SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

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Il legislatore favorisce lo sviluppo dell’attività sportiva Tramite una normativa fiscale di favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche:

- con la Legge n. 398 del 1991 le associazioni sportive dilettantistiche (c.d. A.S.D.) sono state ammesse ad esercitare un'opzione diretta all’applicazione di un regime ad hoc comprensivo di varie agevolazioni;

- l’art. 90, comma 1, L. n. 289 del 2002 ha esteso il suddetto regime fiscale alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (c.d. S.S.D.).

Entrambe le tipologie di soggetti possono godere dei benefici fiscali se i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, ossia quelle che esulano dagli scopi istituzionali, non superano il limite di € 250.000 (come da ultimo elevato per effetto dell’art. 90, comma 2, L. n. 289 del 2002), oltre il quale cessano di applicarsi le disposizioni di favore.

Le agevolazioni più rilevanti sono:

- l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16,18 e 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 e di quelle previste dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972;

- nonostante la non assoggettabilità ad Iva delle prestazioni istituzionali rese dalle A.SD. e dalle S.S.D., l’art 9, comma 1, del D.P.R. n. 544 del 1999 estende la detrazione forfetizzata ex art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;

- la determinazione del reddito imponibile tramite applicazione di un coefficiente di redditività del 3% sui proventi da attività commerciale, con aggiunta delle eventuali plusvalenze patrimoniali;

- esclusione, ai sensi dell’art. 90, comma 10, L. n. 289 del 2002, dalla base imponibile Irap delle indennità e dei rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, let. m) del TUIR (es. compensi e rimborsi spese corrisposti a sportivi dilettanti);

- facoltà per il CONI, per le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta di acconto sui contributi erogati alle società ed associazioni in parola;

- agevolazioni in materia di imposte indirette;

- esenzioni IMU;

- detrazione a favore dei terzi per le erogazioni liberali erogate non superiori ad € 1.500 in favore degli enti in parola.

L’art. 90, commi 17 e 18, della L. n. 289 del 2002 prevede innanzi tutto che:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione dilettantistica;

- lo statuto dell’ente deve rispettare una serie di contenuti. Prima della modifica intervenuta con l’art. 4 del D.L. n. 72 del 2004, questi contenuti erano determinati aliunde da appositi regolamenti governativi; oggi l'art. 90 li elenca specificamente al comma 18°.

Tra i requisiti formali alcuni sembrano meramente formali - come la denominazione o l'oggetto sociale riferito all'attività sportiva dilettantistica - altri invece mirano a preservare il risparmio di imposta entro la ratio legis di favorire la finalità istituzionale dell’attività fisica, non corrotta da intenti di lucro; viene dunque espressa a chiare lettere l'obbligatorietà della previsione statutaria circa " l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette " (cfr. lett. d). Coerentemente con tale principio la lettera h) prescrive allo statuto la disposizione dell' " obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni ".

Nell’ambito degli enti non commerciali l'art. 111-bis, comma 1, del TUIR (art. 149, comma 1, nuovo testo), come novellato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale e della riconnessa disciplina fiscale di favore laddove l’attività commerciale sia prevalente sull'attività istituzionale, fornendo nel comma 2 un elenco non tassativo di parametri attraverso i quali soppesare questo equilibrio, primo tra tutti il confronto tra i proventi dell'attività istituzionale e quelli dell'attività commerciale.

Analoga disposizione non si rinviene, invece, in favore delle società sportive dilettantistiche.

La Circolare 21/E/2003 ha precisato che alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica la disposizione recata dall’art. 111-bis, comma 4, del TUIR, come integrata dall’art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.

La Circolare 21/E/2003 ha altresì precisato che in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell’atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell’art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.

Nondimeno in passaggio l'Agenzia conferma il principio per cui non tutte (e non sempre) le violazioni dello statuto determinano necessariamente il disconoscimento del regime fiscale premiale; solamente le violazioni delle clausole statutarie eteroimposte dalla legge (oggi dall’art. 90 della L. n. 289 del 2002, prima dai regolamenti governativi) condurrebbero alla decadenza dalla tassazione agevolata.

Nell'ambito delle S.S.D., la revoca del beneficio fiscale e l'applicazione dell'IRES non dovrebbe passare per l’estinzione o la trasformazione dell’ente giacché la S.S.D. è e rimane un soggetto commerciale.

Da ultimo è stata licenziata la Circolare n. 18/E/2018 che ripercorre il trattamento fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il legislatore ha recentemente introdotto le società sportive dilettantistiche lucrative (c.d. SSDL) con l’art. 1, comma 353 e seguenti, Legge n. 205 del 2017; la disciplina è stata poi abrogata con Decreto dignità D.L. 87/18).

Agevolazioni fiscali per ASD e SSD nelle imposte dirette e Iva

Condizioni e oneri:

- affiliazione a federazioni sportive o enti promozione sportiva nazionali (art. 1 comma 1 L. 398/91), riconoscimento tramite iscrizione nel Registro del CONI (art. 7 D.L. 136/04 e Regolamento CONI 18/07/2017)

- contenuti statutari (art. 90 comma 18 L. 289/02 e art. 148 comma 8 Tuir) tra cui:

o assenza finalità lucrative;

o non distribuibilità utili;

o devoluzione patrimonio in caso di scioglimento;

- limite ricavi 400.000;

- esercizio opzione per regime forfettario;

- invio modello EAS (art. 30 DL 185/08);

- pagamenti ≥ 1.000 con strumenti tracciati (art. 25 comma 5 L. 133/99);

- no amministratori con medesima carica in più di una società o associazioni nella medesima federazione o disciplina (art. 90 comma 18-bis L. 289/00)

Previsioni:

- semplificazioni contabili (art. 2 L. 398/91):

o registro Iva contribuenti minori (DM 11/02/1999);

o maggiori oneri di registrazioni per SSD (art. 9 comma 3 DPR 544/99);

- reddito determinato forfettariamente:

o ai fini Ires coefficiente redditività 3% su proventi commerciali (art. 2 comma 5 L. 398/91);

o tassazione plusvalenze per intero (art. 2 comma 5 L. 398/91);

o esclusione dalla base imponibile Ires di:

§ attività conformi alle finalità istituzionali in favore di associati o partecipanti comprese quote e contributi associativi (art. 148 co. 1 Tuir);

§ corrispettivi specifici per attività conformi a scopi istituzionali ad associati e partecipanti (art. 148 comma 3 Tuir);

§ proventi da attività commerciali strettamente connesse con le istituzionali (art. 25 co. 2 lett. a, L. 133/99) e proventi da attività occasionali di raccolta pubblica di fondi (art. 25, co. 2. lett. b, L. 133/99):

  • al massimo due eventi all'anno;
  • introiti annui complessivi non superiori a 51,645,49;

§ premi di addestramento e formazioni tecnica (art. 6 L. 91/81 e art. 3 L. 398/91);

o ai fini Irap si seguono le regole Ires (incrementi per costo del lavoro e interessi passivi; deduzioni per indennità trasferta, rimborsi, premi, corrispettivi per attività amministrative e gestionali);

- Iva agevolata:

o decommercializzazione di corrispettivi specifici (art. 4 comma 4 DPR 633/72);

o detrazione forfettaria al 50% (art. 74 comma 6 DPR 633/72 e art. 2 comma 3 L. 398/91);

- deducibilità assoluta sponsorizzazioni (art. 90 comma 8 L. 289/02):

o massimo 200.000 euro;

o specifica attività del beneficiario;

- per atti costitutivi e di trasformazione (per soggetti riconosciuti dal Coni) imposta di registro in misura fissa (art. 90 comma 5 L. 289/02);

- esenzione tasse di concessione governativa e di pubblicità in impianti sportivi con capienza inferiore a tremila persone (art. 90 comma 11-bis L. 289/02);

- non imponibili i compensi, rimborsi, indennità e premi esenti ad atleti non professionisti

Altre previsioni:

- detrazione Irpef per sport minorenni tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 Tuir);

- detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche (art. 15 comma 1 Tuir) e giuridiche (art. 78 comma 1 Tuir);

- contributi pubblici con ritenuta del 4% (art. 28 comma 2 DPR 600/73):

o ad eccezione dei contributi erogati dal Coni, dalle Federazioni nazionali e dagli enti di promozione sportiva nazionali (art. 90 comma 4 L. 289/02);

- concessione in uso preferenziale degli impianti sportivi e aree pubbliche (art. 90 commi 24, 25 e 26 L. 289/02).

Agevolazioni fiscali per le SSDL (abrogate con Decreto dignità D.L. 87/18)

Condizioni e oneri:

- lo statuto deve contenere determinate clausole (art. 1 comma 354 L. 205/17);

- la società deve essere riconosciuta dal Coni;

- deve trattarsi di discipline riconosciute dal Coni;

- no amministratori con medesima carica in più di una società o associazioni nella medesima federazione o disciplina (art. 1 comma 354 lett. c L. 205/17).

Previsioni:

- è consentito:

o distribuire utili;

o cedere le partecipazioni societarie con emersione di plusvalenze;

- Ires (quindi solo per società di capitali):

o riduzione dell'aliquota al 50% (art. 1 comma 355);

o in relazione a qualsiasi tipo di provento (sportivo e non sportivo);

- Iva (art. 1 comma 355):

o aliquota agevolata al 10% per i servizi di carattere sportivo in discipline riconosciute dal Coni;

o in impianti gestiti dalla società;

- incertezza sull’applicabilità dell’obbligo di adozione strumenti tracciabili ≥ 1.000.