 ha previsto la ≪sospensione dei versamenti delle somme dovute a
seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti
d'imposta≫.
In merito a tale disposizione è intervenuta con alcune delucidazioni la Circolare 25/E/2020
dell'Agenzia delle Entrate.
La norma ha disposto al 16/09/2020 il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte,
dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di
liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
La norma ha altresì previsto che la proroga si applichi anche alle somme rateali, scadenti tra il 9 marzo
e il 31 maggio 2020, inerenti agli atti indicati nell'articolo 149 i cui importi dovuti risultano rateizzabili in
base alle disposizioni vigenti: in sostanza, si tratta delle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.
All'interrogativo se il periodo ≪9 marzo – 31 maggio≫ all'interno del quale gli
atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto della sospensione di 64 giorni ex artt. 83 D.L. 18/2020
e 36 D.L. 23/2020, la Circolare n. 25/E/2020 fornisce risposta negativa poiché l'art. 149 intende
far riferimento ai termini di versamento ordinariamente ed originariamente scadenti nel suddetto lasso temporale,
senza considerare nel computo dei termini le precedenti specifiche misure di differimento.
La medesima Circolare precisa che vanno esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 149 i
versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l'atto/accordo nel periodo
9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020; al contempo, la proroga
al 16 settembre non risulta applicabile alle suddette procedure per le quali l'accordo/atto sia stato
sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relativo versamento risulta scaduto in una data antecedente
al 9 marzo 2020.
Rientrano nella sospensione i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia
stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020; con l'ulteriore precisazione che rientrano
anche le adesioni per le quali la scadenza ordinaria del versamento cada in un giorno festivo, come ad esempio
nelle ipotesi di accordi sottoscritti il 17 febbraio per i quali i 20 giorni scadevano domenica 8 marzo.
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso
di accertamento, qualora la sottoscrizione dell'atto di adesione avvenga oltre l'11 maggio, il relativo
versamento non rientra nella sospensione ex art. 149.
Qualora non si sia perfezionato il procedimento di accertamento con adesione, considerato che la presentazione
dell'istanza comporta l'impossibilità di beneficiare della definizione prevista
dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale presuppone la rinuncia a formulare
istanza di accertamento con adesione, non opera la sospensione in parola. Tuttavia, per il versamento delle
somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili ai sensi delcitato articolo 15, opera la
sospensione di 64 giorni prevista dagli artt. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020.
Sempre nell'ambito dell'accertamento, la Circolare 25/E/2020 si sofferma:
- su ulteriori ipotesi di pagamento sondandone il rapporto con la sospensione ex art. 149;
- sul rinvio delle notifiche di atti impositivi con scadenza tra marzo e dicembre 2020 entro il 31/12/2021 in deroga agli ordinari termini decadenziali.