LE IMPRESE SOCIALI
§. Si tratta di un modello previsto dal D.Lgs. 112/17 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale):
o ai sensi dell’art. 1, comma 1, “tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavorat ori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”;
o ai sensi dell’art. 1, comma 4, “Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”;
o l’art. 2 fornisce la definizione di “attività di impresa di interesse generale” e reca un elenco:
o interventi e prestazioni sanitarie;
o educazione, istruzione e formazione professionale;
o attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
o salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali, raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
o tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
o formazione universitaria e post-universitaria;
o ricerca scientifica;
o attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale;
o attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
o formazione extra scolastica finalizzata a prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa;
o attività volte a favorire il commercio equo e solidale;
o accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti;
o microcredito;
o agricoltura sociale;
o attività sportive dilettantistiche.
o ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, “si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate o con disabilità, in misura non inferiore al 30% del totale e i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo”.
§. L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico.
L’atto costitutivo di società cooperativa con carattere di impresa sociale deve avere:
o i requisiti di cui all’art. 2521 c.c.;
o l’indicazione dell’oggetto sociale secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 112/17);
o l’assenza di scopo di lucro.
L’atto costitutivo e successive modificazioni vanno depositati presso il Registro delle imprese nell’apposita sezione dedicata alle imprese sociali.
§. La qualifica di impresa sociale comporta l’iscrizione della cooperativa nel Registro unico del terzo settore (art. 4, D.Lgs. 117/17); l’iscrizione nel Registro delle imprese nella sezione delle imprese sociali soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico.
§. L’art. 3, D.Lgs. 112/17:
o vieta la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati:
o a soci, associati, fondatori, amministratori, altri componenti degli organi sociali;
o anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto sociale (salvo rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato);
o si considerano distribuzione indiretta di utili e quindi sono vietati:
o compensi non proporzionati ad amministratori, sindaci e titolari di cariche sociali;
o retribuzioni a lavoratori autonomi e subordinati di compensi superiori al 40% del normale;
o remunerazione di strumenti finanziari oltre una certa misura;
o acquisto di beni e servizi ad un prezzo superiore al valore normale senza valide ragioni;
o cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, amministratori, ecc.;
o corresponsione di interessi passivi oltre una certa misura;
o tuttavia il comma 2-bis precisa che “ non si considera distribuzione, neanche indiretta … la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale … nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica”;
o è consentito destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione annuale:
o ad aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo;
o a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che siano estranei a quella erogatrice.
§. Vi sono particolari limiti alle figure degli amministratori (art. 7 D.Lgs. 112/17).
§. Le imprese sociali, comprese le cooperative, devono aggiungere la relativa denominazione alla ragione sociale (art. 6 D.Lgs. 112/17).
§. Il rapporto dipendente in capo ai lavoratori dell’impresa sociale trova disciplina nell’art. 13 D.Lgs. 112/17, che regola anche il rapporto di volontariato. Per il volontariato nelle cooperative, tuttavia, si applica la L. 381/91.
§. L’attività ispettiva viene regolata dal D.Lgs. 220/02 in virtù del rinvio compiuto dall’art. 15 D.Lgs. 112/17.