Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 10/2022
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
PROCESSO TRIBUTARIO
Riforma della giustizia tributaria:
Con Legge n. 130 del 2022 vengono disposte importanti modifiche al Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992). In sintesi:
Cambiamento denominazione organi di giurisdizione tributaria:
Le Commissioni tributarie provinciali e regionali divengono le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
→ entrata in vigore: dal 16/09/2022.
Ruolo autonomo della magistratura tributaria:
Viene previsto il reclutamento per concorso dei nuovi magistrati tributaria a tempo pieno; potranno accedere
al concorso i laureati in giurisprudenza e in economia. La Legge 130/2022 prevede anche le retribuzioni.
Giudice monocratico:
Le Corti tributarie decideranno in composizione monocratica le liti di valore fino a 3.000 euro, con esclusione
di quelle di valore indeterminato.
→ entrata in vigore: ricorsi notificati dal 1/1/2023.
Massimario nazionale:
Viene istituito l'Ufficio del massimario nazionale.
Sospensiva:
Viene precisato all'art. 15 DPR 602/1973 che la sospensione della riscossione del terzo delle imposte
in pendenza di giudizio di primo grado opera altresì nel caso di accoglimento dell'istanza di
sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92.
Viene anche modificata parzialmente la disciplina di tale sospensiva, prevedendo un termine non superiore al
trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza per fissarne la trattazione, di cui sarà data
comunicazione almeno 5 giorni liberi prima; l'udienza di trattazione della sospensiva non può
coincidere con l'udienza di discussione del merito. La sospensiva viene decisa con ordinanza motivata
e non impugnabile da rendere nella stessa udienza di trattazione.
Inoltre, la prestazione di garanzia alla quale può essere subordinata la sospensiva viene esclusa per i
contribuenti con un punteggio ISA pari o superiore a 9 nei tre periodi di imposta precedenti al ricorso.
→ entrata in vigore: dal 16/09/2022.
Testimonianza:
Viene prevista la possibilità, ove il giudice lo ritenga necessario, di ammettere la prova testimoniale
scritta ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c., anche senza l'accordo delle parti. Tuttavia, la testimonianza
non può avere ad oggetto circostanze di fatto attestate dal pubblico ufficiale in verbali o in altri atti
facenti fede fino a querela di falso.
Non è ammesso il giuramento.
→ entrata in vigore: ricorsi notificati dal 16/09/2022.
Conciliazione:
Il giudice può formulare una proposta conciliativa di ufficio per le liti di valore fino a 50.000 euro; la
proposta può avvenire in udienza o fuori udienza. La proposta di conciliazione non costituisce motivo
di ricusazione o di astensione del giudice.
Qualora una delle parti non accetti senza giustificato motivo la proposta conciliativa del giudice o dell'altra
parte, restano a suo carico le spese del giudizio maggiorate del 50% ove il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore ai contenuti della proposta.
→ entrata in vigore: ricorsi notificati dal 16/09/2022.
Mediazione:
In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di conciliazione, nel caso di accoglimento
delle ragioni nei termini proposti, la parte soccombente subisce la condanna alle spese del giudizio. Tale
condanna può rilevare in termini di responsabilità amministrativa per danno erariale del
funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o respinto la proposta di mediazione.
→ entrata in vigore: 16/09/2022.
Modalità di svolgimento delle udienze:
La partecipazione dei difensori può avvenire mediante collegamento audiovisivo e può essere
chiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposta istanza da depositare almeno venti giorni
liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata
da tutte le parti costituite. Le udienze di primo grado avanti al giudice monocratico e quelle per le sospensive
si tengono esclusivamente a distanza, fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere, per
comprovate ragioni, l'udienza di persona.
→ entrata in vigore: ricorsi notificati dall'1/9/2023.
Onere della prova per l'amministrazione finanziaria:
L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda
la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della
sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo
circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su
cui si fonda la pretesa stessa o le sanzioni.
L'onere della prova spetta al contribuente per le richieste di rimborso, quando non siano conseguenti al
pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
→ entrata in vigore: 16/09/2022.
Modifiche sul procedimento avanti alla Corte di Cassazione:
Viene istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie.
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di Cassazione
All'esito delle modifiche intervenute con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis viene confermato
che sono oggetto di condono i ricorsi per cassazione notificati entro il 16/09/2022 purché, al momento
della domanda non sia già intervenuta sentenza definitiva e:
- la controversia abbia un valore di lite (sole imposte) non superiore ad euro 100.000 e l'Agenzia sia risultata soccombente integralmente in tutti i precedenti gradi del giudizio;
- la controversia abbia un valore di lite (sole imposte) non superiore ad euro 50.000 e l'Agenzia sia risultata soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito.
Nel caso sub 1), la lite si definisce col versamento di un importo pari al 5% del valore di lite.
Nel caso sub 2), con il 20% del valore di lite.
Precisa il Provvedimento del Direttore dell'A.E. che per le controversie relative esclusivamente a sanzioni
non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.
Come sempre sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La domanda va presentata compilando l'apposito modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, da inviarsi con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito. Alla domanda va allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
La domanda va presentata entro il 16/01/2023 e si perfeziona con il pagamento della somma; se nulla è dovuto, è sufficiente la presentazione della domanda, si tiene conto dei versamenti effettuati a qualsiasi titolo nel corso del giudizio, ma non si dà luogo a rimborsi. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione e, in base al Provvedimento del Diretto dell'A.E., non è ammessa la compensazione.
Entro 30 giorni dalla domanda l'amministrazione deve notificare l'eventuale diniego che è impugnabile entro 60 giorni avanti alla Corte di Cassazione. Il contribuente è facoltizzato a chiedere la sospensione del giudizio sin tanto che la procedura non si perfezioni; in mancanza di istanza di trattazione da presentare entro due mesi dal 16/01/2023 il processo è dichiarato estinto. L'impugnazione del diniego vale come istanza di trattazione.
La definizione va a beneficio anche degli obbligati in solido, anche per quelli per i quali la controversia non sia più pendente, purché l'atto sia il medesimo.
Per quanto concerne i tributi locali, viene previsto che ciascun ente territoriale stabilisce l'applicazione delle disposizioni alle controversie di cui è parte.
DECRETO AIUTI-BIS
Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) convertito in L. 142/2022:
In sintesi:
Capo I – misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Si segnala l'inserimento, in sede di conversione, dell'art. 9-bis dedicato alla misura urgenti in
materia di sport, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Capo II – misure urgenti relative all'emergenza idrica
Capo III – Regioni ed enti territoriali
Capo IV – Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza:
- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi dal 1/7/2022 al 31/12/2022;
- modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (salvaguardia del minimo di 1.000 euro);
- proroga del lavoro agile;
- disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del Pnrr.
Capo V – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni
- semplificazioni in materia di cessione dei crediti ex art. 121 D.L. 34/2020 (superbonus, ecc.);
- norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili;
- disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica;
Capo VI – Istruzione e Università
Capo VII – Disposizioni in materia di giustizia
DECRETO AIUTI TER
Pubblicato il decreto legge n. 144 del 2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter:
Si segnalano, tra le varie misure:
- contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia;
- indennità una tantum per i lavoratori dipendenti;
- indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
- sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
- norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi;
- procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo – il termine per trasmettere la domanda di condono è prorogato al 31 ottobre 2022.
TERZO SETTORE
Riforma dello sport:
Dal prossimo 31 agosto decorreranno gli effetti del D.Lgs. 39/2021, uno dei cinque che compongono la c.d.
“riforma dello sport” e che traggono origine dalla L. 86/2019 e debutta il Registro nazionale delle
associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd).
Sarà quindi avviata la procedura di trasmigrazione automatica dei dati delle Asd/Ssd dal “vecchio”
Registro Coni al nuovo.
Al nuovo Registro spetta il compito di certificare la natura dilettantistica di Asd/Ssd (articolo 10 del Dlgs 36/2021).