Col reato raddoppia il termine dell'accertamento

 

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Ultime novità sul raddoppio del termine di decadenza per notificare l'accertamento fiscale nel caso di notizia di reato.

Nell'ipotesi in cui i fatti oggetto di accertamento fiscale integrino una fattispecie di reato era previsto, ed entro certi limiti è tuttora previsto, che il termine di decadenza per notificare l'Atto impositivo raddoppi.

Così è previsto dall'art. 37, comma 25, D.L. 223/06, ai sensi del quale “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”. La previsione vale sia per le II.DD. che per l'Iva.

E' poi intervenuta la Corte Costituzionale che ha affermato la legittimità della disposizione anche nell'ipotesi in cui la denuncia penale sia successiva alla scadenza dell'ordinario termine di decadenza. Tuttavia la Corte Costituzionale ha precisato che l'estensione del termine non opera di fronte ad un utilizzo strumentale della denuncia penale da parte dell'Amministrazione finanziaria, effettuata al solo scopo di non decadere dall'accertamento fiscale; quindi, ha statuito la Corte, “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi i impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosidetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento” (Corte Costituzionale 25 luglio 2011 n. 247).

Nell'anno 2015 vi è stato un duplice intervento del legislatore che ha radicalmente mutato l'assetto tra il piano penale e amministrativo.

Per primo è stato licenziato l'art. 2, D.Lgs. 128/15, che ha previsto come “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.

La medesima disposizione contemplava anche un regime transitorio racchiuso nell'art. 2, co. 3, D.Lgs. 128/15, in base al quale sono fatti salvi gli Avvisi di accertamento e i provvedimenti sanzionatori già notificati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto delegato (2 settembre 2015) ancorché la denuncia sia successiva alla scadenza del termine ordinario di decadenza.

Successivamente si è giunti all'abolizione del meccanismo del raddoppio dei termini, ad opera dell'art. 1, co. 132, L. 208/15, però solamente a partire dall'anno di imposta 2016 (compreso) in avanti.

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l'art. 1 L. 208/15 non ha implicitamente abrogato il regime transitorio sopra citato che faceva salvi gli avvisi già notificati al 2 settembre 2015 per i quali cioé non era stata presentata tempestiva denuncia penale (Cassazione civile sez. trib. 09 agosto 2016 n. 16728).

Ne consegue che, in questo momento, sul tema del raddoppio dei termini di accertamento convivono contemporaneamente tre regimi:

  • sino al giorno 1 settembre 2015 il raddoppio del termine di decadenza opera anche quando la denuncia penale è successiva alla decadenza “ordinaria”, col limite della denunzia meramente strumentale ad ottenere il raddoppio stesso;
  • dal 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini scatta se la denunzia penale arriva quando il termine “ordinario” non è ancora spirato (ma solo per gli accertamenti fino all'anno di imposta 2015);
  • per gli accertamenti che riguardano gli anni di imposta 2016 e seguenti, il raddoppio dei termini cessa di operare.

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